Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14534 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24754/2010 proposto da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Andrea Romano, Cristiano Romano e Lidia Sgotto Ciabattini,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma,

piazzale Clodio 32;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI E.V. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Roberto Lissoni e Claudio Benucci, elettivamente domiciliato presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi 1;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4670/2010 del Tribunale di Monza, depositato il

giorno 31 luglio 2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Antonio Didone;

udito l’avv. Sgotto Ciabattini per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Esatri s.p.a. impugna per cassazione il decreto con il quale il Tribunale di Venezia respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento di E.V., promossa a seguito del diniego dell’invocato rango ipotecario, in relazione al credito di Euro 102.871,42, pure ammesso al concorso per tributi vari ed accessori, fondato sull’ipoteca iscritta sui beni del fallito in data 9 giugno 2009, prima della dichiarazione di fallimento della societa’ di cui il predetto era socio illimitatamente responsabile, intervenuta il successivo 3 ottobre 2009.

Ritenne il tribunale che la curatela fallimentare avesse fondatamente eccepito la revocabilita’ L. Fall., ex art. 67, dell’ipoteca iscritta, trattandosi non di ipoteca legale, bensi’ di una garanzia iscritta su iniziativa del concessionario in forza del ruolo divenuto esecutivo, assimilabile all’ipoteca giudiziale.

Il ricorso e’ affidato a due motivi.

La curatela resistente ha notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, deducendo che erroneamente il collegio ha assimilato l’ipoteca iscritta dal concessionario in forza della cennata norma, all’ipoteca giudiziale, astrattamente revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, assumendo che dal complesso delle norme poste a presidio dei crediti tributari, consentito ricavare il principio dell’irrevocabilita’ dell’ipoteca iscritta su iniziative del concessionario.

2. – I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non e’ riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., ne’ e’ ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure puo’ accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo.

Ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4), l’ipoteca in questione non e’ suscettibile di revocatoria fallimentare, la quale resta espressamente limitata soltanto a quelle volontarie e giudiziali (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. 5 marzo 2012, n. 3397; Cass. 1 marzo 2012, n. 3232).

Del resto, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89, dispone espressamente che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, cosi’ venendosi a confermare in modo estremamente significativo, il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalita’ pubblicistiche della sua attivita’, individuabili nella necessita’ di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la piu’ pronta riscossione delle entrate erariali (cfr. Cass. 3232/2012, cit.).

3. – Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato; ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz’altro disporsi l’ammissione del credito vantato dall’istante al passivo del fallimento di E.V. nella misura gia’ determinata (Euro 102.871,42), con collocazione ipotecaria.

Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla questione esaminata, manifestatesi prima delle cennate pronunce di questa Corte, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento di E.V. nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria. Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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