Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14536 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 981/2019 proposto da:

K.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Cristina Martini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 6565/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

K.E., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale in tutte le sue forme proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di subire aggressioni dallo zio, il quale, mussulmano in origine, si era convertito al cristianesimo e voleva indurre alla conversione anche lui.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dal Gambia non erano credibili, perchè era inverosimile che, in un Paese a prevalenza mussulmana, una iniziativa come quella descritta non potesse trovare tutela presso le autorità, rimarcando anche la scarsa compatibilità del racconto con i valori di tolleranza che connotano la religione cristiana.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e non ravvisando, ex art. 14, lett.c) della stessa legge – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (Amnesty International 2015-2016; EASO 2017) – una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, a seguito dell’elezione del Presidente A.B., tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia, attesa la scadenza del contratto di lavoro ben prima dello svolgimento dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

A parere del ricorrente, il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto la competenza collegiale della sezione specializzata, applicando l’art. 35 bis cit. e non la procedura antecedente la L. n. 46 del 2017, giacchè il ricorso era stato depositato il 17 agosto 2017.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver considerato elementi oggettivi e soggettivi al fine del riconoscimento della protezione umanitaria: segnatamente ci si duole della mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente, della condizione di vulnerabilità del ricorrente e della errata motivazione sulla mancanza di integrazione.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto, “alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (18 febbraio 2017): ne consegue che il legislatore ha previsto una disciplina transitoria molto chiara, considerando come spartiacque ai fini della verifica dell’applicazione della normativa previgente o di quella nuova il compimento del centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 17 agosto 2017 (cfr. Cass. n. 18295 del 11/07/2018; Cass. n. 14280 del 24/5/2019, in motivazione), di guisa che alle controversie instaurate entro tale data – come la presente, introdotta con ricorso depositato il 17 agosto 2017 – andava applicata la normativa antecedente.

Ne consegue che, in applicazione del principio tempus regit actum, il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicchè è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione, dal momento che tale erronea qualificazione determina l’eliminazione del grado d’appello (Cass. n. 5387 del 27/02/2020).

La violazione delle norme processuali denunciata con il primo motivo di ricorso deve ravvisarsi sussistente.

4. All’accoglimento del primo motivo, consegue l’assorbimento del secondo.

Il decreto impugnato va cassato e rinviato, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione monocratica.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, diversamente composto anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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