Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 47, presso lo studio dell’avvocato LUCIA RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAGGIANO GIOVANNI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.R. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 8, presso lo studio dell’avvocato

BOZZA SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CIARCIA POTITO,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1067/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

21/10/09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con un prima relazione ex art. 380 bis c.p.c. il consigliere designato per l’esame preliminare,quanto al ricorso principale, riferiva e proponeva quanto segue: “Trattasi dell’impugnazione di una sentenza che,in riforma di quella di primo grado,ha accolto, una domanda di manutenzione nel compossesso,ad oggetto dell’androne di un fabbricato, condannando il convenuto appellato alla eliminazione di una porta, dal medesimo realizzataci fine di porre in comunicazione un vano di sua esclusiva proprietà con la suddetta parte comune dell’edificio.

Il ricorso del soccombente,affidato a tre motivi, si palesa fondato nei limiti di seguito precisati.

1) Va disatteso,per manifesta infondatezza il primo motivo, deducente violazione dell’art. 112 c.p.c., considerato che l’avere il giudice di appello accolto la domanda sulla base di profili particolari della molestia (indicati nell’impedimento “al ricovero di oggetti,mezzi di locomozione,transito od altro” nell’androne, che la continua apertura dei battenti della porta avrebbe potuto ostacolare, non ha integrato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziatole una domanda nuova (in violazione, semmai, dell’art. 345 c.p.c.), essendo riamasti immutati sia la causa petendi, costituita dalla denunciata turbativa del compossesso,in relazione alla quale le suesposte ragioni hanno concretato solo una specificazione ulteriore del particolare e concreto atteggiarsi della molestia, rilevante ex art. 1170 c.c., sia il petitum,costituito dalla richiesta manutenzione, mediante la chiusura della porta, nell’assunto precedente esercizio di fatto del godimento del bene comune.

2) Manifestamente fondato è, invece,il secondo motivo, con il quale si lamenta la carenza di motivazione,in ordine al recepimento delle suesposte ragioni, pur non essendo state provate dalla parte attrice quelle particolari modalità di uso, non corrispondenti a quelle ordinarie di un “androne”,che avrebbero connotato il tutelato compossesso. Premesso che la destinazione ordinaria di un “androne “facente parte di un fabbricato condominiale, è quella di consentire l’accesso alle altre e più interne parti dello stabile,comuni o anche di proprietà esclusiva,pur non potendosi escludere altre possibili e concorrenti forme di godimento dello stesso, purchè compatibili con detta primaria funzione,quali quelle dedotte dall’appellante e ritenute nella specie ostacolate dall’uso della porta (ravvisate, ancorchè relativi battenti fossero apribili solo verso l’interno del vano di proprietà del convenuto,nella necessità di “lasciare libero lo spazio antistante”) deve tuttavia rilevarsi che i giudici di appello non hanno indicato alcun elemento di prova,in concreto addotto o comunque acquisito, da cui abbiano potuto ritenere che nella specie le, quantomeno insolite, modalità di esercizio del compossesso, ritenuto turbato dalla presenza di quell’apertura, si fossero concretate nelle attività suddette.

Evidente è pertanto il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, su un punto della controversia, decisivo ai fini di stabilire se sussistessero o meno gli estremi della turbativa. 3) Resta assorbito il terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1170, 1140 e 1102 c.c., essendo la relativa questione subordinata all’esito della prova in ordine alle concreto contenuto del compossesso, con riferimento alle particolari e controverse modalità di godimento del bene,di cui sopra si è detto.

Si propone la reiezione del primo motivo,l’accoglimento del secondo,’assorbimento del terzo e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Successivamente, letto anche il controricorso, contenente ricorso incidentale (in precedenza non esaminato, per disguidi di cancelleria), il suddetto consigliere depositava una relazione integrativa, del seguente testuale tenore: “il consigliere relatore, esaminato il controricorso dell’intimata, contenente ricorso incidentale; richiamate e confermate, per quanto attiene al ricorso principale, le considerazioni svolte nella precedente relazione dell’8.6.10;

considerato,peraltro,che la scarna e poco chiara motivazione della sentenza, hinc et inde impugnata, oltre a non aver accertato quali fossero le concrete modalità di uso dell’androne in questione, neppure consente di comprendere se il nuovo intervento modificativo posto in essere da M.P., dopo l’esecuzione della precedente sentenza, ripristinando sia pure in parte le opere in precedenza denunciate e successivamente eliminate, avesse concretato una nuova parziale occupazione del suddetto spazio comune (in particolare del sottoscala), ipotesi nella quale fondata sarebbe stata la più radicale domanda di reintegrazione nel possesso;

ritenuto, pertanto, che sotto tal profilo, della dedotta insufficienza di motivazione, si palesi fondato anche l’unico motivo del ricorso incidentale; ad integrazione della citata suddetta relazione, conferma la proposta di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale (con rigetto del primo ed assorbimento del secondo) e propone accogliersi anche il ricorso incidentale, cassarsi la sentenza impugnata in relazione alle reciproche censure accolte e rinviarsi, per nuovo accertamento, ad altra sezione della corte barese.

Tanto premessoci collegio, viste le memorie depositate per la controricorrente – ricorrente incidentale, rilevato che con le stesse non vengono addotte specifiche argomentazioni atte a superare le ragioni della proposta di parziale accoglimento dell’avverso ricorso, con particolare riferimento al non compiuto accertamento delle concrete modalità di esercizio del compossesso del cd. “androne” (che vengono date per scontate), mentre, per converso, nessuna ulteriore osservazione è stata formulata dalla difesa del ricorrente principale,quanto alla reiezione del primo motivo di tale ricorso ed alle, pur evidenziate, lacune dell’indagine relativa alla effettiva e precisa consistenza del nuovo intervento posto in essere dalla controparte, comportanti la fondatezza dell’impugnazione incidentale (in effetti affidata, così rettificandosi il contenuto della relazione integrativa, a due motivi,violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 tra loro strettamente connessi),nella parte deducente l’insufficienza di motivazione,agli effetti del non ravvisato spoglio.

Ritenuto, conclusivamente,di dover condividere integralmente le osservazioni del relatore e di accogliere la relativa propostala corte provvede in conformità, cassando la sentenza impugnata in relazione alle accolte censure e rinviando, per nuovo esame ad altra sezione di quella territoriale, cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglierei rispettivi limiti di cui in motivazione, il ricorso principale e quello incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia,per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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