Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14530 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8764/2010 proposto da:

CALZATURIFICIO CARD S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via

RENATO CESARINI 106, presso l’avvocato ENRICO ZACCARETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI TENAGLIA, DOMENICO

TENAGLIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDARIO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), (che ha incorporato CASTELLO

GESTIONE CREDITI S.R.L.), nella qualita’ di mandataria di INTESA

SANPAOLO S.P.A., (che ha incorporato INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

denominazione a seguito della fusione per incorporazione del

SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO FARINI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. MARRA, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato R. CATALANO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Chieti emetteva decreto ingiuntivo in data 29/06/2004, a favore di Calzaturificio Card srl., a carico di Banca Intesa spa di (OMISSIS), per l’importo di Euro 56.940,51 (pari al controvalore di titoli di proprieta’ del richiedente, depositati presso l’Istituto di credito), assumendo che la vendita dei titoli stessi, finalizzata a garantire la copertura di assegni rimasti senza provvista a seguito di revoca di affidamenti concordati, era stata effettuata dalla Banca in difformita’ rispetto alla richiesta della societa’, in data successiva, quando i titoli erano stati ormai protestati.

Proponeva opposizione l’Intesa Gestione Crediti spa, procuratrice della Banca Intesa, con atto di citazione ritualmente notificat(sostenendo di aver operato in base al mandato irrevocabile a vendere conferitole dal Calzaturificio.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la societa’ opposta sosteneva la falsita’ del documento, essendo stato abusivamente riempito il foglio sottoscritto in bianco; contestava altresi’ la validita’ stessa del mandato.

Alla prima udienza il legale rappresentante della societa’ confermava la querela, mentre la controparte dichiarava di volersi avvalere del documento; veniva separata la domanda di querela di falso dal giudizio di opposizione che rimaneva sospeso.

Con sentenza in data 6/6/2005, il Tribunale rigettava la querela di falso.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Calzaturificio.

Costituitosi il contraddittorio, l’Intesa Gestione Crediti chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza in data 6-2-2009, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il Calzaturificio.

Resiste con controricorso l’Intesa Gestione Crediti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 246 e 100 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione in ordine all’incapacita’ a testimoniare dei dipendenti della Banca ovvero della loro inattendibilita’.

Con il secondo, violazione dell’art. 246 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione circa l’erronea valutazione dell’istruttoria testimoniale.

Con il terzo, violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., nonche’ vizio di motivazione: circa l’erronea lettura del compendio documentale e degli indizi emergenti dai fatti di causai con particolare riferimento alla data del mandato, corrispondente ad una domenica.

Con il quarto, violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla corretta interpretazione della prova e delle presunzioni inerenti ai fatti di causa, nonche’ alla lettura sistematica di essa con il riscontro dell’istruttoria testimoniale.

Quanto al primo motivo i va osservato che l’incapacita’ a testimoniare, nella specie, del teste B.B., ideterminante la nullita’ della deposizione, non rilevabile d’ufficio, ma rimessa all’eccezione di parte, da far valere al momento dell’espletamento della prova ovvero nella prima difesa successiva (tra le altre Cass. S.U. n. 21670 del 2013; 403 del 2006) non e’ stata tempestivamente eccepita (la societa’ lo ha fatto soltanto nella prima memoria), e dunque si e’ verificata la sanatoria del relativo vizio ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2.

Quanto al profilo della inattendibilita’ del predetto teste, osserva il giudice a quo che la situazione potenzialmente produttiva della incapacita’, ravvisabile nella qualita’ del teste, gestore del rapporto con la societa’ cliente della banca, /rendeva scarsamente attendibili le sue dichiarazioni.

Quanto all’inattendibilita’ dei testi indicati a favore del Calzaturifici, D.P.N. e A., rispettivamente figlia e fratello del legale rappresentante del Calzaturificio, entrambi investiti di incarichi attivi all’interno della societa’ stessa, la corte di merito ne ha parimenti ritenuto l’inattendibilita’.

Si tratta, all’evidenza, di valutazione, sorretta da motivazione adeguata e non illogica, dunque incensurabile in questa sede.

Possono trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto, strettamente connessi.

Com’e’ noto, ove si intenda contestare la autenticita’ della sottoscrizione di un documento, e’ necessario un tempestivo e specifico atto di disconoscimento; ove si intenda invece denunciare che, autentica la sottoscrizione, vi sia stato riempimento abusivo della scrittura, senza la preventiva autorizzazione (absque pactis o sine pactis: in difformita’ dall’accordo o senza alcun accordo), deve essere proposta querela di falso (al riguardo, tra le altre, Cass. 21600 del 2013; 5245 del 2006).

L’odierno ricorrente ha proposto querela di falso per abusivo riempiment9 ma non risulta alcun disconoscimento del documento in ordine alla falsita’ della firma. Ne’ potrebbe affermarsi, come sembra sostenere (ma, al riguardo, l’argomentazione appare oscura ed incerta) che tale falsita’ di firma emergerebbe dalla prova testimoniale, senza alcun riscontro di un preventivo disconoscimento.

In tal senso dunque il riferimento alla data del mandato che corrisponderebbe alla domenica, giorno in cui notoriamente le banche sono chiuse, appare irrilevante perche’ inciderebbe non tanto sull’abusivo riempimento, quanto sulla falsita’ della sottoscrizione.

Limitando quindi ogni esame all’ipotesi di abusivo riempimento, va precisato che la ricorrente ripropone vari profili indiziali sui quali (almeno per gran parte di essi) si era gia’ pronunciato il giudice a quo con motivazione adeguata e non illogica (tenendo tra l’altro conto del fatto che il giudice non deve necessariamente esaminare specificamente e analiticamente tutti i profili e le argomentazioni proposte, privilegiando quelle idonee a giustificare la sua decisione (al riguardo, Cass. n. 10943 del 2016; 14804 del 2013).

E’ appena il caso di precisare che non si puo’ affermare, come fa il ricorrente, che il giudice a quo si sia richiamato pedissequamente alle argomentazioni di quello di primo grado: egli afferma di concordare con esse, ma poi le specifica e le chiarisce autonomamente.

Va infine osservato che la mancata considerazione del rapporto tra indizi e prove testimoniale(e’ logicamente giustificata dalla Corte di merito, in relazione alla valutazione di inattendibilita’ dei testi escussi.

I motivi appaiono infondati, anche se il secondo, terzo e quarto’ presentano notevoli profili di inammissibilita’.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida, in Euro 8.200,00 per compensi ed spese forfetarie e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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