Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14538 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3067/2019 proposto da:

G.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Luca Zuppelli, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 4260/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

G.M., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di avere aderito al cattolicesimo e di essere fuggito per contrasti insorti con i suoi familiari, mussulmani, e la comunità per motivi religiosi.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dal Senegal non erano credibili, rimarcando la contraddittorietà e la genericità dei fatti riferiti in merito all’educazione presso una scuola cattolica, voluta dallo stesso padre mussulmano, ed alle vicende complessivamente narrate, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al giudice delegato.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del suo racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (Segretariato Generale ONU di giugno e dicembre 2017) una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato rilevante ex art. 14, lett. c) della stessa legge; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il richiedente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va esaminata con priorità la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio, che non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sull’ammissibilità del ricorso.

Invero la stessa, apposta su foglio separato, recita “delego l’avv. Luca Zuppelli… a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado, ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compresi l’impugnazione in appello e Cassazione e l’eventuale esecuzione in ogni fase e grado.”, di guisa che non solo non si evince il conferimento della procura speciale prevista precipuamente per il giudizio di cassazione, ma il tenore letterale evidenza l’occasionalità del riferimento al giudizio di legittimità all’interno di una formula ampia e tendenzialmente omnicomprensiva; inoltre non si rintraccia alcuno specifico elemento identificativo del decreto oggetto di impugnazione.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo il quale “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.” (Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 18257 del 24/07/2017; Cass. n. 6070 del 21/03/2005) ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. I motivi – con cui è stata denunciata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del T.U.I. (primo motivo) e l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti e questioni controverse decisive ai fini del giudizio (secondo motivo) restano assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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