Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14530 del 10/06/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14530 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 23732-2007 proposto da:
PELLEGRINO ROBERTO PLLRRT72R07H501W, CLEMENTINO MARIA
GIUSEPPA CLMMGS38S68F568S, PELLEGRINO LORENZO
PLLLNZ63L05D969E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PITIDE 11, presso
lo studio dell’avvocato
SALINERI PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
2013
TERRACCIANO FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrenti –
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contro
REGIONE LAZIO 80143420581 in persona del Presidente
pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente
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Data pubblicazione: 10/06/2013
domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27,
presso lo studio dell’avvocato URICCHIO SERGIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
TESTORIO MARINA TSTMRN41S70H5014Z,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo
dell’avvocato
TUFANI
GIUSEPPE,
che
la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
ASL ROMA F ;
– intimata –
sul ricorso 26825-2007 proposto da:
ASL/F RM in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO STRINDBERG
39-16, presso lo studio dell’avvocato MAMMONE BRUNO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
PELLEGRINO LORENZO, REGIONE LAZIO, TESTORIO MARINA,
CLEMENTINO MARIA GIUSEPPA, PELLEGRINO ROBERTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4245/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2006, R.G.N.
218 e 571/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
11/04/2013
dal
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Consigliere
Dott.
studio
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto, incidentale
assorbito;
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R.G. 23732/07- 26825/07
Svolgimento del processo
Maria Giuseppa Clementino, Roberto Pellegrino e Lorenzo
Pellegrino agirono in giudizio risarcitorio contro la ASL
Roma F, la dottoressa Marina Testorio e la Regione Lazio
Pellegrino era da attribuirsi all’omissione, da parte dei
medici del pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano (in
particolare, la menzionata Testorio), dei trattamenti necessari in relazione alla particolare condizione fisiopsichica della vittima.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti dei
primi due convenuti, dichiarando, invece, la Regione Lazio
carente di legittimazione passiva, per essere stato già
creato, all’epoca del fatto, il nuovo soggetto (la ASL) cui
imputare l’obbligazione risarcitoria.
La Corte d’appello di Roma ha riformato la prima sentenza,
assolvendo da responsabilità la ASL e la dr. Testorio; ha,
altresì, confermato la carenza di legittimazione della Regione Lazio.
Propongono ricorso per cassazione i congiunti della vittima
(la madre Maria Giuseppa Clementino ed i fratelli Roberto e
Lorenzo Pellegrino) mediante tre motivi. Rispondono con
controricorso la Regione Lazio, la Testorio e la ASL Roma
F. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale attraver-
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sostenendo che il decesso della propria congiunta Francesca
R.G. 2 3732/07 – 26825/07
so un solo motivo. La Clementino ed i Pellegrino hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335
1.- Occorre innanzitutto dar conto della modalità attraverso la quale risulta essere stato articolato il ricorso
C—
principale in trattazione. Esso cl,sultà composto di complessive 36 pagine, delle quali 31 sono destinate alla ricostruzione del fatto, alla narrazione delle vicende processuali, all’esplicazione delle prove acquisite agli atti
e ad alcune considerazioni in merito al comportamento del
sanitario coinvolto nel fatto. I tre motivi di ricorso sono
svolti dalla pagina 32 fino a metà della pag. 34 e contengono, oltre alla riproduzione di alcune massime giurisprudenziali, affermazioni poco argomentante e comunque tali da
non poter dare luogo ad idonee censure alle statuizioni
della sentenza impugnata, per le ragioni di cui appresso.
1.1- Col primo motivo di ricorso si denuncia <
dopo i richiami di precedenti giurisprudenziali, vi si afferma che il comportamento della dottoressa Testorio sarebbe stato <
Il relativo quesito (imposto, ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità in considerazione
de di sapere “se la condotta della Testorio sia stata talmente trascurata e superficiale da integrare la responsabilità per colpa, anche sotto il profilo della colpa lieve”.
1.2.-
Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1176, 2 ° co., <
si afferma che la Testorio non avrebbe fornito prova alcuna
per dimostrare il proprio esonero da responsabilità, ai
sensi delle norme richiamate.
Il relativo quesito è espresso in forma plurima ed i diversi punti in cui è articolato chiedono di sapere:
• “se la Testorio aveva l’obbligo giuridico di dimostrare che
l’inadempimento fu determinato da impossibilità o da causa
alla Testorio imputabile”;
• “se l’aggravamento del paziente o l’insorgenza di nuove
malattie comporti, per il sanitario, una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione”;
•
“se la Testorio aveva l’obbligo di fornire la prova che la
sua prestazione professionale fosse stata eseguita in modo
idoneo e quegli eventi peggiorativi (e cioè la morte della
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della data di pubblicazione della sentenza impugnata) chie-
R. G. 23732/07- 26825/07
paziente) fossero stati determinati da un evento imprevisto
ed imprevedibile”;
• “se la Testorio ha fornito prova di cui al quesito che precede”.
n. 5 cod. proc. civ., con riguardo agli elementi di prova
costituiti dall’interrogatorio della Testorio e dalla deposizione del testimone Masciotta, che la sentenza impugnata
avrebbe trascurato, pur avendo, secondo i ricorrenti, <
Il quesito correlato al terzo motivo chiede di sapere
“se
la motivazione della sentenza impugnata risponda, in primo
luogo, alla lettera ed allo spirito dell’art. 132 n. 4
c.p.c. e dell’art. 118 n. 2 delle disp. att. c.p.c. e se la
sentenza stessa sia stata motivata ubbidendo a tali norme
ed anzi non le abbia violate o falsamente applicate”.
2.- Il Collegio rileva che i detti quesiti non solo non si
conformano ai criteri dettati dalla giurisprudenza (in particolare, specificità ed idoneità di per sé soli a consentire la delibazione della questione sottoposta all’esame
della Corte di legittimità, nonché momento di sintesi quanto alla censura di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma
soprattutto difettano di qualsiasi correlazione con il tenore stesso della sentenza impugnata.
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1.3.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360
R.G. 23732/07- 26825/07
Questa, infatti, risolve in radice il problema della correttezza o meno della prestazione sanitaria svolta (e, dunque, della responsabilità da
malasanità)
attraverso
l’accertamento dell’assoluta mancanza di nesso eziologico
stione. Accertamento che si fonda sulle considerazioni che:
alla paziente fu consigliato dal medico del pronto soccorso
il ricovero (restando irrilevante che il consiglio fosse
stato dato in considerazione della gravità della situazione
o come mero rimedio precauzionale); il ricovero fu rifiutato dalla paziente ed, anzi, il rifiuto del ricovero venne
avallato dalla sottoscrizione, da parte della madre, della
relativa dichiarazione; ogni ulteriore accertamento diagnostico, così come il trasferimento in autoambulanza presso
altra struttura ospedaliera, non potevano essere svolti se
non dopo il ricovero della paziente; non esistevano i presupposti per un ricovero coatto.
Si tratta di argomentazioni congrue e logiche che, in sé,
non risultano, peraltro, neppure censurate nel ricorso,
salvo quando dedotto col terzo motivo.
2.1.-
Ed, invero, date le circostanze in fatto accertate
dalla Corte territoriale, sarebbe stata del tutto superflua
qualsiasi attività d’indagine volta a verificare se
l’eventuale ricovero avrebbe potuto o meno impedire
l’evento verificatosi. Al riguardo, è decisivo il fatto che
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tra il comportamento del medico e l’evento mortale in que-
R.G. 2 3732/07 – 26825/07
il ricovero, pur consigliato dal sanitario, venne rifiutato
dalla paziente e dai suoi famigliari; fatto, sul quale si
fonda il decisum della sentenza impugnata e che, in sé, non
è
contestato, ed anzi è dato per presupposto, dai
Allora, le censure di questi ultimi avrebbero dovuto essere
mosse avverso la sentenza per non aver valutato il comporTerluî0
o iri-■ o C.C.CIS