Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14537 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 09/02/2015, dep. 15/07/2016), n.14537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19925-2011 proposto da:

B.M.G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera 31, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICO ANTONIO MORANO, come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GERBERA SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 146, presso lo

studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO QUIETI come da procura

speciale a margine del controricorso;

COGECO SRI, IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 146, presso lo

studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO QUIETI, come da procura

speciale a margine del controricorso;

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini

146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA TARRICONE, come

da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1015/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’avv. Ida Di Domenica, per delega Morali, che si riporta agli

atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale Dott. GHERSI Renato Finocchi,

che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente, acquirente di un appartamento e annessi, in (OMISSIS), dalla venditrice Gerbera (ora in liquidazione), in virtù di preliminare del 26 luglio del 2001 e di successiva compravendita del 25 luglio 2002, nel gennaio 2005 iniziava il presente giudizio nei confronti della predetta venditrice, della ditta costruttrice dell’immobile (del quale fa parte il suo appartamento), COGECO srl (ora in liquidazione), del direttore dei lavori, arch. V.C. e del perito industriale G.A., al fine di ottenere l’accertamento dei vizi relativi alla costruzione e la condanna dei convenuti alla loro eliminazione ovvero al risarcimento dei costi del relativo intervento. Lamentava in particolare la non conformità dell’immobile alla normativa acustica e a quella relativa al contenimento energetico. Chiedeva la condanna dei convenuti in via alternativa e solidale anche del subito danno biologico, nonchè la riduzione del prezzo pagato.

2. Il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande, così come la Corte di appello. Quest’ultima riteneva che i vizi erano stati denunciati tardivamente con riguardo all’azione contrattuale e che essi non potevano essere qualificati nell’ambito e ai sensi dell’art. 1669 c.c..

3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Resistono con controricorso tutti gli intimati ad eccezione di V.C.. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia la sussistenza dei difetti previsti dall’art. 1669 c.c..

Rileva il ricorrente che la Corte locale ha “del tutto omesso di esaminare compiutamente la CTU laddove ha individuato gravi vizi e difetti dell’immobile”, avendo la CTU accertato, nel supplemento di perizia, che “il predetto immobile presenta vizi e diletti sia costruttivi che di progettazione architettonica tali da determinare la non conformità alle disposizioni vigenti nel Comune di Bollate per il contenimento dei consumi energetici e la non conformità alle disposizioni (D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione della L. n. 447 26 luglio 1995) in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. I costi delle opere che devono essere eseguite per la regolarizzazione si possono stimare complessivamente in Euro 44.850,00”. Dopo aver riportato diversi passi della CTU, il ricorrente osserva che “lette dunque nell’insieme le risultanze della CTU, risulta evidente come insufficiente sia la motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Milano che ha fondato la propria (errata) convinzione sulla estrapolazione di alcuni elementi della perizia e non invece, come doveroso, nella sua lettura d’insieme”. Aggiunge che “la Code d’Appello ha inoltre del tutto omesso di esaminare la perizia del CTU e il supplemento di perizia del CTU, nella parte relativa agli interventi individuati per rimediare (pur parzialmente) ai gravi vizi difetti strutturali dell’immobile”. Riporta quindi passi del supplemento nei quali tali interventi sono descritti e conclude rilevando che si tratta “di importanti opere strutturali, in parte realizzabili e in parte di ben difficile realizzazione (come detto occorrerebbe intervenire anche nell’appartamento di un terzo con opere altamente invasive) che chiaramente e inequivocabilmente integrano la fattispecie dei gravi vizi e difetti previsti e disciplinati dall’art. 1669 c.c.”. La Corte non ha nemmeno esaminato le altre perizie in atti, che concludevano nello stesso senso.

2. Col secondo motivo si deduce: “art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., i vizi e difetti che rientrano nella previsione di cui all’art. 1669 c.c.”.

La Corte d’Appello ha del tutto erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 1669 c.c..

Il ricorrente richiama quanto indicato nel primo motivo di ricorso e rileva che “anche i soli difetti di costruzione riscontrati dal CTU e solo parzialmente riportati nella sentenza impugnata…integrano la fattispecie dei vizi e difetti previsti dall’art. 1669 c.c.”.

Si tratta di “insufficienza degli isolamenti”; “difetto di progettazione architettonica”; “permeabilità dei cassonetti”; “insufficiente sezione dei vetri dei serramenti”; “insufficiente isolamento della soletta superiore nei confronti della pressione sonora al calpestio”; “scarsa tenuta dei serramenti”; “passaggio di onde sonore dalla bocchetta di aerazione nel locale cucina”. Il ricorrente cita numerosi arresti di questa Corte al riguardo.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Appare opportuno riportare, in relazione ai vizi denunciati, la motivazione della Corte di appello, che nel confermare integralmente la decisione del primo giudice, rilevava che il B. aveva iniziato il giudizio allo scopo di accertare che:

1) “La Gerbera, la Cogeco, e l’arch. V. sono responsabili per i vizi e difetti relativi alla esecuzionee delle opere.

Tale responsabilità discende dall’art. 1669 c.c., nonchè ulteriormente dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare dall’art. 29 e dalla L. n. 10 del 1991”;

2) “La Gerbera, la C., e l’arch. V. e il perito G. sono responsabili per le riscontrate difformità in ordine alla normativa energetica. Tale responsabilità discende dall’art. 1669 c.c., e dalle ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, in particolare, e dalla L. n. 10 del 1991.

3) “La Gerbera, la C., e l’arch. V. sono responsabili per le riscontrate difformità in ordine alla normativa acustica. Tale responsabilità discende dall’art. 1669 c.c., e dalle ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in particolare dall’art. 29, e dalla L. n. 10 del 1991.

Aggiungeva la Corte locale che tali domande erano state confermate e anche illustrate nella comparsa conclusionale alle pagine 14 e 15. Rilevava poi che “la conseguenza della proposizione di siffatte domande è che, intanto possono essere esaminate, quanto alla loro fondatezza le richieste di condanna degli appellati al risarcimento del danno biologico patito da B.M., nonchè di ottenere la riduzione del prezzo convenuto per l’acquisto dell’appartamento (…) in guanto siano state accolte le domande principali”. Rilevava poi la Corte che l’azione ex art. 1669 c.c., poteva essere avanzata nei confronti della ditta costruttrice, del direttore dei lavori e del perito G. (per la parte di sua specifica competenza), potendo invece l’attore agire nei confronti della venditrice anche con l’azione contrattuale.

2. Tanto premesso la Corte locale riteneva B.M. decaduto “dalla denuncia dei vizi e difetti compravenduto”, ai fini dell’azione contrattuale posto che: a) la consegna dell’immobile era avvenuta il 31 maggio del 2002 (come indicato nell’atto notarile di compravendita e non il 29 settembre del 2002 (come da citazione, pag. 2); b) l’attore aveva avuto “esatta conoscenza dei gravi vizi e difetti qui contestati ad esito degli accertamenti disposti dal comune” fin dal 23 settembre 2003, non come affermato, con le lettere 28.5.2004, 13.7.2004 e 25.6.2004. Il 23 settembre 2003, infatti, l’attore veniva notiziato dai professionisti incaricati che l’immobile risultava non conforme alla normativa acustica ed energetica (atto di citazione avanti al Tribunale, pag. 2)”; nemmeno poteva ritenersi che “con la missiva del 7 ottobre del 2003 (doc. n. 5 di parte attrice – non è dato sapere quando pervenne la raccomandata alla venditrice destinataria) B.M. aveva tempestivamente denunciato alla venditrice i vizi compravenduto”.

3. Riteneva poi la Corte locale insussistenti i gravi difetti lamentati, all’esito di un esame approfondito di tutti gli atti di causa, ivi compresi gli atti di istruzione probatoria svolta. In particolare, la Corte territoriale riteneva che non potessero essere qualificati come gravi difetti; ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 1669 c.c., ma al più dovessero essere qualificati come “difetti di costruzione”, i seguenti difetti riscontrati dal CTU: a) insufficienza degli isolamenti da attribuire in parte preponderante ad “un difetto di progettazione architettonico individuato nella sussistenza di un ponte termico tra la zona del torsello dei box al piano interrato e la zona sovrastante””; b) la “permeabilità termica dei cassonetti”; c) la “insufficiente sezione dei vetri dei serramenti”; d) “insufficiente isolamento della soletta superiore nei confronti della pressione sonora al calpestio”; e) “scarsa tenuta dei serramenti (in particolare dei cassonetti) ed il passaggio di onde sonore dalla bocchetta di areazione nel locale cucina” (id., pag. 2)”. Nè, infine, potevano ritenersi gravi difetti la “mancanza delle prese elettriche living, la sostituzione dei mattoni a vista della facciata rovinata; l’impianto elettrico difettoso, etc.”.

4. Tanto premesso, sono infondati entrambi i motivi avanzati.

4.1 – Col primo si denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta non qualificazione dei vizi denunciati ai fini dell’azione ex art. 1669 c.c.. Vizio di motivazione che sarebbe consistito anche nella omessa considerazione degli accertamenti e delle conclusioni della CTU e delle altre perizie. Al riguardo, il ricorrente ritiene che la Corte locale abbia errato nella conclusione raggiunta perchè dalla stessa CTU e dalle altre perizie risultava la gravità dei difetti che compromettevano la perfetta tenuta acustica dell’appartamento e la sua adeguata coibentazione. Il tutto anche alla luce dei costi stimati per evitare gli inconvenienti lamentati. Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte locale, sia pur sinteticamente, avendo confermato analoga conclusione del giudice di primo grado, più ampiamente motivata sul punto, ha tenuto conto e ha riportato analiticamente in sentenza tutti i vizi riscontrati, semplicemente ritenendoli non tali da consentirne l’inquadramento entro l’art. 1669 c.c., richiamando a proposito il condiviso arresto di Cass. 2008 n. 19868. E ciò ha fatto, sia pur sinteticamente motivando, anche in ragione dell’ampia e diffusa motivazione del giudice di primo grado al riguardo, e comunque motivando in modo sufficiente e coerente sul piano logico. La Corte territoriale ha escluso che, nel caso in questione, si dovesse far riferimento ad opere strutturali, per l’eliminazione dei vizi, tali da determinare un costo totale ben superiore al costo dell’immobile, limitandosi nella sostanza ad affermare appunto che i vizi denunciati certamente sussistevano, ma determinavano solo un minor godimento del bene, senza pregiudicarne l’uso in modo considerevole. Il giudice dell’appello ha quindi qualificato i vizi, ben valutati, in modo diverso dalle attese del ricorrente.

4.2 – Parimenti è infondato il secondo motivo, articolato come violazione di legge, non avendo appunto il giudice dell’appello qualificato i vizi nell’ambito dell’art. 1669 c.c.. Il motivo è sviluppato con ampia argomentazione e con richiami agli arresti di questa Corte al riguardo, contenuti anche nella memoria depositata. Come già anticipato, il giudice dell’appello ha ritenuto che ciascuno di tali vizi, pur certamente costituendo vizio della cosa, utile all’acquirente sotto diversi profili, non potesse essere considerato come vizio tale da “pregiudicare in modo considerevole il normale godimento dell’immobile”: E tale valutazione di merito può essere condivisa perchè in linea con gli arresti al riguardo di questa Corte, che nella loro prevalenza ritengono necessario, ai fini dell’art. 1669 c.c., non già solo una carenza qualitativa (che si sostanza nel caso in questione in una minore insonorizzazione e in una minore coibentazione, restando gli altri vizi del tutto marginali) ma in una carenza tale da pregiudicare in modo consistente il normale godimento, ipotesi questa correttamente esclusa da entrambi i giudici.

C. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori di legge in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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