Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14532 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/06/2017),  n. 14532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 4799/2016 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA N 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERNANDO RAINO’ giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.V.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA

che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione,

in camera di consiglio, dichiari improcedibile e, in subordine,

inammissibile l’istanza di regolamento di competenza e disponga la

prosecuzione del processo;

avverso il provvedimento n. 1216/2008 RGC del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato L.V. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento del 20 gennaio 2016 con il quale il giudice del tribunale di Lecce, dott.ssa F.A., avrebbe dichiarato la propria competenza a decidere sulle richieste cautelari contenute nel ricorso ex articolo 669 quater c.p.c., depositato dal L. il 19 gennaio 2016.

Il ricorrente ha chiesto alla corte di cassazione di annullare il provvedimento impugnato, ritenendo l’incompetenza del giudice Dott.ssa Adele Ferraro nella causa n. 1216/2008 del Tribunale di Lecce nella quale non avrebbe potuto statuire in quanto il giudizio era sospeso per effetto del procedimento di ricusazione.

L’intimato D.L.V. non si è costituito in giudizio.

Il procuratore ha concluso per l’improcedibilità o in subordine per l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il provvedimento in oggetto non rientra tra quelli che possono essere impugnati con istanza di regolamento di competenza in quanto non ha il carattere della decisività e definitività. Infatti l’avvocato L. ha impugnato un provvedimento con il quale il giudice del Tribunale di Lecce,su sua esplicita richiesta per motivi di salute in quanto lo stesso avvertiva un malessere, ha disposto il rinvio ad altra udienza del procedimento.

Il ricorrente si duole che il giudice di Lecce abbia proseguito nella trattazione della causa rigettando di fatto l’istanza di rimessione del ricorso cautelare in corso di causa al Presidente del Tribunale ex art. 669 quater c.p.c., stante la sospensione del giudizio ex art. 52 c.p.c., conseguente alla domanda di ricusazione. In particolare secondo l’istante “il giudice si dichiarava competente a deliberare ricorso cautelare e consentire alla controparte di interloquire sulle problematiche della ricusazione, quando il principio generale del diritto processuale che la controparte del giudizio non ha alcuna veste diritto sostanziale a prendere posizione a fare le richieste del procedimento di ricusazione in cui è estranea”.

2. In ogni caso il provvedimento che attiene alla trattazione della causa è estraneo alla materia della competenza,attiene al procedimento e qualora una parte ritenga che esso sia viziato può dolersene con gli ordinari rimedi processuali interni al giudizio.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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