Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 13/07/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 14528 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
SENTENZA
sul ricorso 9957-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrentecontro
CAPUANI MAURIZIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/26/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 6/02/2013, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Cherubini Maria Laura difensore della ricorrente che si riporta ai
motivi.
‘3298
Data pubblicazione: 13/07/2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre contro Il sig. Maurizio Capuani per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha
accolto la domanda di rimborso 1RPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle
ritenute alla fonte effettuate dal suo datore di lavoro sull’ incentivo all’esodo
versatogli in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TU1R; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva, in quanto il termine di cui all’articolo 38 DPR 602/73 doveva farsi
decorrere, per il principio del roverruling,
dalla data della pronuncia della Corte di
Giustizia Europea.
Il ricorso della difesa erariale si articola su due mezzi. Con il primo mezzo si denuncia
la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale, con riferimento
agli articoli 61 a 36 D.Lgs. 546/92 e 132 c.p.c. Con il secondo mezzo la difesa
erariale denuncia la violazione dell’articolo 38 DPR 602/73 in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine di
decadenza previsto da tale disposizione non alla data in cui era stata operata la
ritenuta ma alla data della pronuncia della Corte di Giustizia.
Il contribuente non si è costituito.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo di ricorso è infondato perché il giudice territoriale ha dato conto
dell’iter argomentativo che sorregge la decisione.
Quanto al secondo mezzo di ricorso, si osserva che la questione di diritto ivi proposta
è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha
affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile
con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte
sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso,
attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
Ric. 2014 n. 09957 sez. MT – ud. 23-04-2015
-2-
La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria
dell’imposta, o, nel caso in cui la domanda provenga dal percettore di somme
assoggettate a ritenuta, dalla data in cui
la ritenuta è stata operata; e non già dalla
data, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della
norma impositiva all’ordinamento comunitario.
Alla stregua di tale principio, il secondo inezzo di ricorso va accolto e la sentenza
gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale, il quale si atterrà al principio di
rimborso solo in relazione alle somme trattenute
SII
importi erogati a titolo di
incentivo all’esodo entro il quadriennio anteriore alla presentazione della domanda
stessa.
Spese al merito.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la
sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in
altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2015
Il Cons. estensore
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diritto sopra enunciato e, quindi, riconoscerà la tempestività della domanda di