Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14527 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12240-2019 proposto da:

R.W. SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI, 12, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO MATERA, rappresentata e difesa dagli avvocati

OTTAVIO PANNONE, PAOLO MARIANO;

– ricorrente –

contro

D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato SARA PICCOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO GATTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello della società RW srl, confermando la decisione di primo grado con cui era stato parzialmente accolto il ricorso di D.G.P., riconoscendo al predetto il diritto all’inquadramento nel livello B1 del CCNL (rispetto a quello D2 formalmente attribuito), con condanna di parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive nonchè al pagamento del credito di cui alla busta paga di giugno 2015;

2. avverso tale sentenza la società RW srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; D.G.P. non ha svolto difese;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL, nonchè improcedibilità per mancato deposito del testo integrale dei contratti collettivi invocati; si censura inoltre la sentenza d’appello per non aver considerato che la mansione superiore a quella di inquadramento dell’appellato era il livello C1, e non quello B1, e per aver riconosciuto un livello di inquadramento non corrispondente alle mansioni in concreto svolte dal dipendente; si denuncia come erronea la statuizione d’appello per aver ritenuto applicabile il CCNL per i dipendenti di Aziende grafiche e affini e delle Aziende Editoriali anche multimediali;

5. il motivo è, anzitutto, inammissibile in quanto non accompagnato dalla trascrizione e dal deposito degli atti processuali necessari a far emergere la denunciata omessa produzione integrale del contratto collettivo; la censura è, comunque, infondata in quanto unicamente nel giudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019) l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); laddove nel giudizio di merito, ove si ritenesse indispensabile l’acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio;

6. il rilievo con cui si contesta l’applicabilità del CCNL per i dipendenti di Aziende grafiche e affini e delle Aziende Editoriali anche multimediali è assolutamente generico e privo di qualsiasi argomentazione, come tale inammissibile;

7. parimenti infondato è il rilievo sul mancato inquadramento nel livello C1, immediatamente superiore a quello posseduto dal dipendente, atteso che non è censurato in modo idoneo il criterio adoperato dalla Corte di merito quanto alla comparazione tra le mansioni effettivamente svolte e quelle descritte dalle declaratorie contrattuali (Cass. n. 8589 del 2015; n. 20272 del 2010);

8. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errata valutazione degli elementi di prova acquisiti; in particolare la Corte di merito avrebbe errato nell’attribuire rilevanza alla mai/ del 2.10.14, proveniente da soggetto che non riveste neanche il ruolo di amministratore, anzichè alla diffida dell’amministratore della società, S.P., del 22.6.2013, in tal modo applicando male li criteri della prova presuntiva; inoltre, avrebbe omesso una logica comparazione tra la declaratoria della qualifica superiore e le mansioni concretamente svolte dal dipendente;

9. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado per error in procedendo nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione; violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c.; assume che la Corte d’appello avrebbe male valutato le deposizioni testimoniali ed omesso di spiegare l’iter logico della decisione;

10. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente perchè afferenti ai medesimi vizi denunciati, sono inammissibili;

11. anzitutto, è inammissibile la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, atteso che la parte ricorrente non ha neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

12. le censure sono, comunque, inammissibili in quanto investono la valutazione degli elementi di prova come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 cit., come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014);

13. neppure ha fondamento la denuncia del vizio di motivazione contraddittoria atteso che, a seguito della novella del 2012, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053/14); elementi che certamente non ricorrono nel caso in esame in cui la motivazione non solo esiste ma dà ampiamente conto dell’iter logico idoneo a sostenere la decisione;

14. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

15. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la controparte non ha svolto difese;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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