Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14534 del 13/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14534 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2147-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DET LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CLAM – COOPERATIVA LAVORAZIONE ARTISTICA
MARSCIANESE A RL, in persona del legale rappresentnate pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12,
presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ BRUNO, rappresentata e
difesa dagli avvocati GABRIELE ANTONINI, LUCIANO
ANTONIN1 giusta procura a margine del controricorso;
– controricatrente

Data pubblicazione: 13/07/2015

nonchè contro
EQUITALIA CENTRO SPA;

intimata

avverso la sentenza n. 228/1/2011 della COMMISSIONE

depositata il 24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015

dal

Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Antonini Luciano difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 02147 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 21/09/2011,

-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Perugia ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.248/04/2010 della CTP di Perugia che aveva già accolto il ricorso della “Clam soc.
coop. a r.l.” avverso cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione
automatizzata ex art.36-bis del DPR n.600/1973 della dichiarazione presentata per
l’anno d’imposta 2004, cartella contenente rettifica dell’imposta corrisposta, sulla
premessa che nella predetta dichiarazione non era stato esposto (al quadro RU.) il
credito di imposta relativo ad incentivi per la ricerca scientifica utilizzato in
compensazione per l’importo di € 50.000,00.
La predetta CTR —dopo avere rilevato il “dato certo ed inequivocabile” dell’esistenza
del credito di imposta siccome autorizzato con decreto ministeriale- argomentava nel
senso che la mancata compilazione del quadro RU della dichiarazione (“riconosciuta
dallo stesso contribuente”) doveva considerarsi un “errore formale” inidoneo a
tradursi nella perdita del credito di imposta. Dalle produzioni documentali si ricava
che detto credito era transitato in tutti i documenti contabili della società, come anche
nel bilancio CEE relativo al 2005, così come anche nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2004, ivi andando a comporre il rigo 33 colonna 2. D’altronde la
dichiarazione dei redditi è atto emendabile per quanto concerne gli errori di fatto e di
diritto commessi nella sua redazione, anche nella sede contenziosa, in modo tale che
il contribuente ha la possibilità di dimostrare l’errore commesso, emendandolo.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente si è difesa con controricorso.

3

letti gli atti depositati,

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno improntato alla
violazione e falsa applicazione dell’art.8 e dell’art.1 della legge n.317/1991, degli
art.4 e 5 della legge n.449/1997 e dell’art.6 del D.I. n.275/1998, nonché dell’art.2 del

n.317/1991 e dell’art.2 del DPR n.322/1998) la parte ricorrente si duole del fatto che
il giudice del merito —per quanto fosse pacifico che nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2005 il credito d’imposta non risultasse, così come invece nella
dichiarazione dei redditi per l’anno 2004 mancava del tutto il modello RUerroneamente ha ritenuto irrilevante detto difetto, sebbene il D.Interministeriale
n.275/1998 (richiamato dall’art.5 della legge n.449/1997) preveda espressamente che
il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. D’altronde,
anche l’art.11 della legge n.317/1991 prevede detto onere ed aggiunge che la
comunicazione di cui all’art.10 deve essere allegata alla medesima dichiarazione,
oppure a quella relativa al periodo di imposta successivo (così come ribadito nelle
istruzioni ministeriali per la compilazione del modello UNICO 2006). Pertanto, la
dichiarazione, a questi fini, non poteva essere considerata mera “dichiarazione di
scienza”, implicando l’adempimento di un onere non surrogabile e posto a pena di
decadenza, perché da espletarsi entro un termine rigido, e tutt’al più emendabile per il
tramite della dichiarazione integrativa di cui al comma 8-bis del DPR 322/1998
(come emendato dal DPR 435/2001 con effetto dal primo gennaio 2002).
Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Anche di recente codesta Suprema Corte ha avuto modo di insegnare che:”In tema di
agevolazioni tributarie, il credito d’imposta di cui all’art. 11 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, utilizzato in compensazione dal contribuente, deve essere indicato, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
durante il quale è stato concesso il beneficio, in ragione del richiamo operato dalla
4

DPR n.322/1998; l’altro improntato alla violazione degli art.8 ed 1 della legge

citata norma all’art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317″. (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12166 del 30/05/2014).
A tale proposito, il migliore degli argomenti appare proprio il chiaro tenore delle
disposizioni di legge richiamate, in quanto l’art.11, comma 3, della legge n.449/1997
prevede espressamente che “Al credito d’imposta si applicano altresi’, fatto salvo

citata legge n.317 del 1991”. A sua volta l’art.11 di quest’ultima disposizione, al corna
3, prevede che “Il credito d’imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
corso del quale e’ concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui
all’articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei
redditi”.
Non si tratta perciò di effettuare una dichiarazione di scienza circa la sussistenza dei
presupposti per beneficiare di un credito, ma bensì di adempiere ad un preciso onere
imposto dalla legge a pena di decadenza dal beneficio, e cioè quello di indicare nella
dichiarazione dei redditi l’intenzione di avvalersi di detto beneficio ai fini della
complessiva determinazione della base imponibile nonché di documentare a
vantaggio dell’erario che ne deve effettuare il controllo, la sussistenza dei presupposti
per il godimento del beneficio fiscale.
Non trattandosi della facoltà di emendare la dichiarazione in relazione a contenuti
originanti da errore di calcolo o materiale ovvero da errori generati dall’ignoranza di
elementi di conoscenza successivamente acquisiti, ma di effettuare il tempestivo

quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della

esercizio di una facoltà concessa dalla legge, non resta che ritenere che nella specie
di causa sussiste senz’altro la dedotta violazione di legge, giacché il giudicante ha _
applicato alla vicenda in esame gli stessi principi che si applicano alla diversa ipotesi
della correzione dell’errore di fatto commesso nella dichiarazione.
La causa andrà perciò restituita al giudice del merito, affinché questo verifichi, sulla
scorta del principio dianzi messo in luce, se (come la parte controricorrente è tornata
a ribadire anche in questa sede, nonostante la parte ricorrente abbia asserito —
5

apoditticamente- che fosse pacifica tra le parti l’elusione del detto onere)
sussistessero i presupposti fattuali per poter ritenere assolto l’onere della tempestiva
dichiarazione a mente della disciplina che è stata più sopra richiamata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui
contenuto non induce questa Corte a rimeditare gli argomenti posti a sostegno della
proposta di soluzione della lite contenuta nella relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (anche alla luce della conferma
dell’indirizzo giurisprudenziale ivi menzionato pervenuta da Cass. Sez. 5, Sentenza n.
22673 del 24/10/2014) e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione ad entrambi i
motivi proposti;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Umbria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 30 luglio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA