Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14536 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento TERMINE GROUP s.r.l., in persona del curatore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Nicola Nardo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani,

in Roma, via XX settembre 3, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B. DI BERGONZI VALTER e C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante p.t.;

COSTRUZIONI MECCANICHE G.B. s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t.;

AC.MA. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimati –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro,

depositato il 25.11.2010, nel giudizio iscritto al n. 805/2010 r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito per il ricorrente l’avv. Giulio Nardo;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, l’assorbimento dei restanti.

Fatto

IL PROCESSO

Il fallimento della Termine Group s.r.l. impugna il decreto della Corte d’appello di Catanzaro 25.11.2010, che ebbe ad accogliere il reclamo interposto dalla M.B. Bergonzi Valter & C. s.a.s., avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi resa dal Tribunale di Cosenza 24.3.2010 su istanza di Na.Ma., N.A. e C.C., quali amministratori provvisori di nomina giudiziaria della Termine Group s.r.l., a seguito di designazione del medesimo tribunale con misura adottata L. Fall., ex art. 15, comma 8, nel corso del procedimento poi sfociato nella dichiarazione di fallimento di detta societa’, a seguito della quale i menzionati amministratori conseguivano l’impugnata liquidazione, posta dal tribunale cosentino a carico di tutti i creditori procedenti per la dichiarazione di fallimento.

La corte d’appello ritenne in primo luogo ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di liquidazione, trattandosi di accertamento di un credito ai sensi della L. Fall., art. 111-bis e per l’espresso riguardo alla determinazione di compensi verso soggetti nominati L. Fall., ex art. 25, osservando pero’ che la decisione del tribunale era stata assunta nell’ambito di un procedimento cautelare, per quanto atipico, non disgiungibile dalle finalita’ per le quali si era mostrata necessaria, dirette ad assicurare efficacia al sopravvenuto fallimento. Tale constatazione avrebbe cosi’ dovuto precludere una generica imposizione delle spese a carico dei creditori istanti e non invece a carico della massa, in quanto sorte nel corso e in funzione della procedura concorsuale poi aperta, sufficiente ragione di revoca della ordinanza stessa, con assorbimento della ulteriore questione concernente l’eventuale ripartizione delle spese stesse tra tali creditori, ulteriormente contestata dalla societa’ reclamante, gia’ istante per il fallimento ma con ricorso successivo alla misura cautelare nel frattempo presa dal tribunale.

Il ricorso e’ affidato a tre motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione della L. Fall., art. 26, dell’art. 645 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, poiche’ l’ordinanza di liquidazione dei compensi emessa dal tribunale non era reclamabile innanzi alla corte d’appello, in quanto non adottata nelle vesti di giudice fallimentare, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di impugnazione nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo ovvero dell’opposizione innanzi al presidente del tribunale, prevista in materia di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. Fall., art. 15, comma 8 e dell’art. 2409 c.c., in quanto le spese della fase cautelare dovevano ricadere sui creditori che avevano richiesto (o nel cui interesse era stato chiesto) il fallimento, come previsto nell’ambito del procedimento teso alla revoca degli amministratori di societa’ per gravi irregolarita’.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 700 c.p.c., atteso che i creditori istanti, attraverso la misura cautelare atipica disposta dal tribunale nel corso del procedimento prefallimentare, hanno inteso tutelare le proprie ragioni di credito, dovendo conseguentemente sopportare i relativi costi processuali.

1. Il ricorso, posta la necessaria trattazione congiunta dei motivi per come connessi, va rigettato, dovendosi interpretare il decreto impugnato per il significato assorbente assunto dall’affermazione, condivisibile, per cui il credito vantato dai soggetti officiati nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento appare sorto in occasione di un giudizio volto all’instaurazione della procedura concorsuale ed in funzione della anticipazione della sua efficacia, dunque con le caratteristiche della prededuzione, come tale da insinuarsi nel successivo fallimento. La domanda originariamente presentata al Tribunale di Cosenza da N.M., N.A. e C.C., quali amministratori provvisori di nomina giudiziaria della Termine Group s.r.l., designati nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento della predetta societa’ e con istanza di liquidazione dei compensi successiva al fallimento stesso, va d’ufficio cosi’ intesa, divenendo percio’ assorbita la questione, anch’essa rilevabile d’ufficio, concernente l’omessa integrazione del contraddittorio, nella presente fase del giudizio non attuata dal ricorrente, proprio nei confronti di detti amministratori giudiziari, litisconsorti necessari.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che qualunque credito venga fatto valere nei confronti del fallimento deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., essendo questo l’unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualita’ anche nella fase della cognizione, per come implica la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori (Cass. 9623/2010, 17839/2005). La regola e’ specificamente eccettuata dalla L. Fall., art. 111 bis, per quanto qui di interesse, relativamente a quei soli crediti di rivendicata natura prededucibile che non siano contestati per collocazione ed ammontare, ancorche’ sorti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita, dunque manifestandosi compatibile un’attenuazione del rigore delle modalita’ di cui al capo 5^ L. Fall., per il valore conferito all’iniziale assenza di disputa interna sul credito stesso ovvero, a scopo eminentemente acceleratorio della definizione del corrispondente costo, allorche’ sia il credito a sorgere a seguito di provvedimenti di liquidazione endofallimentare, in particolare per compensi disposti in favore di soggetti nominati ai sensi della L. Fall., art. 25. Per questo secondo caso, che qui non ricorre, determinandosi la contestazione successivamente alla liquidazione e ad un primo vaglio gia’ giudiziale, l’accertamento del credito avviene nel procedimento semplificato di cui alla L. fall., art. 26, avendo esso di mira la legittimita’ nel suo complesso del provvedimento assunto dal giudice delegato.

2. Il principio richiamato, intatto anche a seguito della riforma del 2006-2007, e’ stato da questa Corte declinato nel senso che, se il creditore che pretende d’essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l’accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilita’ del suo credito, abbia ciononostante attivato il procedimento camerale endofallimentare con l’istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, tutto il procedimento e’ affetto da radicale nullita’, che il giudice di legittimita’ (investito del ricorso ex art. 111 Cost., contro il decreto di rigetto del tribunale) e’ tenuto pregiudizialmente a rilevare d’ufficio, cassando senza rinvio, poiche’ la domanda non poteva essere proposta con l’originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell’ambito dei suoi poteri L. Fall., ex art. 25), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme della domanda L. Fall., ex art. 93 (Cass. 9623/2010; Cass. 8111/2000; Cass. 9526/1994; Cass. 5124/1991; Cass. 2653/1968). Lo stesso principio va ribadito, con adattamento alla peculiarita’ della vicenda.

3. Ora, nella fattispecie all’esame della Corte, con la domanda di liquidazione dei compensi svolta innanzi al tribunale che aveva dichiarato il fallimento della societa’ di cui erano stati nominati, nel corso del procedimento prefallimentare ed L. Fall., ex art. 15, comma 8, amministratori provvisori, gli originari istanti, anziche’ proporre l’accertamento del credito L. Fall., ex art. 93, al giudice delegato, secondo le norme stabilite dal citato capo 5^ L. Fall., per l’accertamento di ogni credito nei confronti della massa, intesero ottenere un provvedimento che comunque fosse idoneo ad determinare il loro credito, di natura prededucibile L. Fall., ex art. 111 – secondo quanto plausibilmente ritenuto dalla corte d’appello -, direttamente attraverso un’istanza al collegio, iniziativa che di per se’ non preclude l’autonomo rispetto, cui quei soggetti restano pero’ tenuti, della necessaria fase di verifica innanzi al giudice delegato, in contraddittorio con il curatore e tutti i creditori concorrenti.

La corte d’appello si e’ infatti esattamente limitata ad individuare la portata del credito per come vantato dagli istanti quale pretesa correlata ad una prestazione, per quanto insorta prima del fallimento, ma attinente alla nozione funzionale della prededuzione di cui alla L. Fall., art. 111, comma 2, cosi’ annullando in primo luogo la ripartizione di quel costo a carico di alcuni creditori e non della massa, essendo corretto il collegamento tra la misura cautelare protettiva patrimoniale adottata dal tribunale investito del procedimento per la dichiarazione di fallimento e la finalita’ conservativa che essa era volta ad assicurare, in termini di efficacia, una volta intervenuta, come accaduto, la pronuncia di cui alla L. Fall., art. 16. E addirittura la motivazione del decreto – che e’ culminato in una revoca del provvedimento del tribunale, revoca che va dunque confermata – non manca di rilevare la contraddittorieta’, sul punto, della ordinanza del tribunale che, ponendo – e sia pur erratamente – il compenso degli amministratori provvisori a carico di tutti i creditori procedenti per il fallimento, implicitamente aveva operato una ricognizione ampia dell’interesse tutelato con la misura cautelare, che aveva “giovato all’intera platea dei creditori”, poi concludendo con una piu’ circoscritta fissazione della regola di riparto del costo.

4. Tuttavia, la previsione esonerativa dal rito di cui al menzionato capo 5 L. Fall., proprio perche’ il citato principio che regola l’accertamento dei crediti, anche in prededuzione, soffre di eccezioni nominate e specificamente oggetto di scelta normativa, non potrebbe permettere, forzando la previsione della L. Fall., art. 111-bis, comma 1, di far rientrare tra i soggetti nominati ai sensi della L. Fall., art. 25, anche quelli, come nel caso, che abbiano prestato la loro opera al servizio delle misure interinali di cui all’art. 15, comma 8, ed in quella anteriore sede siano stati designati ed abbiano esclusivamente operato. Si oppongono invero a tale assimilazione, oltre al dato testuale e alla ricordata ratio speciale della eccezione al sistema della L. Fall., artt. 93 e segg., le diversita’ d’ambito dei rispettivi provvedimenti: nella L. Fall., art. 25, per quanto oggetto di richiamo, si tratta di crediti da compenso nascenti da nomine di ausiliari di una procedura concorsuale ormai instaurata con i suoi organi di direzione, controllo e gestione; nella L. Fall., art. 15, comma 8, l’oggetto della misura non sono le nomine, cui la giurisprudenza di merito peraltro perviene in virtu’ della latitudine di atipicita’ strumentale dell’istituto, bensi’ le cautele o gli atti d’imperio a finalita’ conservativa del patrimonio o dell’impresa, per i quali la questione dei costi (e a maggior ragione dei compensi) e’ solo eventuale (come accade se il giudice adotta una misura limitativa dei poteri di amministrazione, senza che essa integri la designazione di un terzo) e puo’ porsi (come peraltro ipotizzato dalla stessa corte d’appello catanzarese in un passaggio non valorizzato nella ricostruzione del sistema impugnatorio appropriato) gia’ durante l’istruttoria stessa (se ad esempio una spesa o un costo siano da affrontare prima della sua conclusione) ovvero al suo esito alternativo al fallimento (con il decreto di rigetto assunto L. Fall., ex art. 22, o altra statuizione di improcedibilita’ o inammissibilita’), apparendo in tali casi ancora diversa la regola concernente l’onere di sopportazione, da disporsi da parte dello stesso tribunale in relazione alla utilita’ della misura, alla responsabilita’ di chi abbia dato causa al procedimento e al merito della sua conclusione negativa.

Il procedimento attivato dagli amministratori provvisori – gia’ di nomina giudiziaria secondo la misura cautelare atipica di cui alla L. Fall., art. 15, comma 8 – e quale promosso per il riconoscimento del proprio credito da compenso per come maturato in relazione a prestazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento, in applicazione della ricordata giurisprudenza di questa Corte si mostra dunque eccedente lo scopo, ancorche’ proseguito nel proprio interesse dai creditori cui erratamente era stata accollato l’onere del pagamento, dovendo in conseguenza – stante la principale statuizione del decreto della corte d’appello – essere rigettato il ricorso (con conferma della revoca disposta), per via dell’esatta qualificazione del credito e tuttavia restando impregiudicato che la domanda di accertamento di quei crediti, richiesti verso la massa, dovra’ essere proposta con apposita domanda di insinuazione al passivo ai sensi del capo 5 L. Fall., per come richiamato dalla L. fall., art. 111-bis, comma 1.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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