Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14535 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PETRALIA VINCENZO con studio in CATANIA VIA

VERONA 62 (avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio

dell’avvocato DONNANGELO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATANE’ PAOLO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 04/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. propose ricorso avverso un avviso di accertamento ed un avviso di liquidazione emessi dal comune di Catania per l’ICI relativa all’anno 1993. Eccepiva, per quanto qui interessa, che per taluni immobili era stata attribuito il 100% della proprietà in luogo del 50% e per altri non si era tenuto conto dell’esistenza del vincolo storico-artistico; con successiva memoria eccepiva l’intervenuta decadenza dell’amministrazione comunale del diritto di procedere all’accertamento dell’ICI (per essere decorsi i termini di cui al D.L. n. 504 del 1992, art. 11), ed indicava quali beni non fossero di sua proprietà o interamente di sua proprietà. La Commissione Tributaria Provinciale riteneva che non si fosse verificata l’eccepita decadenza ed accoglieva parzialmente escludendo alcuni immobili.

La relativa sentenza veniva impugnata dalla contribuente che ribadiva l’eccezione di intervenuta decadenza e censurava la carenza di prova da parte del comune sia relativamente agli asseriti suoi errori ed omissioni, sia in ordine alla proprietà di tutti i cespiti erroneamente attribuibile; ancora deduceva l’omessa motivazione della sentenza sul dedotto vincolo storico artistico.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo la contribuente; il Comune controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

La contribuente, con il primo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e artt. 324 e 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere l’impugnata sentenza ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza (per essere inutilmente decorsi i termini di accertamento di cui al D.L. n. 504 del 1992, art. 11) in quanto sollevata in primo grado non con il ricorso introduttivo ma con memoria successiva non comunicata all’ufficio. La contribuente sostiene che tale eccezione era stata vagliata e decisa nel merito dal giudice di primo grado con la relativa sentenza, sentenza che non era stata appellata dal Comune, nè in via principale nè in via incidentale, con conseguente impossibilità per il giudice dell’appello di conoscere della tempestività della relativa eccezione, a causa del giudicato interno formatosi sul punto.

La censura è fondata in virtù di consolidati principi già enucleati da questa Corte (Cass. n. 806 del 2009; n. 1790 del 2007;

n. 9244 del 2007; n. 19661 del 2006; n. 1284 del 2007) “Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, nè sotto il profilo della violazione delle norme del processo, ne sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d’ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perchè il processo non poteva essere proseguito.” Nel caso di specie dall’esame degli atti di causa, cui la Corte deve attendere, attesa la natura del vizio denunciato, si evince che la sentenza di primo grado ha pronunciato nel merito sull’eccepita decadenza; che nell’atto di appello proposto dalla sola contribuente e non resistito dal Comune la sentenza di primo grado era stata specificamente censurata per avere la stessa negato l’intervenuta decadenza ritenendo applicabile alla fattispecie la proroga contenuta nella L. n. 483 del 488, art. 30, comma 10. Manca quindi un qualsiasi eccezione sulla tempestività dell’eccezione (come ovvio provenendo l’impugnazione solo dalla contribuente); non esiste inoltre un atto di appello che investa la sentenza di primo grado nella sua totalità, così da rimetterne in discussione l’intera struttura logico-giuridica.

In tale situazione, investendo la sentenza di secondo grado un capo non impugnato nè esplicitamente nè implicitamente (cioè quello relativo alla tempestività dell’eccezione di decadenza), si è verificata una violazione del giudicato interno, rilevabile in sede di legittimità e implicante la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al suddetto capo non impugnato. Deve infatti osservarsi che la contribuente-appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non ha rilevato che la proroga al 31.12.1999, di cui alla L. n. 488 del 1999, poteva operava solo per i termini non ancora scaduti e che quindi si era verificata la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento. Tale eccezione – non affrontata nel merito dal giudice di secondo grado – costituisce una questione in diritto che non richiede ulteriori accertamenti e che può essere decisa ai sensi dell’art. 382 c.p.c..

La stessa è infondata in quanto, come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 13342 del 10 giugno 2009): “Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo.” Con il secondo motivo la contribuente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere ritenuto inammissibili, perchè qualificati come “domande nuove”, due motivi d’appello con i quali veniva rispettivamente dedotto che il Comune avrebbe dovuto fornire le prove sia in ordine agli errori ed omissioni della contribuente sia in ordine alla proprietà, contestata dei cespiti di cui ai n. 3, 4 e 7 degli avvisi.

Dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato – con riferimento, in particolare, alla sentenza di primo grado ed all’atto di gravame come predisposto dagli appellanti risulta che l’appellante aveva individuato già in sede di ricorso introduttivo i beni di sua proprietà, distinguendoli da quelli totalmente o parzialmente alieni e che, in sede di gravame, aveva censurato l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto della mancanza di prova da parte del comune, stante la specifica eccezione di cui sopra. Da tanto consegue che, non potendosi richiedere una prova negativa da parte dell’appellante,ed essendo la doglianza svolta dalla stessa relativa non agli avvisi impugnati (come erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado) ma al procedimento di primo grado, la doglianza non costituisce domanda nuova.

Con riferimento a tale motivo, assorbito il terzo relativo al vincolo storico-artistico ricadente in parte sui medesimi cespiti, il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà ad esaminare l’appello sul relativo punto, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo;

cassa la sentenza senza rinvio relativamente al primo motivo e con rinvio relativamente al secondo motivo, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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