Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14531 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14531 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 5032-2010 proposto da:
DOLENZ

MAURIZIO

DLNMRZ65D01H501A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOL
ASSICURAZIONI S.P.A.,
– intimati –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 10/06/2013

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201 succeduta per
incorporazione alla COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL in
persona del suo procuratore ad negotia Dott.ssa
GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato

delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

DOLENZ MAURIZIO DLNMRZ65D01H501A;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4104/2009 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 24/02/2009, R.G.N. 81947/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

11/04/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO LUIGI GROSSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e inammissibilità del
ricorso incidentale;

2

CAROLI ENRICO, che lo rappresenta e difende giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 24 febbraio

2009, il Tribunale di Roma, ha accolto parzialmente
l’opposizione proposta da Unipol Compagnia Assicuratrice S.p.A.
avverso l’esecuzione mobiliare incardinata ad istanza di

Il Tribunale -premesso che l’opposizione era stata proposta
allegando che il debito per il quale era stato intimato il
precetto ed era stata poi iniziata l’esecuzione era stato
estinto con assegno bancario inviato al difensore del Dolenz in
data precedente la notificazione dell’atto di precetto- ha
ritenuto illegittimo il comportamento del creditore che,
ricevuto l’assegno in pagamento, aveva omesso di comunicare
alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non
accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi,
aveva intimato il precetto ed iniziato l’esecuzione,
continuando a detenere l’assegno ricevuto ed, infine,
portandolo per l’incasso dopo la scadenza dei termini per la
presentazione. Ha perciò richiamato il precedente a S.U. n.
26617/2007 e, ritenuto il comportamento del creditore contrario
a buona fede, ha escluso la mora debendi e la decorrenza degli
interessi a carico del debitore. Ha quindi accolto
l’opposizione limitatamente al debito per questi ultimi,
compensando tra le parti le spese processuali.
2.-

Avverso la sentenza Maurizio Dolenz propone ricorso

affidato ad un unico articolato motivo.

3

Maurizio Dolenz.

La S.P.A. UGF Assicurazioni, succeduta per incorporazione alla
Compagnia Assicuratrice Unipol, si difende con controricorso e
propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo di ricorso, è dedotta violazione o

112 cod. proc. civ.
L’unico motivo si articola in due distinti profili di censura
assistiti da due distinti quesiti di diritto, formulati ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
Sotto il primo profilo, il ricorrente assume che erroneamente
il Tribunale avrebbe equiparato l’assegno bancario, utilizzato
nel caso di specie, all’assegno circolare, poiché soltanto
quest’ultimo sarebbe stato ritenuto idoneo mezzo di pagamento
da parte di questa Corte Suprema; e ciò, in ragione del fatto
che vi sarebbe un’intrinseca differenza tra i due titoli, in
quanto soltanto per l’assegno circolare vi è la precostituzione
della provvigione, come evidenziato anche nel precedente a
Sezioni Unite citato in sentenza.
1.1.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale non ha affatto affermato che il pagamento
effettuato con assegno bancario fosse liberatorio per la
società assicuratrice, a prescindere dalla riscossione
dell’assegno da parte del creditore né ha equiparato, sotto
tale aspetto, l’assegno bancario all’assegno circolare. Il
giudice di merito ha fatto, invece, corretta applicazione del )

4

falsa applicazione degli artt. 1277 – 1197- 1181 cod. civ. e

principio di diritto espresso da questa Corte a Sezioni Unite
con la sentenza n. 26617 del 2007, con riferimento all’assegno
circolare, ma ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la
sentenza n. 13658 del 2010 anche con riferimento all’assegno
bancario, in forza del quale il pagamento con un sistema

assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può
essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato
motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come
contrario al principio di correttezza e buona fede.
Dall’applicazione di detto principio al caso di specie il
Tribunale ha tratto la conseguenza non dell’illegittimità

in

toto dell’azione esecutiva intrapresa dal creditore, malgrado
la persistenza del credito di quest’ultimo, ma
dell’illegittimità soltanto della pretesa esecutiva relativa al
credito per interessi; e ciò, in ragione del fatto che la
mancata estinzione del debito non era imputabile al soggetto
debitore ma alla creditrice che, indebitamente, aveva rifiutato
il pagamento legittimamente tentato con la corresponsione
dell’assegno bancario.
Va disatteso, in particolare, l’assunto del ricorrente
secondo cui con la prima delle decisioni sopra richiamate si
sarebbe affermato che tra gli strumenti legali di estinzione
delle obbligazioni pecuniarie rientri l’assegno circolare e non
l’assegno bancario. Piuttosto, con le due sentenze su citate
non si è ritenuta l’immediata efficacia estintiva

5

diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che

dell’obbligazione, con effetto liberatorio per il debitore, del
pagamento né con assegno circolare (Cass. S.U. n. 26617/07) né
con assegno bancario (Cass. n. 13658/10), ma ambedue hanno
concluso nel senso che <>

(secondo

quanto si legge nella sentenza a S.U. del 2010, che, in
motivazione, dichiaratamente richiama i principi già espressi
dalla sentenza a S.U. del 2007).
Il motivo di ricorso, sotto il primo profilo, va perciò
rigettato.
2.-

Sostiene il ricorrente che la sentenza gravata sarebbe

illegittima <>, perché la parte creditrice avrebbe rifiutato un
pagamento parziale rispetto alla somma liquidata in sentenza.
Aggiunge che questa eccezione sarebbe stata tempestivamente
proposta davanti al giudice di merito, ma questo non ne avrebbe
tenuto conto.
Sotto questo profilo, il motivo è in parte infondato ed in
parte inammissibile.

6

un “altro sistema” di pagamento (ovverossia di messa a

Si legge, infatti, alla pagina 3 della sentenza impugnata che
l’opposto si è difeso assumendo di aver rifiutato l’assegno per
aver ricevuto una somma inferiore a quella dovuta ed, in
risposta a tale difesa, il Tribunale afferma che, in base alla
sentenza azionata, «il pagamento tempestivamente effettuato da

l’insufficienza della somma portata dal titolo soltanto a
seguito del comportamento inerte del creditore.
Risulta perciò infondata la censura di omessa pronuncia ex art.
112 cod. proc. civ.
E’ inoltre inammissibile la censura di violazione dell’art.
1181 cod. civ. perché denuncia, come violazione di legge, un
apprezzamento di fatto che il Tribunale ha compiuto circa la
corrispondenza tra la somma portata dall’assegno e la somma
dovuta dal debitore.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
3.- Il ricorso incidentale, pur risultando tempestivamente e
validamente notificato, è inammissibile per violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ.
Esso è,
al

infatti,

regime

decreto
dall’art.

soggetto,

dell’art.

366 bis c.p.c.

legislativo
47,

quanto alla formulazione dei motivi,

comma 1,

2

febbraio
lett.

d,

(inserito dall’art.
2006

n.

40,

ed

6 del

abrogato

della legge 18 giugno 2009 n.

69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata (24 febbraio 2009).

7

Unipol appare congruo», essendosi venuta a determinare

Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 1175 cod.
civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Esso è
illustrato dalla pagina 4 alla pagina 6, ma non si rinviene il
quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dalla
norma richiamata.
Ritiene il Collegio che la manifesta infondatezza del

ricorso principale comporti la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in
applicazione del principio della soccombenza, a fronte della
declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per
ragioni di rito. Le spese si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto della partecipazione alla discussione dinanzi a
questa Corte da parte del procuratore della resistente.
Per questi motivi

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso principale
e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna il
ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione che liquida, in favore della compagnia resistente,
nell’importo di E 3.500,00, di cui E 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2013.

4.-

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