Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14529 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14529 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 22877-2007 proposto da:
FASULO

ENZO

FLSNZE29M54A783X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio
dell’avvocato PARENTE GIOVANNI CARLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
contro

844

COMUNE DI BENEVENTO 00074270620 in persona del legale
rappresentante

il

p.t.,

Sindaco

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. BELLUZZO 27/L, presso lo

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Data pubblicazione: 10/06/2013

studio

dell’avvocato

PAGANO

MASSIMO,

che

lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2612/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/09/2006, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato SILVIO FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine infondatezza;

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240/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il l ° settembre

2006, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello,
proposto dal Comune di Benevento nei confronti di Enzo Fasulo,
nella qualità di procuratore di Tonina Intorcia, avverso la

Il Tribunale era stato adito a seguito di opposizione proposta,
con ricorso del 9 febbraio 1996, ai sensi dell’art. 615, comma
secondo, cod. proc. civ., dal Comune avverso l’esecuzione
intrapresa da Enzo Fasulo n.q. con pignoramento presso il terzo
Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato di Benevento
sui fondi di cui alla legge n. 219 del 1981, ai sensi del T.U.
n. 76 del 1990, in forza di decreto ingiuntivo emesso in suo
favore dal Presidente del Tribunale di Benevento per la somma
di lire 38.712.736, a titolo di importo integrativo per
l’esecuzione di opere di cui alla citata legge, realizzate
nell’ambito degli interventi di ricostruzione nei territori
colpiti dal sisma del 1980.
1.1.-

Costituitosi

l’opposto

già

dinanzi

al

giudice

dell’esecuzione, questi aveva rigettato l’istanza di
sospensione ed, essendo positiva la dichiarazione del terzo,
aveva assegnato le somme pignorate, fissando il termine per la
trattazione e la decisione sull’opposizione.
Riassunto il giudizio nel termine assegnato, il Tribunale
competente aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione ed

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sentenza del Tribunale di Benevento n. 2342/03.

aveva condannato il Comune opponente al pagamento delle spese
di lite.
2.- Proposto appello da parte del Comune di Benevento, la Corte
d’Appello di Napoli ha, come detto, accolto il gravame,
ritenendo l’insussistenza di un titolo esecutivo idoneo

del 1981. Ha compensato tra le parti le spese processuali.
3.-

Avverso la sentenza Enzo Fasulo, nella qualità di

procuratore di Tonina Intorcia, propone ricorso affidato a tre
motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Benevento si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 163, 164, 330, 342 e 325 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. al
fine di censurare il rigetto dell’eccezione di improcedibilità
e/o inammissibilità dell’atto di appello da parte della Corte
territoriale. Lamenta il ricorrente che l’eccezione avrebbe
dovuto essere accolta perché, malgrado nel giudizio di primo
grado fosse stato convenuto e si fosse costituito Enzo Fasulo,
nella qualità di procuratore di Tonina Intorcia, l’atto
d’appello era stato poi notificato ad Enzo Fasulo in proprio e
non in tale qualità.
1.1.- Il motivo non è fondato.

Ritiene il Collegio che

il

rigetto dell’eccezione di

improcedibilità o inammissibilità dell’appello sia corretto in

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all’esecuzione sui fondi stanziati ai sensi della legge n. 219

diritto, sebbene la motivazione della sentenza necessiti delle
precisazioni di cui appresso.
Non è contestato che nel giudizio di appello si sia costituita
e si sia difesa, anche nel merito, la parte già presente in
primo grado, vale a dire Enzo Fasulo, nella qualità di

Orbene, anche ove fosse reputato nullo l’atto di appello per
errata identificazione del soggetto destinatario della
citazione, tale nullità si sarebbe sanata per effetto della
costituzione in giudizio della giusta parte.
Il giudizio di che trattasi venne introdotto in primo grado con
ricorso proposto al giudice dell’esecuzione il 9 febbraio
1996, sicché è soggetto alle norme del codice di rito come
sostituite dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, compreso l’art.
164 cod. proc. civ., nella parte in cui consente la
rinnovazione con efficacia

ex tunc

della citazione (e

dell’impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai
numeri l e 2 dell’art. 163 cod. proc. civ. ovvero, in caso di
costituzione del convenuto, la sanatoria dei medesimi vizi, con
la conseguenza, fissata dal terzo comma, che «gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal
momento della prima notificazione>>.
Nel caso di specie,

si è avuta siffatta sanatoria e

conseguentemente è stato evitato il passaggio in giudicato
della sentenza del Tribunale di Benevento, impugnata dal Comune

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procuratore di Tonina Intorcia.

di Benevento,

essendo perciò ammissibile e procedibile

l’appello proposto da quest’ultimo.
2.

Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.

112, 190 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3,
4 e 5 cod. proc. civ., perché, secondo il ricorrente, la Corte

questione prospettata per la prima volta soltanto con l’atto di
appello, vale a dire la questione della <>.
2.1.

Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 474, 615, 633 e segg. cod. proc. civ.
e dell’art. 3 T.U. n. 76 del 1990 in relazione all’art. 360 n.
3, 4 e 5 cod. proc. civ., al fine di censurare l’accoglimento
della questione di cui si è appena detto, che la Corte
d’Appello ha posto a fondamento dell’accoglimento del gravame
e, quindi, dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune
esecutato.
Il ricorrente deduce che non è contestato, e comunque è
riconosciuto anche nella sentenza, che il credito per il quale
è stata intrapresa l’esecuzione è accertato in un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per il recupero di
somme relative all’esecuzione di opere ammesse al contributo di
cui alla legge n. 219 del 1981 e realizzate nell’ambito degli

6

d’Appello si sarebbe pronunciata ed avrebbe accolto una

interventi finalizzati alla ricostruzione nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 1980; che, sulla base della
disposizione normativa di cui all’art. l, comma 10, 11 e 12,
della legge n. 291 del 1988 (poi trasfuso nell’art. 3, comma 6,
7 e 8, del decreto legislativo n. 76 del 1990), sarebbe

contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato per la gestione degli interventi
anzidetti, ogniqualvolta si agisca per la realizzazione dei
crediti corrispondenti, come accaduto nel caso di specie e come
ritenuto dal giudice di primo grado; che, infatti, la causale
di cui al ricorso per decreto ingiuntivo risultava dalla
«ricostruzione dettagliata della vicenda relativa alla pratica
per la concessione del contributo

ex L.

riguardato Intorcia Tonina…»,

219/81 che ha

sicché l’ingiunzione

risulterebbe espressamente emessa per un credito relativo ad
opere finanziate ex lege n. 219 del 1981.
Il ricorrente censura il ragionamento del giudice di secondo
grado che sarebbe entrato nel merito della sussistenza o meno
dei presupposti in base ai quali l’ingiunzione era stata
emessa, quindi trasferendo in sede di opposizione
all’esecuzione un motivo tipico di opposizione a decreto
ingiuntivo.
3.

Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

La Corte d’Appello ha ritenuto che, nella fattispecie in esame,
non si sarebbe realizzata la condizione imposta dalla normativa

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possibile procedere al pignoramento delle somme giacenti sulle

vigente per la pignorabilità dei fondi anzidetti, vale a dire
quella che l’azione esecutiva riguardi crediti accertati, in
sede amministrativa, come sorti per la realizzazione di opere
nell’ambito di interventi in favore di zone colpite da calamità
naturali. Secondo la Corte territoriale, siffatta condizione si

colpevole della p.a. nell’erogazione di un contributo
«assegnato in concreto>>, mentre nel caso di specie

«il

provvedimento amministrativo fatto valere contiene la semplice
indicazione del contributo, con funzione integrativa di quello
riconosciuto in precedenza».

Quanto al decreto ingiuntivo

posto a base dell’esecuzione, la Corte mostra di condividere
l’affermazione dell’appellante che esso non sarebbe

«in grado

di supplire alla mancanza dei requisiti necessari per
qualificare come diritto soggettivo perfetto la situazione
giuridica vantata>>,

con la conseguenza che la pretesa azionata

non potrebbe trovare copertura nei fondi stanziati ai sensi
della legge n. 219 del 1981, poiché non consacrata in un titolo
amministrativo di spesa a carattere definitivo.
3.1.- Mentre è corretta la premessa in diritto da cui muove il

ragionamento del giudice di merito, non è, invece, da
confermare la conclusione cui perviene nel caso di specie,
proprio in ragione del fatto che l’azione esecutiva è stata
intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo richiesto ed
ottenuto per un credito derivante da opere realizzate
nell’ambito degli interventi a favore delle zone colpite dal

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realizzerebbe soltanto nel caso di rifiuto o di ritardo

terremoto del 1980, ammesse quindi al contributo della legge n.
219 del 1981.
Con la legge 14 maggio 1981 n. 219 di conversione del decreto
legge 19 marzo 1981 n. 75 (recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) venne
istituito, ai sensi dell’art.3, nello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica, un
apposito capitolo denominato <> e
che «gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente
notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei
titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle
somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità
speciali>> (art. 3, comma 6 ° e 7 ° , riproducente l’art. 15,
comma decimo, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415); con l’ulteriore
previsione della nullità degli atti eventualmente compiuti in
violazione dei commi sesto e settimo e la rilevabilità
d’ufficio della nullità (art. 3, comma 8, riproducente l’art.
16, comma primo, legge n. 41/1986; l’art. 6, comma primo legge
n. 910/1986; l’art. 17, comma terzo, legge n. 67/1988; la legge
n. 541/1988; la legge n. 407/1989).
3.2.-

In base a tale normativa di riferimento, è corretta la

premessa della Corte napoletana della nullità (rilevabile
d’ufficio) dei pignoramenti aventi ad oggetto le somme giacenti
sulle dette contabilità speciali, a meno che non siano compiuti

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presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato <> previsti dalla legge
n. 219 del 1981. Poiché la pignorabilità consegue a siffatta
causale del credito, una volta che questa risulti accertata
come esistente in un titolo esecutivo di formazione giudiziale,
il credito ben può essere soddisfatto mediante esecuzione
coattiva, in mancanza di esecuzione spontanea da parte della
p.a. competente.
4.-

Nel caso di specie, risulta che il decreto ingiuntivo

portato ad esecuzione venne emesso in favore di Enzo Fasulo,

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menzionato>>. Così ragionando, infatti, il giudice

quale procuratore di Tonina Intorcia, nei confronti del Comune
di Benevento per il pagamento della somma di lire 38.712.736, a
titolo di importo integrativo spettante al ricorrente n.q. ai
sensi della legge n. 219 del 1981.
Il titolo esecutivo quindi bene è stato portato ad esecuzione

come debitore tenuto al pagamento.
Quanto alle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato – Banca d’Italia di Benevento, la disponibilità in
capo al Comune consegue alla normativa sopra richiamata ed è
stata affermata già da diversi precedenti di questa Corte (cfr.
Cass. n. 10806/06, n. 25438/07, tra gli altri).
Pertanto, in questa ipotesi peculiare, pur non essendo il terzo
pignorato il tesoriere del Comune esecutato, si ha, in ragione
della natura del credito, come sopra delineata, una deroga alla
disciplina generale per la quale i pignoramenti a carico degli
enti locali si eseguono con atto notificato al tesoriere
dell’ente.
La conseguenza è che, in materia di pignoramento presso terzi,
quando il titolo esecutivo giudiziale abbia condannato il
Comune, competente per il relativo intervento nei territori
colpiti dal sisma del 1980, ad erogare un contributo ai sensi
della legge n. 219 del 1981, sono pignorabili le somme giacenti
nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76.

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contro il Comune di Benevento, indicato nel decreto ingiuntivo

Il terzo motivo di ricorso va accolto, resta assorbito il
secondo.
La sentenza impugnata va cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo,

Benevento con ricorso in data 9 febbraio 1996.
La novità e la peculiarità delle questioni trattate rende di
giustizia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Per questi motivi

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo,
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta dal
Comune di Benevento con ricorso in data 9 febbraio 1996.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2013.

cod. proc. civ. e rigetta l’opposizione proposta dal Comune di

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