Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14533 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25246-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ESTER ADA

SCIPLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, a carico dell’ingegnere L.A., in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con altra attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

è rimasto intimato il professionista;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura del ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. n. 179 del 1958, art. 3, della L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e dello Statuto Inarcassa, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.L. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non era tenuto al versamento del contributo cd. soggettivo presso la propria cassa di appartenenza, per essere contemporaneamente iscritto presso altra gestione previdenziale obbligatoria, in qualità di dipendente;

il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n. 14445 del 2019);

nè alcun sospetto di illegittimità costituzionale delle norme esaminate ha ragione di porsi ove si consideri che la compatibilità della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 16, che prevede, nell’ambito della stessa Gestione separata, una differente aliquota di calcolo del contributo a seconda che l’assicurato sia o meno iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (così, in motivazione, Cass. n. 32102 del 2019; v. anche Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Caltanisetta che, in diversa composizione, procederà al nuovo esame della fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi espressi;

al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanisetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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