Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14529 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21896-2019 proposto da:

MADONNINA DEL GRAPPA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FASCETTI N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CAPOROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO BERNINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati CHIARA CANUTI, ALESSANDRA CAPPELLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1040 del 2008, ha accolto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposta dalla Madonnina del Grappa s.c. sociale arl in liquidazione, in relazione al verbale INPS del 19.5.2005 che aveva considerato irregolari, in quanto non provenienti da enti abilitati al rilascio, le certificazioni di “soggetto svantaggiato” emesse, ai fini dell’avviamento al lavoro, nei confronti di persone comunque ritenute non rientranti nelle categorie soggettive di cui alla L. n. 391 del 1991, art. 4, con conseguente esclusione dell’agevolazione contributiva per la quasi totalità dei soci della cooperativa;

2. la Corte d’appello, con sentenza n. 122 del 2011, ha respinto l’appello dell’INPS confermando la decisione di primo grado;

3. la pronuncia di secondo grado è stata cassata dalla S.C. con sentenza n. 16674 del 2017, ritenendosi non rispettato il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. n. 14130 dell’1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. 6489 del 26.4.2012);

4. in particolare, la sentenza rescindente ha rilevato come nel caso di specie mancasse la “dimostrazione per un consistente numero di soci, (come) attestato nel verbale ispettivo, della qualità di persone svantaggiate, specificatamente individuate dalla norma summenzionata (L. n. 381 del 1991, art. 4), attraverso l’apposita certificazione rilasciata a tal fine dalla pubblica amministrazione”; la S.C. ha quindi disposto il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione affinchè, in applicazione del principio di diritto enunciato, “verific(asse) il numero esatto delle posizioni lavorative per le quali spettava l’esenzione contributiva in esame, nonchè l’esatta entità di quest’ultima”;

5. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 255 del 2019, ha ritenuto legittima la pretesa contributiva dell’INPS sia in relazione ai soci lavoratori per i quali non era stata prodotta alcuna certificazione (54 soci indicati nel verbale ispettivo all’allegato C, da cui occorre sottrarre 15 posizioni per le quali la certificazione -inidonea- è stata prodotta nel corso del giudizio, con residuo di 39 posizioni irregolari); sia per i soci lavoratori muniti di certificazioni inidonee (n. 801 posizioni, di cui n. 786 indicate nell’allegato B del verbale INPS e altre n. 15, originariamente computate nell’allegato C ma per cui la Cooperativa aveva prodotto, nel corso del processo, certificazioni risultate comunque inidonee); ha ritenuto che la Cooperativa non avesse assolto all’onere di provare, attraverso idonee certificazioni, l’esistenza dei requisiti per i benefici contributivi; ha inoltre respinto la domanda di manleva svolta dalla Cooperativa nei confronti del comune di Firenze;

6. la Corte d’appello, accertato che la Cooperativa si trovava in liquidazione coatta amministrativa, ha adottato unicamente una pronuncia dichiarativa, respingendo la domanda riconvenzionale dell’Inps di condanna della società;

7. avverso tale sentenza la Madonnina del Grappa s.c. sociale arl in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’INPS e il Comune di Firenze hanno resistito con controricorso;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

9. il Comune di Firenze ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, avv. Chiara Canuti, a seguito del decesso del precedente difensore avv. Sergio Peruzzi. La Cooperativa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

10. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 384 c.p.c., per avere la Corte di appello travalicato i limiti delineati dalla sentenza rescindente; quest’ultima ha cassato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2697 c.c. sul rilievo che fosse stata accertata “la totale assenza di certificazione per cinquantaquattro soci lavoratori”, mentre la Corte di rinvio ha esteso l’esame anche alle certificazioni prodotte, in numero di 801, dichiarandone la non conformità a legge;

11. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di nuovo, la violazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione omessa e incomprensibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

12. si sostiene che la sentenza rescindente ha demandato di verificare “il numero esatto delle posizioni lavorative per le quali spettava l’esenzione contributiva in esame, nonchè l’esatta entità di quest’ultima”. La Corte di rinvio ha dichiarato la inidoneità probatoria di tutte le certificazioni prodotte, e ciò in violazione dei confini della sentenza rescindente e senza alcuna spiegazione quanto alla difformità delle certificazioni rispetto ai requisiti di legge;

13. col terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.;

14. si afferma che la sentenza rescindente in alcuna parte vanifica la ricostruzione del quadro normativo che aveva condotto la Corte d’appello (sentenza n. 122/2011) a ritenere gli immigrati compresi tra i soggetti svantaggiati ex L. n. 381 del 1991 e le certificazioni idonee in quanto emesse da organi della pubblica amministrazione; in ordine a tale caso, doveva pertanto ritenersi formato il giudicato, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di intervenire sul punto;

15. col quarto motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., illegittimità derivata per violazione degli artt. 384 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.;

16. si assume che la Corte d’appello in sede rescissoria abbia addossato alla Cooperativa un onere di prova non discendente dalla sentenza della S.C.;

17. col quinto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuto rimborso, da parte dell’INPS in favore della Cooperativa, negli anni passati (nota del 2005 e note INPS del 1997 debitamente depositate unitamente al ricorso per cassazione), dei contributi versati e risultati non dovuti in base a identiche certificazioni di soggetto svantaggiato rilasciate dal comune di Firenze; ciò al fine di dimostrare come la cooperativa non avesse motivo di dubitare della idoneità delle certificazioni di cui si discute;

18. i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

19. questa Corte ha chiarito che “La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche” (Cass. n. 6344 del 2019; v. anche Cass. n. 6461 del 2005);

20. nel caso in esame, la sentenza rescindente (Cass. 16674/17), letta unitamente al motivo di ricorso proposto nel relativo procedimento da parte dell’Inps ed accolto nella sua interezza, conduce a ritenere censurata e cassata la originaria pronuncia di secondo grado, per erronea applicazione della regola di distribuzione dell’onere di prova sull’esistenza dei requisiti normativi per la fruizione dello sgravio contributivo, con riferimento a tutti i soci lavoratori, sia coloro per i quali non era stata prodotta alcuna certificazione e sia coloro per i quali la certificazione prodotta era stata ritenuta in sede di accertamento non idonea;

21. in tal senso depone la motivazione adottata dalla sentenza rescindente che, dopo aver dato atto di come risultasse “incontestata la circostanza che gli Ispettori dell’Inps avevano verificato la totale assenza di certificazione per cinquantaquattro soci lavoratori”, aggiunge: “Tra l’altro, anche nel presente giudizio la difesa della controricorrente si limita a sostenere che poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero contributivo spettante per le persone svantaggiate, il possesso della certificazione attestante la condizione di immigrato non abbiente (indigente) rilasciata dagli uffici del Comune di Firenze. Tuttavia, tale obiezione non supera il dato di fondo rappresentato dalla mancata dimostrazione per un consistente numero di soci, attestato nel verbale ispettivo, della qualità di persone svantaggiate, specificatamente individuate dalla norma summenzionata, attraverso l’apposita certificazione rilasciata a tal fine dalla pubblica amministrazione”;

22. significativo appare il riferimento ad un “consistente numero di soci attestato dal verbale ispettivo”, quale dato numerico differente rispetto ai “cinquantaquattro soci lavoratori” prima citati, così come logicamente diversa è la descritta condizione di questi ultimi come sprovvisti del tutto di certificazione, là dove per i restanti e numerosi soci lavoratori si sottolinea l’assenza di “apposita certificazione rilasciata a tal fine dalla pubblica amministrazione”, dandosi atto che la difesa della cooperativa si era limitata a sostenere la sufficienza, al fine dell’esonero, della “certificazione attestante la condizione di immigrato non abbiente”;

23. univoco è poi l’ultimo capoverso della motivazione là dove cassa la sentenza impugnata nella sua interezza, e non limitatamente alla statuizione relativa ai cinquantaquattro soci lavoratori, e demanda alla Corte d’appello di “verificare il numero esatto delle posizioni lavorative per le quali spettava l’esenzione contributiva in esame, nonchè l’esatta entità di quest’ultima”;

24. la cassazione per intero della prima sentenza d’appello ha impedito il formarsi del giudicato interno sul diritto della Cooperativa ad usufruire degli sgravi contributivi in relazione ai soci lavoratori privi di certificazione o muniti di certificazione inidonea;

25. anche il quarto motivo di ricorso è infondato, in ragione del rigetto delle precedenti censure e dell’accertamento compiuto dalla Corte di appello, in sede rescissoria, quanto al mancato assolvimento dell’onere di prova, facente capo alla Cooperativa, in ordine al diritto ai citati benefici;

26. neppure il quinto motivo può trovare accoglimento in quanto, da un lato, non è specificato in che termini la questione fosse stata posta nei precedenti gradi di merito e, comunque, perchè la censura risulta estranea al perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e tale da implicare la valutazione di documenti in cui, peraltro, neppure si dà atto della causale del rimborso;

27. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

28. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

29. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 10.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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