Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14535 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19612/2011 proposto da:

P.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso l’avvocato MARIO NUZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO BEGLIUOMINI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 187, presso l’avvocato STEFANO AGAMENNONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DEL SEPPIA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.G. (c.f. (OMISSIS), nella qualita’ di erede di DAL

POGGETTO MARIA LINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso l’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALDO BEGLIUOMINI, giusta procura in

calce alla comparsa di intervento volontario;

P.M. (c.f. (OMISSIS)), sia in proprio che nella qualita’

di erede di D.P.M.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso l’avvocato MARIO NUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO BEGLIUOMINI,

giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 483/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANDREA DURANTI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato STEFANO AGAMENNONE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- P.L. ha chiesto e ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di P.Q. per la somma di Lire 200.000.000 fondato su una ricognizione di debito, sottoscritta dal Quinto, in data 4 giugno 1987, che prevedeva il pagamento della predetta somma in rate annuali di Lire 20.000.000. Il debitore era decaduto dal beneficio del termine in quanto non aveva eseguito alcun pagamento.

L’ingiunto ha proposto opposizione negando di aver sottoscritto la ricognizione di debito e, in via di ipotesi, eccependo l’abuso di foglio firmato in bianco. A sostegno di quest’ultima difesa ricordava di aver intrattenuto per molti anni rapporti economici con il proprio fratello A., ormai deceduto e padre dell’ingiungente; era dunque, possibile che P.L. avesse rinvenuto tra le carte del padre un foglio firmato in bianco e se ne fosse servito.

In corso di causa e’ deceduto l’opponente originario ed in sua vece si sono costituiti gli eredi D.P.M.L., P.G. e P.M..

Il Tribunale di Lucca, espletate due consulenze grafologiche nonche’ l’istruttoria conseguente alla presentata querela di falso per l’abusivo riempimento di foglio in bianco (essendo emersa la genuinita’ della sottoscrizione), ha accolto l’opposizione, dichiarando la nullita’ del documento posto a base del decreto.

Il tribunale ha ritenuto non convincente la versione fornita dall’ingiungente nel corso del proprio interrogatorio ( P.Q. avrebbe sottoscritto la dichiarazione predisposta da P.L. con una macchina da scrivere elettrica; successivamente Loriano, per aderire a richiesta dello zio, avrebbe tagliato il foglio in due parti scrivendo con una macchina da scrivere meccanica la stessa dichiarazione su quella parte che recava in calce la sottoscrizione di Q.), sebbene confermata dalla deposizione del teste S.M.. Secondo il primo giudice non era giustificata la presenza, nella prima dichiarazione, di uno spazio bianco eccessivo tra il contenuto della dichiarazione e la firma; come ingiustificabile sarebbe stata la doglianza di Q., sollevata soltanto dopo aver sottoscritto; infine, non si scorgeva la ragione perche’ L., potendo contare sulla presenza di Q., dovesse procedere nel modo descritto anziche’ predisporre una nuova dichiarazione sudi un nuovo foglio ed ottenere una nuova firma.

1.1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, decidendo sull’appello proposto P.L., in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che, a fronte della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., gli appellati non avessero fornito la prova dell’abusivo riempimento di foglio in bianco.

Contro la sentenza di appello P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso P.L.. Con ordinanza deliberata il 25 novembre 2015 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.M. e degli eredi di D.P.M.L.. Eseguita la notificazione dell’atto di integrazione, sono intervenuti nel giudizio depositando una “comparsa di intervento volontario”, sia P.M. che P.G., formulando conclusioni adesive rispetto a quelle della ricorrente.

La ricorrente e il resistente hanno depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia “nullita’ della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4) per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia o, rectius, per omessa pronuncia sui capi delle domande cosi’ come effettivamente proposte”.

Assume la ricorrente che la Corte territoriale era incorsa nell’errore di aver riportato in sentenza conclusioni difformi rispetto a quelle dalla stessa precisate.

La Corte, infatti, si e’ limitata a riportare le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia la Corte rigettare l’appello, con vittoria di spese”.

In realta’ le vere conclusioni erano quelle assunte in tesi ed in ipotesi nelle comparsa di costituzione e di risposta datata 24 novembre 2003 dinanzi alla Corte di Appello di Firenze costantemente richiamate in tutte le udienze e che venivano integralmente trascritte.

Deduce che risultava evidente che i Giudici della Corte territoriale non abbiano tenuto conto, nell’emanazione della sentenza, delle diverse e piu’ complesse conclusioni determinando l’effetto invalidante piu’ grave e cioe’ la nullita’ della sentenza.

2.2.- Con il secondo motivo denuncia “Insufficienza e carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Nel ragionamento dei Giudici della Corte di merito, come emerge dalla sentenza, era riscontrabile contemporaneamente un deficiente esame di un punto decisivo della controversia, una carente ed erronea descrizione della fattispecie, con parziale valutazione della medesima. A tal proposito la ricorrente ricorda e rileva che all’udienza dell’11.3.2002 contro l’assunto dei Giudici fiorentini si presento’ regolarmente anche l’attrice – opponente P.G. che ebbe a rendere anch’essa le proprie dichiarazioni (con la premessa: “naturalmente non posso sapere come sono andate le cose, perche’ non ero presente”).

2.3.- Con il terzo motivo denuncia “Contraddittorieta’ nella motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Assume la ricorrente che la Corte di Appello, mentre respingeva l’opposizione originariamente proposta dal signor P.Q. avverso il decreto ingiuntivo n. 2780/1994 e condannava conseguentemente i suoi eredi, in via solidale tra loro, alle spese dei giudizio, riconosceva circostanze e situazioni di fatto e di diritto che erano sostanzialmente contrastanti con la decisone conclusiva, al punto da non consentire l’individuazione della ratio decidendi e quindi, l’identificazione dei procedimento logico-giuridico posto alla base della decisone adottata.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Difetto di congruita’ della motivazione in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Trascrive integralmente le prove non o male valutate indicando altresi’ le ragioni di carattere decisivo delle stesse.

In particolare in merito alla negazione dell’esistenza della prova che P.L. avesse abusato di un foglio firmato in bianco da P.Q., la ricorrente rileva che la Corte aveva accordato credito alle dichiarazioni rese dal teste S.M., mentre era stato evidenziato che la deposizione resa dal predetto teste non aveva confermato gli assunti di P.L..

In sentenza veniva scritto che la “la credibilita’ (del teste S.M.) non e’ stata mai posta in discussione” mentre la credibilita’ e l’attendibilita’ del teste era stata posta in discussione alla stessa udienza in cui era stata raccolta la sua deposizione con la domanda alla quale il teste aveva cosi’ risposto:

“Circa una ventina di giorni fa il P.L. e’ venuto a trovarmi a casa, anticipandomi che il Tribunale mi avrebbe chiamato affinche’ rendessi dichiarazione sull’episodio di cui ho riferito”.

Non era comunque vero che l’episodio a cui il teste S.M. aveva assistito corrispondeva con la narrazione effettuata dal convenuto in opposizione cosi’ come dichiarato dalla Corte fiorentina.

Il teste aveva sostanzialmente dichiarato di non aver visto il P.Q. firmare nessun documento; di non aver sentito, ne’ riferito parole di approvazione e/o consenso di P.Q. sul testo del documento asseritamente approntato dal P.L..

I Giudici della Corte di Appello di Firenze non si erano, inoltre, posti il problema di capire e di spiegare la ragione per cui P.L. pur potendo disporre della presenza all’interno della azienda dello zio per sottoscrivere nuovamente il riconoscimento del debito non avesse gettato via il primo foglio e non avesse raccolto una nuova firma dello zio sotto la nuova dichiarazione.

I Giudici fiorentini, quindi, non avevano tratto il definitivo convincimento che il P.L. aveva abusato di un foglio firmato presentemente in bianco da P.Q..

I Giudici della Corte territoriale, inoltre, con la menzione della sentenza n. 6510 della Suprema Corte, avevano smentito di fatto gli assunti della difesa di P.L. secondo i quali le dichiarazioni del medesimo rilasciate in sede di interrogatorio libero non costituirebbero prova a suo sfavore.

I Giudici della Corte territoriale non avrebbero dato peso al fatto che il P.L. si fosse deciso ad azionare la “ricognizione di debito” dopo oltre sette anni rispetto alla data 4.6.1987 senza avvertire il bisogno di notificare allo zio Q. un atto di messa in mora.

I Giudici fiorentini, inoltre, non avevano espresso perplessita’ alcuna sul fatto che i testi avessero disinvoltamente riferito su fatti avvenuti ben quindici anni prima e non si erano soffermati a verificare quali ulteriori servigi P.L. avesse riservato allo zio Q..

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorieta’ e mancanza di congruita’ nella motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I giudici della Corte toscana avevano ricordato che incombeva sull’opponente l’onere di dimostrare che il debito riconosciuto con la dichiarazione del 4 giugno 1987 non sussisteva ma avevano poi asserito che tale onere non era stato minimamente assolto.

Assumeva la ricorrente che la prova del riempimento da parte del P.L. di un foglio precedentemente firmato in bianco era stata senza dubbio acquisita: tale prova era stata fornita dallo stesso P.L. con le spontanee dichiarazioni da lui rese.

Inoltre gli altri fattori disponibili (le due relazione del CTU, le deposizioni testimoniali nonche’ l’atto di “Divisione consensuale” sottoscritto tra le parti) consentivano di far ritenere che il P.L. avesse abusivamente riempito un foglio precedentemente firmato in bianco dal P.Q..

La ricorrente rileva, inoltre, che P.L. anche a voler credere alla versione dallo stesso fornita in ordine alla formazione del contestato documento, ben avrebbe potuto fare a meno di riscrivere il testo della dichiarazione.

La cosa piu’ semplice, infatti, sarebbe stata quella di invitare P.Q. a firmare nuovamente in calce e di tagliare a meta’ il foglio gettando via la meta’ sottostante bianca ma con le parole ” P.Q.” scritte con una macchina elettrica e con la firma dello stesso P.Q..

Era stata la macchina da scrivere elettrica a porre in estrema difficolta’ il P.L. il quale aveva dovuto inventarsi la storia alla quale aveva creduto la Corte territoriale.

Questo risultato era riferibile alla mancanza di un accurata ed approfondita analisi dei documenti e dei fatti che i giudici toscani avrebbero dovuto compiere e che non avevano compiuto.

Se la corte avesse analizzato con la dovuta attenzione il documento 4.6.1987, le due relazioni del CTU e le prove acquisite la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.

3.- In sede di gravame, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale qualora ad una pluralita’ di coeredi sia richiesto, sin dall’inizio del processo, l’adempimento “pro quota” dell’unica obbligazione del “de cuius”, atteso che l’obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex artt. 752 e 754 c.c., non comporta l’esistenza, originaria, di una pluralita’ di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacche’ il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del “de cuius”, che determina l’unicita’ genetica del rapporto obbligatorio (Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015, Rv. 635656).

Questa e’ la ragione che giustifica l’ordine di integrazione del contraddittorio.

3.1.- Cio’ premesso, va rilevato che il primo motivo e’ inammissibile, perche’ il mancato esame della richiesta istruttoria, come il mancato esame di una prova significativa, puo’ essere fatto valere solo quale vizio di giustificazione del giudizio di fatto, appunto perche’ in tal caso si ha in effetti una completa decisione nel merito della domanda, ma se ne assume una carenza nell’accertamento dei fatti rilevanti (Cass., sez. 3, 11 febbraio 2009, n. 3357, m. 606517). Nella giurisprudenza di legittimita’ e’ ormai indiscusso che “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed e’ rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione e’ denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass., sez. un. civ., 18 dicembre 2001, n. 15982, n. 551222, Cass., sez. 2, civ., 8 maggio 1996, n. 4271, n. 497468).

3.2.- I restanti motivi – con i quali si lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni rese da P.G. in sede di interrogatorio; l’erronea valutazione delle modalita’ di effettiva formazione della scrittura privata; l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste Silvestri e si assume che il riempimento di un foglio in bianco e’ stato provato – sono inammissibili censure in fatto.

La versione della ricorrente, che ripropone quella proposta dal defunto genitore, e’ stata ben considerata. In realta’ la motivazione della corte d’appello e’ senz’altro opinabile. Tuttavia, quando risulti accertata l’autenticita’ della sottoscrizione, il sottoscrittore, ove voglia negare la paternita’ dell’atto documentato, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento e’ poi avvenuto in violazione (falsita’ ideologica) o addirittura in assenza (falsita’ materiale) di un patto di riempimento (Cass., sez. 3, 18 febbraio 2004, n. 3155, m. 570241). Non e’ sufficiente, dunque, la prova che il foglio sia stato firmato in bianco; ma occorre provare anche che vi sia stata violazione del patto di riempimento. E la decisione dei giudici d’appello circa la mancanza di questa prova non e’ censurabile in questa sede.

Invero, quanto alla valutazione delle circostanze emerse dall’istruttoria, la ricorrente propone una propria ricostruzione delle modalita’ di svolgimento del rapporto, finendo con il contrapporre, inammissibilmente, una propria valutazione a quella operata dai giudici d’appello, mentre – come la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato – la valutazione delle risultanze della prova e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi nonche’ sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. ex plurimis Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26018; Cass. n. 12362 del 2006; n. 12747 del 2003).

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. u, Sentenza n. 5802 del 11/06/1998).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA