Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1453 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1453 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 1693-2013 proposto da:
UNICREDIT SPA 00348170101 in persona del dirigente e per essa, quale mandataria
per la gestione del credito UniCredit Credit Management Bank SpA, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente contro

BONA MILENA,
AMENDOLA EDY – qual titolare della ditta individuale Transport.net di Edy
Amendola;

intimate

avverso l’ordinanza n. 1336/2012 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il
12/12/2012;

Data pubblicazione: 23/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
dato atto della presenza dell’avvocato Antonio Donatone (per delega dell’ avv. Michele
Roma) per la ricorrente e della presenza del Procuratore Generale, in persona del Dott.

Con ordinanza del 12.12.012 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento
dell’opposizione proposta da Edy Amendola e da Milena Bona contro il decreto
ingiuntivo del 28.09.011, con il quale Unicredit s.p.a. (rappresentata in giudizio dalla
mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) aveva loro intimato il
pagamento della somma di € 116.860,91 oltre accessori – costituente il saldo
debitore di un conto corrente, assistito da apertura di credito, acceso da Amendola
presso la filiale di Savona della banca e garantito da fideiussione della Bona – ha
dichiarato la nullità della clausola (apposta, nei medesimi termini, ad entrambi i
contratti) che derogava alla competenza territoriale, ha declinato la propria
competenza in favore del Tribunale di Savona ed ha revocato il provvedimento
monitorio.
Il giudice ha affermato che la clausola (che attribuiva alla banca, a sua insindacabile
scelta, la possibilità di adire uno dei fori alternativi previsti dalla legge o, ancora, il
tribunale di una delle sue 15 sedi indicate, che coprivano l’intero territorio nazionale,
da Torino, a Catania, a Cagliari) violava il principio costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge in quanto, per la sua aleatorietà, non consentiva
l’individuazione del foro competente, fatta dipendere dalla scelta arbitraria della
creditrice, ed era inoltre di contenuto indeterminato, tanto da condurre ad escludere,
malgrado la sua specifica sottoscrizione da parte dei debitori, che fosse
manifestazione di un effettivo accordo delle parti.
La decisione è stata impugnata da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., nella
indicata qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit s.p.a, con
ricorso per regolamento di competenza affidato a tre motivi.
Edy Amendola e Milena Bona non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1)Con il primo motivo di ricorso Unicredit, denunciando violazione degli artt. 38,99,
101 e 112 c.p.c., lamenta che il giudice del merito abbia dichiarato la nullità della
clausola derogativa e, conseguentemente, la propria incompetenza territoriale, per
ragioni di diritto che non erano state dedotte da Edy Amendola (il quale si era limitato
ad eccepire la violazione dell’art. 134111 comma c.c.) e che, atteso il disposto
dell’art. 38 c.p.c., non potevano essere rilevate d’ufficio.
2)Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione delle medesime norme, la
ricorrente rileva che l’eccezione di incompetenza, per nullità della clausola
derogativa, non era stata neppure sollevata dalla garante.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati,
devono essere accolti, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle illustrate
dalla ricorrente, la quale sembra confondere, ponendole sul medesimo piano, le
distinte questioni della rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, della nullità della
clausola contrattuale derogativa della competenza e della rilevabilità d’ufficio dell’
incompetenza territoriale.
La prima questione va risolta in senso contrario a quello illustrato da Unicredit: l’art.
1421 c.c. stabilisce, infatti, che la nullità del contratto, o di sue singole cause, può
essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non v’è dubbio, pertanto, che la pronuncia di
nullità possa fondarsi anche su ragioni diverse da quelle illustrate dal contraente

CARMELO SGROI, che si è riportato alla relazione in atti;

interessato e possa essere emessa anche in difetto di qualsivoglia eccezione di
parte.
Il rilievo d’ufficio, d’altro canto, non può ritenersi in via generale precluso dal fatto
che la clausola nulla sia derogativa della competenza territoriale: in tale ipotesi al
giudice spetta, piuttosto, di valutare se il rilievo sia idoneo ad incidere sulla propria
competenza territoriale, ovvero se, una volta dichiarata la nullità (e considerata
pertanto la clausola in discorso come non apposta al contratto) possano tornare a
trovare applicazione gli ordinari criteri di collegamento previsti dal codice di rito (o,
eventualmente, da leggi speciali).
A tale riguardo (tralasciato il tema, che qui non interessa, del rispetto del termine di
decadenza entro il quale l’incompetenza può essere fatta valere) il giudice deve
considerare che, per un verso, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza territoriale
non può essere rilevata d’ufficio al di fuori dei casi (in cui essa è inderogabile)
previsti dall’art. 28 c.p.c. e, per l’altro, che secondo la giurisprudenza costante e
consolidata di questa Corte, la parte che contesti la competenza territoriale del
tribunale adito è tenuta a sollevare la relativa questione sotto tutti i possibili criteri di
collegamento prospettabili nel caso concreto (salvo che non si versi in ipotesi in cui
opera un foro esclusivo), posto che, in difetto, la competenza resta fissata in base al
profilo non specificamente contestato (cfr. da ultimo, fra moltissime, Cass. nn
5725/013, 2268/012, 21253/011).
Ne consegue che, qualora si controverta in giudizio di diritti di obbligazione nascenti
da un contratto, il giudice adito, nonostante la nullità della clausola derogativa della
competenza territoriale stipulata fra le parti, non può dichiararsi incompetente se il
convenuto non abbia specificamente indicato il giudice dinanzi al quale la causa
andava promossa in base a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18 e 20
c. p. c.
Nel caso di specie nessuna delle parti opponenti ha sollevato in tali termini
l’eccezione.
Il giudice di Ravenna ha pertanto erroneamente ritenuto che il (sostanzialmente
superfluo) rilievo d’ufficio della nullità della clausola derogativa della competenza
fosse sufficiente all’accoglimento dell’eccezione.
Va, in definitiva, affermata la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale,
previa cassazione dell’ordinanza impugnata, le parti vanno rimesse anche per la
regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale Unicredit contesta che la
clausola potesse ritenersi nulla sia sotto il profilo di diritto dedotto da Amendola sia
sotto i diversi profili rilevati dal giudice d’ufficio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza
del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale rimette le parti p r la prosecuzione del
giudizio e per la liquidazione delle spese del presente procedi ento.
Roma, 15 ottobre 2013.

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