Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14530 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22234-2019 proposto da:

CENTRO ISTRUTTORIE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, FRACASSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO CAGLIARI ORISTANO, MINISTERO

LAVORO POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO

CAGLIARI ORISTANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da Centro Istruttorie spa e da Fracassi Alessandro in proprio, confermando la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari aveva irrogato sanzioni amministrative per la violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 9 bis, comma 2, relativamente a 178 lavoratori e per la violazione della L. n. 264 del 1949, art. 21, comma 1, in riferimento a 127 lavoratori;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuto integrata l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 2 ed accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;

3. in base delle relazioni ispettive e alle dichiarazioni rese dai lavoratori sia in sede ispettiva e sia in sede testimoniale, i giudici di appello hanno ritenuto esistenti gli indici rilevatori della subordinazione, in particolare per le direttive impartite ai lavoratori, la previsione di un compenso fisso mensile e di un orario di lavoro determinato, l’assenza di rischio economico, il carattere standardizzato delle mansioni e il collegamento e l’integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori;

4. avverso tale sentenza la società Centro Istruttorie spa e Fracassi Alessandro hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano (già Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ed ancora prima Direzione Provinciale del Lavoro), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non hanno svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inoltre, violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c.;

7. si censura la sentenza d’appello per avere considerato come facenti piena prova elementi soggetti, invece, a valutazione; inoltre, per omesso esame di risultanze di cui era stata dedotta la decisività; si critica la motivazione in quanto apparente e tale da non far emergere che alla condivisione della pronuncia di primo grado la Corte di merito sia pervenuta attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello; si sostiene che la Corte territoriale non abbia indagato sull’esistenza o meno del requisito della subordinazione ma si sia basata su elementi di contorno non decisivi, trascurando anche il nomen iuris adottato dalle parti;

8. il ricorso non merita accoglimento;

9. occorre anzitutto considerare che la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c., presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale; analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c. presuppone che il giudice inverta gli oneri probatori;

10. nessuna di queste evenienze è specificamente rappresentata nel motivo di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto, attraverso ampi riferimenti alle prove raccolte e alle deduzioni contenute negli atti processuali, che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova; la parte ricorrente sollecita nella sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio e degli argomenti difensivi, non consentita in questa sede di legittimità;

11. parimenti inammissibile è la denuncia di violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c.;

12. è costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999);

13. quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (v. Cass., 27.2.2007 n. 4500).

14. tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (v. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).

15. questi elementi, lungi dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999);

16. la Corte d’appello ha correttamente individuato ed analizzato i parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ed ha ritenuto sussistenti gli indici rilevanti ai fini dell’art. 2094 c.c.;

17. la sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto sopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse col motivo di ricorso in esame, quanto alla violazione dell’art. 2094 c.c.; nè possono trovare ingresso in questa sede di legittimità le censure attinenti alla valutazione delle prove sulla sussistenza degli indici di subordinazione, peraltro neanche veicolabili secondo lo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

18. per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

19. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che le controparti non hanno svolto difese;

20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA