Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14537 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14537 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2420-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MEOLA NADIA;
– intimata avverso la sentenza n. 336/25/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA del 24/11/2011, depositata il 28/11/2011;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARA CCIOLO .

Ric. 2013 n. 02420 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:

La CTR di Bari ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza
n.99/05/2010 della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso di Meola Nadia
avverso avviso di rettifica IVA per l’anno 2001 concernente ricostruzione induttiva
del giro di affari (in ragione dei ricavi dichiarati ai fini IRAP), sul presupposto
dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale, avviso che il contribuente
aveva impugnato assumendo che l’omessa presentazione della dichiarazione era
imputabile al consulente fiscale (che per questa ragione era stato denunciato
penalmente) ed assumendo l’erroneità dell’omessa detrazione dell’IVA versata al
momento dell’acquisto dei carburanti (di cui faceva rivendita al pubblico), per quanto
essa potesse pure essere desunta sulla scorta dei dati oggettivi ricavabili dalla stessa
dichiarazione IRAP.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —atteso l’orientamento di
legittimità secondo cui “la perdita incolpevole di un documento fiscale o contabile
legittima la parte alla prova per presunzioni o testimoni del fatto che quel documento
era destinato a provare ed atteso che la parte contribuente aveva provato di avere
“incolpevolmente perso la disponibilità della documentazione fiscale”- doveva
logicamente presumersi, anche in virtù della dichiarazione IRAP utilizzata per il
calcolo induttivo dell’imponibile, che il carburante venduto al dettaglio sia stato
acquistato regolarmente, con conseguente computo dell’IVA da detrarre. Una diversa
conclusione condurrebbe a conseguenze “del tutto svincolate dalla realtà economica
di una azienda”, non potendo un’impresa della tipologia di quella in considerazione

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letti gli atti depositati,

avere acquistato carburante venduto al dettaglio senza avere a sua volta versato al
rivenditore l’imposta dovuta.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.55 e 19 del
DPR n.633/1972 e dell’art.2724 n.3 cod civ, nonché degli art.115 e 116 cpc) la
ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto surrogabile con
presunzioni la prova documentale del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli
acquisti, ciò che il combinato disposto degli art.19, 25 e 39 del DPR n.63311972
esclude espressamente, sia pure in ipotesi di assenza di un comportamento colpevole
da parte del contribuente, dovendo il contribuente essere in possesso delle relative
fatture, averle annotate in un registro e farne la debita conservazione, D’altronde,
anche ad ammettere che il contribuente non potesse riacquisire la propria
documentazione consegnata ad un depositario, l’impossibilità di fornire la prova
documentale del diritto alla detrazione non sarebbe ancora raggiunta, ben potendo il
contribuente ricostruire la documentazione mancante attraverso la riconciliazione
delle proprie liquidazioni con le fatture emesse dai soggetti fornitori.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
E’ già stato insegnato da codesta Corte che in ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione annuale, è previsto dall’art.55 del DPR n.633/1972 che siano computati
in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle dichiarazioni periodiche
prescritte dagli articoli 27 e 33 (Cass. 11 gennaio 2008 n. 433; Cass. 20 agosto 2004
n. 16477). Ne consegue che l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della
dichiarazione annuale, oltre ad esporre il contribuente all’accertamento induttivo,
preclude che VIVA versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo in contestazione
possa essere dedotta se non registrata nelle liquidazioni periodiche, essendo
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definito ai sensi dell’art.375 cpc.

irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione,
inclusa la contabilità d’impresa.
Ed è stato anche precisato, in riferimento alle ipotesi in cui sia eccepito
l’impedimento alla conservazione dei documenti derivante da forza maggiore o fatto
altrui, che incombe sul contribuente non solo l’onere di dimostrare di essersi trovato

di dimostrare di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture mancanti
presso i fornitori dei beni o dei servizi. Solo a seguito del positivo superamento di
detti oneri trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ.,
secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare
una circostanza a lei favorevole (pur non costituendo motivo di esenzione dall’onere
della prova, e non trasferendo il predetto onere a carico dell’Ufficio), autorizza
tuttavia il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per
essa stabiliti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13943 del 24/06/2011; Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 5182 del 04/03/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21233 del 29/09/2006).
E’ stato altresì precisato che la pura e semplice “denuncia di furto non è di per se
stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione
riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico”. (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 1650 del 27/01/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13605 del 16/09/2003)
Facendo applicazione dei suddetti principi alla specie di causa, si deve ritenere che
anche la dimostrata incolpevole perdita della contabilità di cui è necessaria la
conservazione ai fini di poter godere della detrazione di IVA “a credito”, non sia di
per sè sufficiente al fine di legittimare il ricorso a differenti fonti di prova dei fatti
controversi, sicchè il ricorso ad argomenti presuntivi da parte della giudice di appello
nella sentenza qui in esame, sulla scorta della sola (non censurata) affermazione del
positivo superamento della prova della non imputabilità dell’impedimento, confligge
certamente con il diritto vivente insegnato da codesta Corte e giustifica la cassazione
della pronuncia impugnata.

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nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche l’ulteriore onere

All’esito della eventuale cassazione della sentenza impugnata è da ritenere che
competerà al medesimo giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio,
rinnovare l’esame della materia devoluta, alla luce dei principi dianzi emarginati,
onde acclarare se realmente sussistano i presupposti esonerativi della disciplina
ordinaria di legge, nell’ottica della prova del diritto alla detrazione.

manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per

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