Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14535 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14535 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2308-2013 proposto da:

i

AGENZIA D-F.Ii E ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– 11COITellte –

Data pubblicazione: 13/07/2015

contro
COMPUTER AIDED MECHANICAL MANUFACTURING SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 252/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
TARANTO del 15/11/2011, depositata 11 28/11/2011;

k

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 02308 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Agenzia, proposto contro la sentenza
n.670/07/2005 della CTP di Taranto che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente “Computer Aided Mechanical manufacturing srl” relativo a cartella di
pagamento concernente IVA per l’anno 1997 ed emanata a seguito di controllo
formale della dichiarazione per il predetto periodo nella quale risultava indicato un
credito relativo al periodo precedente, credito che però non era risultante dalla
dichiarazione presentata in riferimento al predetto periodo di imposta.
La CTR —dopo avere premesso che per le dichiarazioni presentate dal 1995 al 1998 e
per le somme iscritte in ruoli esecutivi entro il 31.12.2000 (come nella specie di
causa) l’art.2 co.3-quater/3-quinquiese del D.Lgs.99/2000 prevedeva che, a cura del
concessionario, un avviso bonario dovesse essere spedito al contribuente con invito al
pagamento entro 30 giorni- evidenziava, in punto di onere della prova, che l’Ufficio
si era limitato ad indicare gli estremi della comunicazione evincendoli dal sistema
informativo dell’anagrafe tributaria, senza produrre la relativa documentazione ed
assumendo che (in assenza del concessionario onerato) la domanda del contribuente
avrebbe dovuto essere respinta. Senonchè, avendo il contribuente correttamente
impugnato la cartella nel contesto dell’Amministrazione passivamente legittimata,
sarebbe spettato a quest’ultima chiamare in giudizio il concessionario medesimo onde
ottenere da quest’ultimo la prova (non surrogabile) dell’avvenuta comunicazione,
rispondendo altrimenti dell’esito infausto della lite.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a gtéo motiva..
La parte contribuente non si è difesa.
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letti gli atti depositati,

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 25
comma 3-quater e 3-quinquies del D.Lgs.n.472/1997) la parte ricorrente si duole del
fatto che il giudicante abbia trascurato di considerare che la comunicazione ridetta è

metà per chi provveda al pagamento del capitale dovuto entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa, sicché nessuna nullità
della cartella (o degli atti conseguenti al mancato invio) sarebbe potuta derivare dal
mancato invio della comunicazione,anche perché nessuna nullità è comminata dalla
disposizione dianzi menzionata.
Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento di quello successivo),
atteso che è dato pacifico in causa che la cartella di pagamento si riferisse a somme
dovute per tributi oltre che per sanzione, sicché la disciplina di cui ha fatto
applicazione il giudice di appello avrebbe potuto avere rilevanza soltanto a proposito
di queste ultime (peraltro incidendo solo sul quantum della sanzione e non anche
sulla legittimità della sua irrogazione), senza avere effetto di provocare l’integrale
nullità della cartella.
Anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1462 del 2009 (sia pur risolvendo la lite con
riferimento alla violazione del principio del litisconsorzio processuale, violazione che
in questa sede non si pone), in controversia nella quale a fondamento
dell’impugnativa il contribuente deduceva la condotta omissiva del concessionario in
violazione dell’art.25 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha chiarito che “la funzione
dell’invito al pagamento previsto da tale norma consiste proprio nel dare al
contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata
omissione di versamento del tributo, fermo ed incondizionato restando l’obbligo di
corresponsione integrale di tale tributo e degli interessi sul medesimo medio tempore
maturati. Pertanto, la mancata emissione e notificazione dell’invito non possono
incidere sul potere erariale d’iscrizione a ruolo del tributo e degli interessi; ma, nel
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prevista unicamente al fine di consentire il pagamento di una sanzione ridotta alla

contempo, non deve essere pregiudicato – in caso d’iscrizione a ruolo delle sanzioni in
misura maggiore di quella prevista per il caso di notificazione dell’invito, o di
ottemperanza a questo – il diritto del contribuente di contestare la legittimità del così
esplicato esercizio della potestà sanzionatoria (principi espressi, in rapporto ad
analogo invito previsto in tema di IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6,

2006 n. 18022)”.
Non resta che concludere che la pronuncia del giudice di appello, che non ha fatto
applicazione di questi principi, merita cassazione, sicché poi la lite dovrà tornare dal
giudice del merito che, in funzione di giudice del rinvio, rinnoverà l’esame della
materia devoluta e farà regolazione delle spese di lite anche in relazione al presente
giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

da Cass. 25 gennaio 2002 n. 907, in motivazione, e confermati da Cass. 9 agosto

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