Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14532 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14532 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 22421-2007 proposto da:
CONSIGLIO DONATA MARIA, PAPA VINCENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. BROFFERIO 7, presso lo
studio dell’avvocato MURANO GIULIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato CILIENTO LORENZO giusta delega
in atti;
– ricorrenti –

2013
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contro

MONVISO FINANCE S.R.L. 03839890260 quale titolare del
credito in forza di cessioni acquistate da SANPAOLO
IMI S.P.A., SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A. e CASSA

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Data pubblicazione: 10/06/2013

DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A., in persona del suo
Amministratore Unico e 1.r. p.t. Dott. ANDREA PERIN,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via Giovanni
Pierluigi da Palestrina 19 presso lo studio degli
Avvocati TOMASSETTI DOMENICO e PROSPERETTI MARCO,

MARIA giusta delega in atti;
– resistente nonchè contro

IMI SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A., BANCA P. PUGLIA
BASILICATA S.C.A R.L. , B.N.L. S.P.A. , NOVIMATIC DEI
F.LLI NAPOLI S.N.C.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2007 del TRIBUNALE di
MELFI, depositata il 15/05/2007 R.G.N. 196/2001 e
197/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato GAETANO MARIA PORRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’improcedibilita’.

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rappresentata e difesa dall’Avvocato PORRETTI GAETANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo sulle cause riunite di opposizione di terzo ed
opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento
immobiliare proposte dai coniugi Donata Maria Consiglio e
Vincenzo Papa nei confronti del Banco di Napoli (poi Sanpaolo

creditori Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.r.1.,
Banca Nazionale del Lavoro, Novimatic dei F.11i Napoli s.n.c.,
con sentenza in data 15.05.2007 che si assume notificata il
17.07.2007, il Tribunale di Melfi ha rigettato le opposizioni,
eccetto che nei riguardi del Sanpaolo Banco di Napoli, nei cui
confronti ha dichiarato cessata la materia del contendere; ha
compensato le spese tra gli opponenti e il Sanpaolo Banco di
Napoli; ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese
processuali in favore della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata s.c.r.1..
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione Donata Maria Consiglio e Vincenzo Papa, svolgendo
tre motivi.
Ha resistito Monviso Finance, avente causa del Sanpaolo
Banco di Napoli e, per essa, quale mandataria per procura
speciale la FBS s.p.a. depositando controricorso e memoria;
peraltro il controricorso risulta depositato oltre il termine
di cui all’art. 370 cod. proc. civ..
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli
altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come evidenziato nella relazione orale, il controricorso

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Banco di Napoli s.p.a.) nel contraddittorio con gli altri

proposto da Monviso Finance è tardivo, perchè è stato
inoltrato per la notifica in data 27.09.2007, oltre il termine
previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. decorrente dalla
notifica del ricorso in data 13.08.2007, attesa
l’inapplicabilità alla presente controversia oppositiva della

L’inammissibilità del controricorso rende inammissibile
anche la memoria

ex art. 378 cod. proc. civ. della Monviso,

mentre è legittima la partecipazione del difensore della detta
parte alla discussione orale del ricorso (art. 379 cod. proc.
civ.).
2. Con i motivi di ricorso si denuncia: a> violazione e
falsa interpretazione degli artt. 189, 190 e 186 lett. d cod.
civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché vizio di
motivazione

«indotto»;

b> violazione e falsa applicazione

degli artt.116, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., nonché degli
artt. 100 e 306 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc.
civ.); c> violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod.
proc. civ., nonché degli artt.1219 e 1362 cod. civ. (art. 360
n.3 cod. proc. civ.).
2.1. Il ricorso va dichiarato improcedibile in conformità
alla richiesta del P.G. di udienza.
Come rilevato nella relazione orale, nel ricorso si dà atto
che la sentenza impugnata è stata

“notificata in data 17

luglio 2007”; senonchè, insieme al ricorso, è stata depositata
copia autentica di detta sentenza, non accompagnata dalla
relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a
pena d’improcedibilità, dall’art. 369 co. 2 n.2 cod. proc.

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sospensione dei termini per il periodo feriale.

civ.. Neppure alla data della presente decisione si rinviene
nel fascicolo la copia notificata della sentenza impugnata.
Ciò posto,

nella fattispecie trovano applicazione i

seguenti principi, affermati dalle SS.UU. di questa Corte:
la previsione di cui al secondo comma, n. 2, dell’art.

improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della
stessa norma, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è
funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione
a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa
giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del
diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui
il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a
produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la
relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere
dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al
primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del

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369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di

controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia
con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione (Sez. Unite, ord. 16 aprile 2009, n. 9005);
se il ricorrente per cassazione non allega che la sentenza

ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di
impugnazione entro il cd. termine lungo e procedere
all’accertamento della sua osservanza; tuttavia, qualora, o
per eccezione del controricorrente o per le emergenze del
diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo
d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata
notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la
Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o
meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la
parte ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito
della copia notificata della sentenza impugnata entro il
termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma l, e
dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro
della improcedibilità del ricorso per cassazione precede
quello dell’eventuale sua inammissibilità

(Sez. Unite, 19

dicembre 2009, n. 26819).
Alla declaratoria di improcedibilità del

ricorso consegue

la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 in
relazione all’attività legittimamente svolta da parte
resistente.

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impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in favore della resistente in C 4.200,00 (di cui C
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.

Roma 19 aprile 2013

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