Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18244-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato BARBARA BARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI MILANO, in persona dei Ministri in carica pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, tutti

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7787/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di R.S., confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda avanzata dalla predetta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, nonchè dell’Università degli Studi di Milano, volta al riconoscimento della immediata e diretta applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 1999 e dei parametri retributivi individuati dal D.P.C.M. 6.7.2007 o al risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive Europee che avevano riconosciuto il diritto all’equa retribuzione e contribuzione dei medici specializzandi;

2. la Corte territoriale ha dichiarato infondata la richiesta di regolamento di competenza ravvisando unicamente un problema di distribuzione degli affari tra le sezioni del medesimo Tribunale; ha respinto l’impugnazione richiamando precedenti di legittimità;

3. avverso la sentenza R.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria, ed ha inoltre chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Milano hanno resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con il primo motivo la R. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, violazione delle norme sulla competenza (artt. 40,45,409 e 413 c.p.c.) per avere la Corte d’appello escluso che l’attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria potesse essere inquadrata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato; inoltre, per aver affermato l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro e respinto la richiesta di disporre regolamento di competenza d’ufficio;

6. il motivo è infondato atteso che, secondo un indirizzo costante (v. Cass. n. 16163 del 2018; n. 11332 del 2019), la ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione interna e non può mai dare luogo a questioni di competenza; nè, nella specie, è dedotto alcun pregiudizio processuale concretamente derivato dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali della parte (v. Cass. n. 1448 del 2015; n. 22325 del 2014);

7. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 36 Cost. e del principio di adeguata retribuzione e di molteplici norme e direttive per avere la Corte di merito escluso l’inadeguatezza del pregresso sistema delle borse di studio e disatteso la domanda di applicazione retroattiva del trattamento economico spettante in base al D.Lgs. n. 368 del 1999 e segnatamente del D.P.C.M. 6.7.2007 nonchè la domanda risarcitoria per tardivo recepimento;

8. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 302 c.p.c., degli artt. 2938, 2948 e 2697 c.c.; diritto alla indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio ex D.Lgs. n. 257 del 1991;

9. il secondo e terzo motivo di ricorso prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame; 10. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla Dir. 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la Dir. 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; B) la Dir. 93/16/CEE, al pari della Dir. 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione; C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla Dir. 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi; E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.; F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Dir. 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

11. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4449 del 23/02/2018, n. 4809 del 2019, n. 13572 del 20/05/2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che la parte ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale riportato; va aggiunto, con specifico riferimento al profilo del risarcimento del danno, come questa Corte abbia ritenuto configurabile il diritto esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991: a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle Dir. Eurounitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

12. per le ragioni esposte, escluso che esistano i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, il ricorso deve essere respinto;

13. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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