Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14530 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14530 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
suiricorso 142-2013 proposto da:
SCOGNAMIGLIO CARLA SCGCRL54P52F839Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO PANNONIA 1, presso lo studio
dell’avvocato FABIO SANFILIPPO, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIOVANNI SALVATI, FULVIO CAPUANO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI TERRITORIO SERVIZI CATASTALI;
,

– intimata avverso la sentenza n. 397/1572011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 6/12/2011, depositata
il 06/12/2011;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Daniela Garbarino (delega avvocatgo Fulvio

Capuano) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 00142 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.367/24/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
del contribuente Scognamiglio Carla- ed ha così confermato l’avviso di
classamento di unità immobiliare urbana sita in Napoli, recante aumento della
rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto
di classamento, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità inveratosi
nella sentenza della Suprema Corte n.22313 del 27.09.2010. D’altronde, poiché
la motivazione del classamento mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa (nella quale deve svolgersi l’esame
del merito propriamente detto) la parte contribuente era stata posta in grado di
esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Doveva poi ritenersi
incongruo il precedente classamento, atteso il notorio rappresentato dalla
collocazione del cespite nell’ambito di una zona centrale e residenziale-signorile
del comune di Napoli.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi. L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il quarto motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del disposto
dell’art.7 della legge n.21212000 e che deve essere esaminato preliminarmente
perché più liquido e di pronta soluzione) la ricorrente —dopo avere premesso
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letti gli atti depositati,

che l’amministrazione aveva agito in applicazione dell’ art.58 della legge
n.662/1996, che prevede in particolare che il processo di riclassamento prende
avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con apposito
procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte dell’Agenziaimpugna la decisione di appello per avere il giudicante disatteso la censura
dato conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la
rendita catastale dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla autosufficiente ricostruzione delle vicende di causa contenuta
nell’atto di ricorso che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente
alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli attuali
classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie
di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire
che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art 11, comma 1,
del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11
maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo
classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici
dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità
reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe
caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana
ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a
seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la
motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri
dati catastali.

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secondo cui l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi

Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di
merito- appare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di
modifica del classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629
del 13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che

questa sede dalla parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n.
25.2.2009, n.4507- la sezione quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto
analoghi a quello qui in esame) ha modificato il proprio orientamento sulla
questione generale che costituisce nucleo logico essenziale anche della presente
procedura, finendo con il ritenere che:”Quando procede all’attribuzione d’ufficio di
un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria,
l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto
a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure
ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca
l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni
edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto
alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e
concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione
del necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui
considerato, appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso sia
manifestamente fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo
l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in
questione- apparendo già dagli atti di causa che il predetto avviso non è
rispettoso del principio di diritto dianzi trascritto e non essendoci esigenza di
nuovi accertamenti di fatto.
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sembrava essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in

Roma, 15 maggio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, adesiva alla
rrelazione;

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in
relazione al quarto motivo, con assorbimento dei residui;
che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della compensazione, per
doversi tenere conto che la questione controversa è stata risolta dall’indirizzo
giurisprudenziale delineatosi in corso di causa.

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa
integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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