Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

Azienda della mobilità aquilana S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo

Conti Rossigni, n. 26, presso l’Avvocato De Angelis Stefania,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasanisi Giovanni per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/1/04 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 29.11.2004, notificata il 21.1.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 26 aprile 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per l’agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Sergio

Fiorentino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello principale dell’ufficio ed accogliendo quello incidentale (sulla spettanza degl’interessi) della contribuente, Azienda della mobilità aquilana S.p.A. – gravami proposti contro la sentenza n. 73/1/2003 della commissione tributaria provinciale dell’Aquila, favorevole alla contribuente stessa – ritiene dovuto a quest’ultima il rimborso, inutilmente chiesto, della somma di L. 360.498.000 e relativi interessi, versata a titolo di IRAP per l’anno 2000 sui contributi regionali e comunali, esenti da IRPEG, percepiti dalla suddetta azienda di trasporti urbani a pareggio delle perdite di esercizio subite nello stesso anno.

1.2.-. La contribuente intimata resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- L’agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata:

2.1..- col primo motivo, per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stesso codice) su decisive “osservazioni” di essa appellante principale, concernenti la “natura effettivamente interpretativa del novellato L. n. 265 del 2002, artt. 3 e 2 quinquies “, e sui motivi d’appello, incompletamente riportati in sentenza e “liquidati” mediante generiche affermazioni, essendo ignorati i riferimenti alle norme di legge richiamate;

2.1.2.- col secondo motivo, per “violazione dell’art. 11, comma 3, e art. 17, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, comma 1; violazione della L. n. 265 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, per avere erroneamente ritenuto non dovuta l’IRAP – e quindi spettante il rimborso dell’imposta pagata – sui contributi versati da regione e comune a titolo di ripianamento delle perdite di esercizio registrate dall’azienda trasporti urbani.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso, previo esame congiunto dei due motivi di censura dedotti, in quanto si riferiscono all’unico problema interpretativo oggetto della causa, è da accogliere nei limiti di ragione di seguito espressi; previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite.

Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza infra citata, con cui sono stati risolti, in senso condiviso dal collegio, i problemi interpretativi nascenti dalla complessa e progressiva legislazione in materia, è posteriore all’introduzione del presente ricorso.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- I contributi diretti a ripianare il disavanzo di esercizio e ad incrementare gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali – contributi concessi con L. 10 aprile 1981, n. 151, erogati dapprima dal Fondo Nazionale Trasporti, poi dall’apposito fondo regionale (L. 28 dicembre 1995, n. 549, e D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422) – furono esclusi dall’imposizione diretta (D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1987, n. 18).

La questione controversa nella presente causa concerne l’eventuale esenzione di tali contributi anche dall’IRAP, posto che, ai fini della determinazione della base imponibile di questa, concorrono “i contributi erogati a norma di legge”, “apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi” (, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e art. 11 bis, istitutivo dell’IRAP, nel testo applicabile all’esercizio in contestazione, risultante da successive modifiche legislative, prima che le norme suddette fossero definitivamente abrogate, ma senza effetti su questa causa, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 50, lett. f), n. 3, e lett. g),).

4.2.- La suddetta connessione fra base imponibile dell’IRAP e dei tributi diretti, fissata dalle citate norme del D.Lgs. n. 446 del 1997, fu positivamente elaborata, con riferimento ai contributi in questione e a decorrere dal 1.1.2003, dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, convertito con modificazioni nella L. 22 novembre 2002, n. 265, nel senso che “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi”; cosicchè, a partire da tale data (1.1.2003), i contributi di cui si tratta sarebbero stati assoggettati ad IRAP, benchè esenti da IRPEF e IRPEG; a meno che le singole leggi che li istituivano o altre norme speciali non avessero previsto specificamente l’esenzione dall’IRAP: disposizione, quest’ultima, che non ricorre, nè risulta invocata, nel caso di specie. Sta di fatto, però, che, a distanza di circa un mese, la disposizione contenuta nel citato art. 3, comma 1 quinquies, fu sostituita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3; la nuova versione, identica nel resto, precisava che il menzionato art. 11, comma 3, della legge sull’IRAP “deve interpretarsi nel senso che tale concorso alla determinazione della base imponibile IRAP si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi” (alla solita condizione che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non fosse specificamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale).

4.3.- Come risultato di questa rapida successione di norme – la seconda delle quali sicuramente interpretativa del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (“deve interpretarsi nel senso che”), dunque retroattiva – si è ritenuto (S.U. n. 21749/2009), con argomenti dei tutto condivisi dal collegio, che la norma autenticamente interpretata comporti ab origine la soggezione ad RAP dei contributi in parola, sia perchè non è stata (coerentemente) ripetuta la decorrenza temporale (1.1.2003) fissata dall’effimera norma innovativa (D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies,) sia perchè la stessa norma interpretata comprendeva fra i suoi significati possibili quello poi prescelto ed imposto dal legislatore (ciò che la mette al riparo da sospetti d’incostituzionalità, segnatamente sotto il profilo della ragionevolezza: da ultimo, C. cost. sent. n. 74/2008).

4.4.- In conclusione, diversamente da quanto opina la commissione regionale – con ragionamento viziato per violazione di legge, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, ma non omissivo di pronunzia sulle eccezioni sollevate dall’amministrazione appellante, ragion per cui il primo motivo del presente ricorso per cassazione non appare fondato -, i contributi regionale e comunale percepiti dalla contribuente nell’anno 2000 debbono ritenersi soggetti ad IRAP;

sicchè non spetta il chiesto rimborso delle somme versate a tal titolo.

4.5.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile Tributaria, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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