Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14529 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

A.T.A.F., – Azienda Trasporti Area Fiorentina S.p.A., in persona del

legale rappresentante Signora T.E., elettivamente

domiciliata in Roma, via Germanico, n. 197, presso l’Avvocato

Napoleoni Cristina, che la rappresenta e difende con l’Avvocato

Gianluca Gambogi per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/13/04 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 28.2.2005, notificata il

23.9.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 26 aprile 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per la controricorrente, l’Avvocato Gianluca Gambogi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’ufficio contro la sentenza n. 18/12/2003 della commissione tributaria provinciale di Firenze, favorevole alla contribuente A.T.A.F. – Azienda Trasporti Area Fiorentina S.p.A., ritiene dovuto a quest’ultima il rimborso, inutilmente chiesto, della somma di Euro 1.959.707,07, versata a titolo di IRAP per gli anni 1999 e 2000 (acconto) sui contributi regionali percepiti dalla suddetta azienda di trasporti urbani a pareggio delle perdite di esercizio subite negli stessi anni.

1.2.-. La contribuente intimata resiste mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- l ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, poichè tale amministrazione – cui è succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1.1.2001 – non fu parte nel giudizio d’appello, introdotto con atto depositato il 12.11.2003, avendo partecipato a tale giudizio solo il competente ufficio di Firenze 3 di detta agenzia, unica legittimata pertanto in questo giudizio di cassazione (Cass. n. 9004/2007).

Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi consolidato il criterio interpretativo richiamato, espresso nella giurisprudenza sopra citata, in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso.

3.- Motivo del ricorso.

3.1.- L’agenzia delle entrate, con l’unico motivo dei ricorso, censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 11 e 11 bis;

del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, convertito con modificazioni nella L. 22 novembre 2002, n. 265; e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, per avere, a conferma della sentenza di primo grado, riconosciuto la spettanza del rimborso, argomentando nel senso che gl’importi percepiti dalle imprese esercenti i trasporti pubblici locali a titolo di contributo per la copertura del disavanzo di esercizio non sarebbero compresi tra i ricavi soggetti ad IRPEG, e che pertanto sarebbero esenti anche dall’IRAP; e ciò, in contrasto con la normativa in materia, sopra citata.

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto; previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite.

Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza infra citata, con cui sono stati risolti, in senso condiviso dal collegio, i problemi interpretativi nascenti dalla complessa e progressiva legislazione in materia, è posteriore all’introduzione del presente ricorso.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- I contributi diretti a ripianare il disavanzo di esercizio e ad incrementare gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali – contributi concessi con L. 10 aprile 1981, n. 151, erogati dapprima dal Fondo Nazionale Trasporti, poi dall’apposito fondo regionale (L. 28 dicembre 1995, n. 549, e D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422) – furono esclusi dall’imposizione diretta (D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1987, n. 18).

La questione controversa nella presente causa concerne l’eventuale esenzione di tali contributi anche dall’IRAP, posto che, ai fini della determinazione della base imponibile di questa, concorrono “i contributi erogati a norma di legge”, “apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi” (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e lite, istitutivo dell’IRAP, nel testo applicabile all’esercizio in contestazione, risultante da successive modifiche legislative, prima che le norme suddette fossero definitivamente abrogate, ma senza effetti su questa causa, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 50, lett. f), n. 3, e lett. g).

5.2.- La suddetta connessione fra base imponibile dell’IRAP e dei tributi diretti, fissata dalle citate norme del D.Lgs. n. 446 del 1997, fu positivamente elaborata, con riferimento ai contributi in questione, e a decorrere dal 1.1.2003, dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 1 quinquies, convertito con modificazioni nella L. 22 novembre 2002, n. 265, nel senso che “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi”; cosicchè, a partire da tale data (1.1.2003), i contributi di cui si tratta sarebbero stati assoggettati ad IRAP, benchè esenti da IRPEF e IRPEG; a meno che le singole leggi che li istituivano o altre norme speciali non avessero previsto specificamente l’esenzione dall’IRAP: disposizione, quest’ultima, non ricorrente nè invocata nel caso di specie.

Sta di fatto, però, che, a distanza di circa un mese, la disposizione contenuta nel citato art. 3, comma 2 quinquies, fu sostituita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3; la nuova versione, identica nel resto, precisava che il menzionato art. 11, comma 3, della legge sull’IRAP “deve interpretarsi nel senso che tale concorso alla determinazione della base imponibile IRAP si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi” (alla solita condizione che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non fosse specificamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale).

5.3.- Come risultato di questa rapida successione di norme – la seconda delle quali sicuramente interpretativa del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (“deve interpretarsi nel senso che”), dunque retroattiva – si è ritenuto (S.U. n. 21749/2009), con argomenti del tutto condivisi dal collegio, che la norma autenticamente interpretata comporti ab origine la soggezione ad IRAP dei contributi in parola, sia perchè non è stata (coerentemente) ripetuta la decorrenza temporale (1.1.2003) fissata dall’effimera norma innovativa (D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies) sia perchè la stessa norma interpretata comprendeva fra i suoi significati possibili quello poi prescelto ed imposto dal legislatore (ciò che la mette al riparo da sospetti d’incostituzionalità, segnatamente sotto il profilo della ragionevolezza: da ultimo, C. cost. sent. n. 74/2008).

5.4.- Riguardo all’ipotesi subordinata – eccepita dalla contribuente alle pagg. 6-7 del controricorso -, della non imponibilità IRAP in funzione della pretesa destinazione di gran parte del contributo a ripianare spese per il personale, non deducibili ai fini IRAP – per il combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, u.p., e art. 5, nella parte in cui quest’ultima norma, come sostituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. c), si riferisce alle spese per il personale dipendente -, si osserva che, per godere dell’esenzione parziale in parola, al contribuente non basta affermare di avere utilizzato di fatto il contributo regionale, o parte di esso, per coprire dette spese non deducibili ai fini IRAP, ma “è indispensabile che una siffatta correlazione, corredata degli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge (regionale) istitutiva del contributo” (dalla motivazione di Cass. n. 7893/2007).

Peraltro, non risulta dagli atti consumabili in questa sede che la contribuente avesse invocato nel giudizio di merito una norma regionale applicabile alle annualità in questione, che specificamente prevedesse la correlazione fra contributo erogato e spese per il personale, e che ne avesse dimostrato la concreta attuazione nel caso di specie, sia come avvenuta erogazione di un contributo vincolato sia come effettiva utilizzazione in conformità all’ipotetico vincolo.

5.5.- In conclusione, diversamente da quanto opina la commissione regionale – con ragionamento viziato per violazione di legge, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte -, deve ritenersi non dovuto il chiesto rimborso.

5.6.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze e compensa integralmente fra le parti le relative spese; accoglie il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile Tributaria, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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