Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14529 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 240/2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO ALESSI;

– ricorrente –

contro

GI.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI;

– controricorrente –

e contro

P.V., S.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BRUNO BUOZZI 32 presso lo studio dell’avvocato LORENZO PARRONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO BOCCI SIEPI;

– controricorrenti –

e contro

V.M., VI.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 570/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

letta la memoria depositata dal controricorrente Gi.Pa..

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 24 aprile 2015, ha rigettato l’appello principale proposto da G.M. e gli appelli incidentali proposti da Gi.Pa., V.M. e Vi.Ca. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 18 giugno 2008.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda di annullamento di due contratti preliminari, proposta da Gi.Pa. nei confronti di G.M., V.M. e Vi.Ca., con condanna dei predetti a restituire a Gi., a titolo risarcitorio, gli importi corrispondenti alla caparra confirmatoria, con rivalutazione ed interessi legali. Lo stesso Tribunale aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di P.V. e S.B..

3. La Corte d’appello ha confermato la decisione, basata sul rilevato dolo commissivo che inficiava i due contratti, riconducibile a G. e V., con la cooperazione colposa di Vi..

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.M., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Gi.Pa., P.V. e S.B.. Non hanno svolto difese in questa sede V.M. e Vi.Ca..

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

6. I primi due motivi di ricorso, con i quali è denunciata insufficienza di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del dolo commissivo, sono inammissibili, in quanto prospettano questioni non sussumibili nell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione riformulata nel 2012, che si applica al presente procedimento.

Secondo l’interpretazione che costituisce diritto vivente (Cass., Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), il perimetro entro il quale può essere prospettato il vizio di motivazione è circoscritto all’omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, ovvero all’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza impugnata, e che può consistere nell’assenza materiale e grafica dei motivi di decisione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa e incomprensibile, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ed è esclusa perciò qualsiasi rilevanza della insufficienza della motivazione.

Nessuno dei potenziali limiti motivazionali è ravvisabile nel caso in esame.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata violazione delle norme in tema di annullamento del contratto, nonchè vizio di motivazione e si contesta che la statuizione di condanna alla restituzione della caparra confirmatoria di Lire 120 milioni, versata dal promissario acquirente Gi., non sia stata pronunciata nei confronti dei promettenti venditori coniugi P. – S.. La Corte avrebbe confuso l’azione di ripetizione con quella risarcitoria.

7.1. Non sussiste la denunciata violazione di legge.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, che ha rigettato censura coincidente con l’odierna (terzo motivo dell’appello G.), l’importo era stato riconosciuto al Gi. a titolo risarcitorio, e non di ripetizione di indebito, ed è pacifico in giurisprudenza che il contraente il cui consenso risulti viziato da dolo possa chiedere, in forza della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., di essere risarcito del danno subito (ex plurimis, Cass. 19/09/2006, n. 20260), anche senza proporre contestualmente domanda di annullamento del contratto. L’azione risarcitoria ben può essere proposta nei confronti del terzo autore del dolo, e non sussiste la prospettata limitazione in ordine al quantum, giacchè nel danno subito rientra ciò che sia stato versato in conseguenza dell’inganno.

7.2. Risulta inammissibile, per le ragioni esposte nell’esame dei primi due motivi, la censura prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione.

8. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge in favore di Gi.Pa. e in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di P.V. e S.B..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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