Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14535 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 869/2019 proposto da:

G.R., domiciliato in Roma, Via Po 22, presso l’Avvocato

Antonello Ciervo e rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Mandro,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 6555/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il ricorso proposto da G.R., nato in (OMISSIS), avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme da parte della competente Commissione territoriale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di essere stato adottato all’età di sette anni e di avere poi intrapreso una relazione sentimentale con la figlia dei genitori adottivi, che, avendolo scoperto, lo minacciavano a causa della sua religione mussulmana e lo inducevano a fuggire perchè non circostanziato e contraddittorio rispetto alle ragioni della differente fede rispetto alla famiglia adottiva, all’epoca in cui si sarebbe determinato a fuggire rispetto a quella in cui era sorta la relazione sentimentale, alle minacce concretamente subite.

Quindi, in estrema sintesi, ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante in relazione alle domande concernenti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha accertato, infine, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, prospettando preliminarmente quattro questioni di costituzionalità ed articolando quattro motivi (erroneamente numerati in cinque); il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Sono state, preliminarmente, prospettate tre eccezioni d’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, lett. g), in relazione: all’introduzione del rito camerale per la trattazione delle controversie in tema di protezione internazionale; alla previsione del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso per cassazione; alla prescrizione secondo la quale la procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita successivamente alla comunicazione del decreto impugnato.

E’ stata prospettata anche eccezione di incostituzionalità del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinando casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.

1.2. Le prime tre eccezioni sono manifestamente infondate secondo il costante orientamento di questa Corte così massimato:

in relazione al rito camerale: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. n. 17717 del 2018).

In relazione al termine perentorio di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 28119 del 2018).

In relazione alla peculiarità del regime della procura speciale nel giudizio di legittimità: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. n. 17717 del 2018).

1.3. L’ultima eccezione, che concerne le modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, come conv., rispetto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, è priva di rilevanza nel caso in esame in quanto – collocandosi l’ingresso in Italia del richiedente in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma (come si desume dalla data del provvedimento della Commissione territoriale adottato il 13/10/2017) – trova applicazione la normativa pregressa alla luce del seguente principio “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.” (Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’omessa applicazione del principio di verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente ha fondato il suo giudizio su un complesso di elementi e non solo sulla assenza di documenti probatori – di cui il Tribunale si limita a prendere atto – e sulla assenza di deduzioni specifiche a sostegno della dichiarazione di fede mussulmana, quanto, piuttosto e soprattutto, su incongruenza e rilevanza della rappresentazione di questa circostanza nell’ambito del rapporto interfamiliare, alla luce della genesi volontaria ed adottiva dello stesso, profilo che la censura non sfiora nemmeno, dimostrando di non avere colto la ratio della valutazione compiuta dal Tribunale.

La doglianza si traduce in una impropria sollecitazione del riesame del merito, tanto più che nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al contesto sociopolitico del Bangladesh.

3.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando l’inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria in merito alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del citato D.Lgs..

3.3. I motivi secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va rimarcata la assoluta genericità di quanto denunciato circa la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione che, per conseguenza, risulta privo di decisività non solo perchè l’approfondimento istruttorio vì è stato, attraverso la consultazione di fonte accreditata (Report di UNHCR 2017), ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (in tema, Cass. n. 2119 dei 24/1/2019), nè la loro tempestiva e specifica deduzione dinanzi al giudice di merito.

4.1. Con il quarto motivo (erroneamente numerato come “5”) si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 118 del 2018 cit., in riferimento alla denegata protezione umanitaria.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda di protezione umanitaria, in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica, per la carenza di attendibili informazioni circa la personale condizione di vita nel Paese di origine, ed ha accertato l’insussistenza di integrazione sociale in Italia, in ragione della occasionalità dell’attività lavorativa a tempo determinato, oramai cessata: la decisione è in linea con i principi enunciati da Cass. n. 4455 del 23/2/2018 e la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa e va disattesa.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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