Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14536 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANNINI Marco

e Patrizia Restuccia ed elett.te dom.to presso lo studio della

seconda in Via del Canaletto n. 101, La Spezia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Torino n. 1010/09 cron.

pronunciato nel proc. civ. n. 1566 + 1567/08 R.G., depositato il 3

giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

marzo 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. M.A. ricorse alla Corte d’appello di Torino, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla irragionevole durata di una procedura fallimentare cui aveva partecipato in qualità di creditore concorrente.

La Corte d’appello dichiarò inammissibile il suo ricorso per difetto di procura, risultando, quella apposta a margine dell’atto, sottoscritta inequivocamente non da lui, ma da tale ” M. A.”.

Avverso il decreto della Corte di merito il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche da memoria. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia messo in discussione l’autenticità della sottoscrizione del ricorrente in calce al mandato difensivo nonostante la medesima fosse stata debitamente autenticata dal difensore e non fosse stata proposta querela di falso.

1.1. – Il motivo è fondato.

L’autenticazione della sottoscrizione del cliente da parte del difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., ha l’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico, ossia sino a querela di falso (e pluribus, Cass. 10240/2009, 715/1999, 1690/1989). In difetto di tale querela, dunque, la Corte d’appello non aveva il potere di negare l’autenticità della firma del M..

2. – Il secondo motivo, con cui si contesta nel merito l’accertamento della falsità della firma, è assorbito.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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