Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14527 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CITTA’ DI IVREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79 presso lo studio dell’avvocato

LUBRANO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARACCO GIANNI MARIA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BANCA MPS SPA;

– intimato –

sul ricorso 14944-2008 proposto da:

BANCA MPS SPA, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

BRUNO BUOZZI 102 presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE,

procura speciale Notaio Dr. VIERI GRILLO in Siena REP. 185437 del

12/5/2008;

– controricorrente e ricorrente inc. –

contro

COMUNE DI IVREA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUBRANO FILIPPO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. ha impugnato l’avviso di liquidazione emesso dal Comune di Ivrea per il pagamento della maggiore ICI per il 2002 e relative sanzioni, non riconoscendo il vincolo di particolare interesse storico ed artistico degli immobili, a norma della legge n. 1089 del 1939, invocato dalla banca, la quale lamentava preliminarmente la nullità della notifica dell’avviso, perchè eseguita presso un’Agenzia, anzichè presso la Sede.

La C.T.P. dichiarava la nullità della notifica dell’avviso. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. invece, ritenuta sanata la nullità della notifica, stante la tempestiva impugnazione in giudizio del medesimo entro il termine per l’esercizio del potere impositivo, respingeva nel merito l’appello del Comune, ritenendo che il vincolo esisteva in capo all’Istituto di credito Monte Paschi e mai era stato espressamente revocato e che il passaggio di proprietà alla S.p.a. non aveva fatto venir meno il vincolo, in quanto la legge stabilisce che tale regime segue il bene anche in caso di vendita dello stesso, sicchè a maggior ragione lo stesso effetto deve riconoscersi allorchè il soggetto subentri nella titolarità del bene ex lege per effetto della trasformazione dell’istituto di diritto pubblico in S.p.A..

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria;

resiste l’azienda bancaria con controricorso, nel quale propone anche ricorso incidentale.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 80 del 1999, art. 8 e D.Lgs. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, lamentando che la CTR ha illegittimamente riconosciuto la sussistenza del regime di vincolo sugli immobili in questione pur in assenza di qualsivoglia provvedimento di formalizzazione del vincolo e di prova, da parte della banca, di poter godere dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 2 D.Lgs. cit..

Col secondo motivo, l’ente impositore denuncia omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso, non avendo la C.T.E. adeguatamente motivato se sui beni della banca fosse mai stato imposto il vincolo d’interesse storico – artistico e se esso fosse stato provato come esistente in relazione al periodo d’imposta in questione (2002).

Col terzo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, art. 4 e D.Lgs. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, lamentando che la C.T.R. “parrebbe” aver illegittimamente ipotizzato un riconoscimento automatico del vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939 in ragione della proprietà del bene in capo a soggetto originariamente di diritto pubblico.

I motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, data l’intima connessione, ponendo tutti in dubbio, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, la sussistenza del vincolo storico – artistico.

La doglianza si basa sulla negazione della validità della tradizionale distinzione nell’apposizione del vincolo tra gli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a “privati proprietari”, di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 3 e quelli di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro, di cui all’art. 4.

Essa si rivela infondata, per le seguenti considerazioni.

Nella motivazione della sentenza n. 345 del 24 novembre 2003, la Corte costituzionale, nell’estendere anche a questi ultimi i benefici fiscali oggetto della presente controversia, ha nitidamente sintetizzato l’evoluzione giurisprudenziale in merito alla predetta distinzione: “secondo una tesi più risalente, la differenza di disciplina si sostanzierebbe essenzialmente nel fatto che i beni di interesse storico-artistico appartenenti ad enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro, a differenza di quelli appartenenti a persone fisiche e società, resterebbero soggetti ex lege alle disposizioni di tutela, senza necessità di alcuno specifico provvedimento da parte dell’autorità competente ed a prescindere anche dalla loro inclusione negli elenchi previsti dallo stesso art. 4. Secondo un diverso indirizzo, che appare prevalente nella più recente giurisprudenza amministrativa, anche i beni appartenenti agli enti pubblici (ed alle persone giuridiche private senza fini di lucro) sarebbero invece sottoposti alla legislazione vincolistica solo a seguito dell’adozione di un atto formale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, differenziandosi il procedimento, nei due casi, solo quanto alla necessita, non richiesta per i soggetti di cui all’art. 4, di una formale notifica dell’atto amministrativo”. Una volta ritenuto che la distinzione tra i beni di interesse storico o artistico di cui alla L. n. 1089 del 1939, artt. 3 e 4, rappresentava un elemento di discrimine manifestamente irragionevole rispetto all’applicazione del beneficio fiscale in questione, il Giudice delle leggi aggiungeva che “l’esigenza di certezza nei rapporti tributari cui assolve il provvedimento formale previsto dalla L. n. 1089 del 1939, art. 3 (che, secondo un diffuso orientamento interpretativo, potrebbe mancare, come si è visto, per i beni di cui all’art. 4) ben può essere soddisfatta, per i beni appartenenti agli enti pubblici (o alle persone giuridiche private senza fini di lucro), dalla loro inclusione negli elenchi di cui allo stesso art. 4 della legge ovvero da un atto dell’amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell’interesse storico o artistico del bene”.

Orbene, nella giurisprudenza amministrativa più recente si è consolidato l’orientamento secondo cui il vincolo storico – artistico diretto, imposto su un bene appartenente ad un ente pubblico (in quell’ipotesi, territoriale) non sorge automaticamente ex lege, ma consegue solo all’adozione di un atto formale avente valore costitutivo (Cons. Stato, 6^, 8 gennaio 2003 n. 20; 6^, 8 febbraio 2000 n. 678). Nelle più recenti espressioni, la posizione “sostanzialista” ha accolto una tesi intermedia solo relativamente alla conoscenza e non all’apposizione del vincolo, affermando che “la ratio della tutela riposa nell’intrinseco valore del bene;

quest’ultimo deve essere riconosciuto dall’Autorità preposta alla tutela; a tal fine, la inclusione negli elenchi ha funzione e natura meramente dichiarativa”. L’elenco descrittivo delle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico o storico non ha un valore costitutivo, di conseguenza, perchè per il bene di proprietà dell’ente pubblico, a prescindere dall’inclusione nell’elenco, possano scattare le forme di protezione e di tutela è necessario che presenti comunque un interesse culturale. (Cons. Stato, 6^, 23 marzo 2007 n. 1413).

La contraria e risalente opzione ermeneutica, “pur animata dal lodevole intento di sottoporre a tutela in massimo grado il consistente (e talvolta neppure censito) patrimonio immobiliare italiano, si risolveva in una indiscriminata applicazione della legislazione vincolistica, a prescindere dall’effettivo valore del bene, ed oltretutto non chiariva le ragioni per le quali i beni di pertinenza dei privati dovessero subire (sotto il profilo della tutela, e distonicamente rispetto al precetto costituzionale di cui all’art. 9 della Carta Fondamentale, che non introduce alcuna distinzione fondata sulla titolarità) un trattamento “protettivo” deteriore (per essi non si è mai dubitato della necessità della espressa preventiva apposizione del vincolo) rispetto a quelli in mano pubblica” (così, in motivazione, Cons. Stato., 6^, 20 luglio 2009 n. 4499).

Deve, quindi, concludersi che, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale in questione, è condizione imprescindibile che anche il bene di pertinenza pubblica presenti un effettivo valore storico – artistico culturale.

La censure di cui al ricorso dell’ente impositore, quindi, sono fondate e vanno accolte, perchè la C.T.R. ha erroneamente ritenuto sussistente e mai espressamente revocato un vincolo storico – artistico del quale non era stata, nella specie, dimostrata l’originaria esistenza (non essendo esso desumibile neanche dal tenore letterale della comunicazione del 28 luglio ’87 del Ministero per i beni culturali, indicata in ricorso, che, come rilevato in udienza dal P.G., si limitava a dare atto dell’architettura eclettica dell’immobile).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la banca, denunciando violazione dell’art. 156, c.p.c., comma 3 in rel. art. 360 c.p.c., n. 4, ripropone la propria tesi della non operatività della sanatoria, prevista da detta disposizione per gli atti processuali, anche a quelli sostanziali, come l’avviso di liquidazione in lite.

Con il secondo, condizionato, motivo, chiede che questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso di controparte, disapplichi – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, art. 6, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10 – le sanzioni irrogate dal Comune, sussistendo l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme alla base delle contestazioni in questione.

Il primo motivo è infondato, sulla base del principio secondo il quale l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., purchè il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento, circostanza nella fattispecie non contestata (Cass., sez. un., n. 19854 del 2004; Cass. 24 novembre 2004 n. 22197; Cass. 9 giugno 2005 n. 12153; Cass. 25 novembre 2005 n. 24962; nonchè Cass. 10 marzo 2008 n. 6374 e Cass. 2 luglio 2009 n. 15554, che inducono a ritenere isolata la contraria Cass. 23 aprile 2008 n. 10477).

La seconda censura si rivela inammissibile, perchè formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la banca ricorrente specificato se ed in quali termini la domanda di disapplicazione delle sanzioni, per oggettiva incertezza interpretativa (non vertente, peraltro, nella specie direttamente sulla norma impositiva, quanto, piuttosto, sui presupposti di fatto e normativi della sua applicazione) sia stata proposta alla C.T.R..

Deve ribadirsi, infatti, che detta disapplicazione è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (Cass. n. 25676/08) e che la deduzione, in sede di legittimità, della violazione delle norme sopra indicate, che attribuiscono rilievo all’incertezza normativa quale causa di esclusione della sanzione, postula, ai fini dell’ammissibilità del motivo d’impugnazione, l’indicazione da parte del ricorrente dei procedimenti d’interpretazione normativa adottati e delle norme contrastanti che ne hanno costituito i risultati (Cass. n. 19638/09).

Ne deriva l’accoglimento del ricorso principale, respinto l’incidentale, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese delle fasi di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Condanna la società ricorrente incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge; compensate le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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