Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14529 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16538/2011 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONIZETTI 20, presso l’avvocato PAOLA SPAGNOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO TRINCHI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., (c.f. (OMISSIS)), I.F. (c.f.

(OMISSIS)), C.G., C.E. (c.f. (OMISSIS)),

B.G. (c.f. (OMISSIS)), T.F., CO.AG.,

CO.FE.;

– intimati –

nonche’ da:

C.G. (C.F. (OMISSIS)), T.F. (C.F. (OMISSIS)),

CO.FE. (C.F. (OMISSIS)), CO.AG. (C.F.

(OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di B.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso

l’avvocato FILIPPO LATTANZI, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONIZETTI 20, presso l’avvocato PAOLA SPAGNOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO TRINCHI, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

B.S., I.F., C.E.,

B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 228/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. TRINCHI che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali C. +

ALTRI, l’Avvocato F. LATTANZI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio 1984, l’amministrazione provinciale di Rieti convenne in giudizio B.F., titolare di omonima impresa edile, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del contratto di appalto stipulato il 23-8-1972 per la costruzione di un tratto di strada.

Sostenne che il contratto era stato risolto con deliberazione del 15/07/1974 perche’ il convenuto non aveva dato inizio ai lavori, sicche’ essa amministrazione aveva dovuto nuovamente appaltarli con una maggiore spesa di Lire 125.075.244 rispetto al prezzo pattuito con il B..

Il tribunale di Rieti respinse la domanda per difetto di prova sull’entita’ del danno.

In accoglimento del gravame proposto dalla provincia, la corte di appello di Roma condanno’ il B. a pagare all’appellante la somma di Lire 232.895.870, oltre gli interessi legali.

La decisione venne peraltro cassata da questa corte a seguito di ricorso dell’appaltatore, essendo mancata qualsiasi pronuncia sull’appello incidentale condizionato che era stato da lui proposto avverso la prima sentenza, nella parte in cui codesta ne aveva affermato la responsabilita’ esclusiva nella causazione dei danni.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio, la corte d’appello di Roma, con sentenza in data 20-1-2011, rigettava l’appello principale dell’amministrazione provinciale, accoglieva l’incidentale di B. e per l’effetto riformava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla ritenuta sussistenza di un danno da inadempimento della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, all. F. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’amministrazione, affidandosi a due motivi.

Gli eredi dell’intimato – gia’ contumaci in appello – hanno resistito con controricorso e hanno proposto, a loro volta, un motivo di ricorso incidentale condizionato.

A questo l’amministrazione ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’amministrazione ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 23 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 42 e 43, violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 1226 c.c., per avere l’impugnata sentenza erroneamente respinto la pretesa risarcitoria dapprima ritenendo che vi fosse una corresponsabilita’ nei maggiori oneri sopportati per il nuovo appalto dell’opera e, poi, ritenendo la domanda non provata in ordine ai danni. Cosi’ decidendo la sentenza avrebbe violato le norme afferenti l’appalto, in quanto il contratto era stato rescisso perche’ l’appaltatore, dopo la consegna, non aveva dato inizio ai lavori, adducendo incongruenze nell’elenco dei prezzi e divergenze con la direzione, senza instaurare la procedura arbitrale ovvero senza recedere a sua volta.

L’inerzia dell’appaltatore doveva essere intesa alla stregua di inadempimento, posto che del R.D. n. 350 del 1895, art. 23 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 42 e 43, negano la possibilita’ di rifiutare l’inizio ai lavori.

Accertata in ipotesi una corresponsabilita’ della stazione appaltante, errata doveva quindi ritenersi la decisione di rigetto della domanda, potendosi fare applicazione dell’art. 1227 c.c. e non potendosi ritenere rilevante la carenza di prove del preciso ammontare del danno, giacche’ questo semmai avrebbe imposto al giudice del merito di procedere, ex art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa.

– Col secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, la quale, dopo aver affermato che l’inadempimento di B. aveva costituito causa, seppur non esclusiva, dei maggiori esborsi sopportati dall’amministrazione, e dopo aver ritenuto ravvisabile la corresponsabilita’ della stessa amministrazione, aveva poi apoditticamente concluso per la carenza di prove in ordine alla pretesa azionata. In cio’ la sentenza aveva omesso un corretto esame dell’esito della c.t.u., nella parte in cui questa aveva chiarito che i successivi appalti avevano seguito il progetto iniziale e che le variazioni erano state determinate da poco precise progettazioni sulle quantita’ di movimentazione di terra e da differenze di prezzi, non anche da diversita’ tipologiche di intervento.

Sia la c.t.u., sia una serie di documenti afferenti il contenuto dei contratti e l’aggiornamento dei prezzi non erano quindi state correttamente considerate.

3. – Il ricorso principale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ connessi, non e’ meritevole di accoglimento.

Al giudice di rinvio era stato affidato il compito di esaminare la tesi dell’appaltatore in ordine all’an della responsabilita’ civile, per i maggiori oneri rivenienti dalla necessita’ di procedere a un nuovo appalto.

In particolare, come si desume dalla sentenza di cassazione n. 26214-05, B. aveva chiesto in via incidentale condizionata la riforma della sentenza del tribunale nella parte in cui era stato ritenuto che maggiori oneri per la realizzazione dell’opera erano direttamente e unicamente imputabili a esso appaltatore sol perche’ era stato emesso in via di autotutela un provvedimento di rescissione, e senza considerare le vicende verificatesi in sede di riappalto dei lavori.

Il giudice di rinvio ha adempiuto al compito ritenendo che sussisteva si’ l’inadempimento dell’appaltatore al contratto poi rescisso, ma siffatto inadempimento, anche al di la’ delle argomentazioni spese a proposito delle differenti condizioni del contratto rispetto a quanto poi riconosciuto alle subentranti ditte Pietrangeli e Gentileschi, ben difficilmente poteva configurarsi quale causa esclusiva dei maggiori esborsi dell’amministrazione. Questo perche’ in sede di c.t.u. non erano stati reperiti i progetti esecutivi delle opere – sia di quelle iniziali che di quelle realizzate coi successivi appalti; mentre il progetto rielaborato aveva computato opere nuove rispetto a quelle inizialmente previste, oltre a incrementi quantitativi delle lavorazioni.

4. – Contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, la corte d’appello non ha mancato di considerare quanto riferito a tal proposito dal c.t.u..

Ne ha invece disatteso la rilevanza pratica precisando che il c.t.u. non aveva avuto accesso ai progetti. Sicche’ era per tale via impossibile riconnettere incondizionata affidabilita’ al giudizio di compatibilita’ che infine egli aveva espresso.

La valutazione della corte d’appello e’ a tal riguardo motivata in modo plausibile, anche considerandosi che dalla trascrizione rinveniente in sentenza (cosi’ come da quella operata in seno all’odierno ricorso) si apprende che la valutazione fornita dal c.t.u. era stata in effetti introdotta da una mera supposizione (“risulta lecito e logico supporre che..”). Ne’ si palesa specificamente sindacato il passaggio della motivazione dal quale risulta che tra la rescissione in danno dell’appaltatore e il riappalto si era reso necessario un aggiornamento del progetto attraverso l’eliminazione di opere di significativa portata (un ponte e un viadotto), oltre che l’adeguamento dei prezzi originari, sottostimati.

In questo senso la corte d’appello ha dunque evidenziato fatti incidenti sulla derivazione causale del maggior esborso non riferibili all’inadempimento dell’appaltatore.

Poiche’ in tal guisa e’ stata ritenuta non raggiunta la prova del nesso di causalita’ tra i maggiori esborsi e l’inadempimento, e poiche’ tale convincimento appare motivato in modo congruente, non puo’ discorrersi di violazione in iure. E’ difatti principio acquisito, in tema di responsabilita’ contrattuale, che spetta pur sempre al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilita’ al fatto del debitore, e l’art. 1218 c.c., ponendo una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non modifica l’onere della prova. Onere che, ove si tratti di accertare l’esistenza del danno e del nesso di causalita’, incombe sempre sulla parte che abbia agito per l’accertamento dell’ inadempimento (v. tra le tante Sez. 1^ n. 21140-07, Sez. 3^ n. 5960-05)-

V. – Il ricorso principale va quindi rigettato e tanto determina l’assorbimento dell’incidentale condizionato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna l’amministrazione alle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA