Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14527 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 15/07/2016), n.14527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26895/2011 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) PER LA

PROVINCIA DI MESSINA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO DEL GRECO 59 (OSTIA LIDO), presso l’avvocato DORA LA MOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO, giusta

procura a margine del ricorso;

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 6, presso l’avvocato

ANTONINO LO DUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEOPOLDO

D’AMICO, giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrente successivo –

contro

L.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRC.NE CLODIA 167, presso l’avvocato FRANCESCO BAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO ALFANO, giusta procure

in calce al controricorso e al controricorso successivo;

– controricorrente e controricorrente successivo –

nonche’ da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) PER LA

PROVINCIA DI MESSINA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO DEL GRECO 59 (OSTIA LIDO), presso l’avvocato DORA LA MOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRC.NE CLODIA 167, presso l’avvocato FRANCESCO BAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO ALFANO, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI MILAZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 364/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

udito, per il ricorrente COMUNE, l’Avvocato ANTONINO LO DUCA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del

Comune.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 e 26 settembre 1995 L.M.A. conveniva innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Messina (d’ora in poi Consorzio A.S.I.) e il Comune di Milano deducendo: che in forza di ordinanza sindacale n. 3 del 16 gennaio 1990 era stata ordinata l’occupazione d’urgenza di terreni di sua proprieta’ per la realizzazione di un centro mercantile; che il Consorzio, a favore del quale era stata disposta l’occupazione, aveva offerto l’indennita’ di espropriazione e di occupazione; che l’occupazione era divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge. Chiedeva la condanna dei predetti enti al risarcimento dei danni da occupazione illegittima e al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima.

Nel contraddittorio con il Consorzio A.S.I. (che deduceva, tra l’altro, l’avvenuta corresponsione della somma di Lire 37.000.000, pari all’80 per cento dell’indennita’, espressamente accettata dalla L., somma ritenuta corrispondente al valore di mercato del bene) e con il Comune di Milazzo (che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda), espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza quanto alla domanda di indennizzo per occupazione legittima, nonche’ il difetto di legittimazione passiva del Comune, e condannava il Consorzio A.S.I. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 16.454,81, oltre accessori.

Riassunto il giudizio dalla L. innanzi alla Corte di appello di Messina relativamente alla domanda di indennizzo per occupazione legittima, e costituitisi il Consorzio A.S.I. ed il Comune di Milazzo, la Corte di appello, con sentenza n. 364 depositata il 19 luglio 2011, determinava l’indennita’ di occupazione legittima in complessivi Euro 46.390,00 e condannava il Consorzio e il Comune in solido a versare presso la Cassa Depositi e Prestiti “la predetta somma o la differenza rispetto alla eventuale indennita’ depositata, oltre gli interessi legali che decorrono dalla scadenza di ciascuna annualita’ al versamento”; condannava altresi’ i predetti enti, in solido, al rimborso delle spese del grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 3 e 4 novembre 2011) il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Messina, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso L.M.A..

Ha proposto autonomo ricorso il Comune di Milazzo (notificato il 14 novembre 2011) affidato a quattro motivi, cui ha replicato il Consorzio A.S.I. con controricorso e ricorso incidentale (notificato il 16 dicembre 2011) con cui ha reiterato i due motivi svolti nel ricorso principale. L.M.A. ha replicato al ricorso del Comune e al ricorso incidentale del Consorzio con distinti controricorsi.

L.M.A. e il Comune di Milazzo hanno depositato memorie a art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Secondo consolidato orientamento di legittimita’, il ricorso autonomamente proposto dal Comune di Milazzo deve essere qualificato ricorso incidentale (cfr., da ultimo, Cass. n. 2516/2016 e n. 5695/2015: “Il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne’ nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della gia’ proposta impugnazione”. Si v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 26622/2005, n. 4789/2001).

2. Il ricorso incidentale del Consorzio A.S.I. notificato il 16 dicembre 2011, con il quale, come detto, il Consorzio ha reiterato i motivi del ricorso notificato alla L. ed al Comune di Milazzo il 3 e 4 novembre 2011, e’ inammissibile, valendo al riguardo il principio secondo cui “la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte non puo’ introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, ne’ ripetere le stesse censure gia’ avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria” (Cass., Sez. Un., n. 2568/2012; da ultimo, Cass. n. 9993/2016).

3. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Messina denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Deduce il Consorzio che L.M.A. innanzi alla Corte di appello non avrebbe quantificato la misura della chiesta indennita’ per occupazione legittima, ma si sarebbe limitata a chiedere genericamente “tutte le somme dovute per il periodo di occupazione legittima”, nonche’ “quelle che risulteranno spettanti e dovute a qualsiasi voce, causale e ragione in dipendenza dell’occupazione del bene, fino alla scadenza del periodo di occupazione legittima”, oltre accessori. A fronte di cio’, la L., ai fini del versamento del contributo unificato, avrebbe espressamente precisato il valore della controversia in Euro 25.800,00, il che – secondo il Consorzio – porrebbe un limite all’ammontare dell’indennita’ da riconoscere in sentenza. Pertanto, la Corte di appello, avendo determinato l’indennita’ de qua nella superiore misura di Euro 46.390,00, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che, in difetto di espressa indicazione della somma rivendicata, o di utili elementi evincibili al riguardo dal contesto dell’atto di citazione, la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato sarebbe suscettibile di limitare la domanda.

4. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 e del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito in L. n. 359 del 1992. Insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Sostiene il Consorzio A.S.I. che la Corte di appello – nell’affermare in sentenza che la somma di Lire 37.000.000, accettata in acconto e corrispondente all’80 per cento del valore del suolo stimato, “e’ stata gia’ presa in considerazione ai fini della richiesta detrazione dal Tribunale di Barcellona (…) che ne ha disposto la detrazione dall’importo dovuto dai convenuti quale risarcimento danni per occupazione acquisitiva” – avrebbe errato nel non portare in detrazione, sulla somma calcolata, quanto in precedenza (febbraio 1991) corrisposto dal Consorzio alla L. per l’indennita’ di occupazione legittima “a titolo di acconto, sull ‘erroneo assunto che la somma gia’ incassata dalla espropriata sarebbe stata decurtata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in sede di quantificazione del danno” da occupazione illegittima dei fondi, di talche’ “le somme corrisposte dal Consorzio A.S.I. verrebbero erroneamente rivalutate soltanto sino al mese di marzo 1995 (data, cioe’, di consumazione dell’illecito) e non gia’ sino alla data (ancora a venire) della corresponsione dell’esatta indennita’ di occupazione legittima” determinata dalla Corte di appello.

5. Venendo al ricorso incidentale del Comune di Milazzo, con il primo motivo si denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia e/o per omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Secondo il Comune, la Corte di appello, nel ritenere erronemente la legittimazione passiva dell’ente locale, avrebbe omesso di considerare la convenzione n. 66/88 stipulata il 23 marzo 1989 tra il Consorzio A.S.I. e l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche’ la richiesta fatta dal Consorzio al Comune, con nota del 16 novembre 1989, di emissione del provvedimento autorizzativo dell’occupazione temporanea e dell’immissione in possesso. Deduce al riguardo il Comune di essere rimasto affatto estraneo alla convenzione, con la quale solo il Consorzio sarebbe stato ammesso al finanziamento dei lavori di realizzazione del centro mercantile ed avrebbe assunto la competenza all’esecuzione dell’opera pubblica con finanziamento a carico dell’Agenzia e al compimento degli adempimenti delle procedura espropriativa, compresa l’indicazione del tecnico incaricato. Il Sindaco avrebbe emesso l’ordinanza di occupazione quale “autorita’” a cio’ deputata dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 21, art. 29 e che tali evidenze non potevano essere contraddette dall’erronea indicazione, contenuta nel verbale di consistenza, dell’immissione in possesso del fondo da parte del predetto tecnico “in mano e per conto del Comune di Milazzo”, sicche’ l’ente espropriante doveva essere individuato nel solo Consorzio A.S.I..

6. Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione alla omessa valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale del Consorzio della Provincia di Messina, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 5”.

Secondo il Comune, nei gradi di merito il Consorzio, avendo opposto alla pretesa attorea l’avvenuto pagamento dell’80 per cento dell’indennita’, avrebbe assunto su di se’ ogni conseguenza correlata alla detta pretesa, mai sostenendo in giudizio – pur avendone interesse – la legittimazione, esclusiva o concorrente, del Comune.

7. Con il terzo motivo si denuncia “violazione per erronea e falsa applicazione della L.R. Sic. 29 aprile 1985, n. 21, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, reiterandosi in sostanza dal Comune le argomentazioni gia’ svolte circa il suo ruolo di “autorita’ espropriante”, come tale esercente il mero potere di emettere il decreto di occupazione su espressa istanza dell’”ente espropriante” (il Consorzio A.S.I.), beneficiario dell’opera pubblica.

8. Con il quarto motivo si denuncia “violazione, omessa e/o falsa applicazione della L.R. Sic. 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21, in particolare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, norma alla cui stregua il Consorzio A.S.I. dovrebbe essere qualificato come “ente espropriante” e, come tale, unico legittimato.

8. Il ricorso del Comune di Milazzo – da scrutinarsi in via logicamente preliminare in relazione alle questioni poste ed i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – e’ fondato.

8.1. Deve premettersi che, in sede di controricorso avverso il ricorso ora in esame sia il Consorzio A.S.I., la L. ne hanno eccepito l’inammissibilita’, sostenendo che nella sentenza impugnata non vi e’ traccia alcuna del dibattito processuale circa l’esistenza dei documenti invocati dal Comune a sostegno del proprio assunto (convenzione ed eventuale delega al compimento degli atti della procedura ablativa) sicche’ la questione sarebbe da ritenersi posta per la prima volta nella presente sede.

L’argomento non ha pregio, atteso che la questione della legittimazione passiva del Comune e’ stata dibattuta sia in primo grado che in sede di gravame, ove il Comune ha indicato quale “unico legittimato il Consorzio in favore del quale era stata disposta l’occupazione e che aveva posto in essere tutti gli atti del procedimento per l’occupazione” (p. 5 della sentenza di appello). A fronte di cio’ la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva del Comune di Milazzo dando esclusivo rilievo al fatto che il decreto di occupazione e il verbale di immissione in possesso contenevano l’indicazione nominativa del tecnico incaricato dal Sindaco per le operazioni inerenti l’occupazione e che il tecnico si era immesso nel possesso del fondo “in mano e per conto del Comune di Milazzo” con l’assistenza del tecnico rappresentante del Consorzio A.S.I., sicche’ il Sindaco doveva qualificarsi non solo come l’autorita’ che aveva emesso il decreto di occupazione, ma altresi’ come l’ente “occupante” ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 4.

8.2. Siffatta motivazione omette di considerare che il Consorzio A.S.I. richiese al Comune di Milazzo il decreto di occupazione temporanea, ai sensi della L.R. n. 1 del 1984 (art. 21) e L.R. n. 21 del 1985 (art. 29), a seguito della stipula tra il Consorzio medesimo e l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di una convenzione per la realizzazione del centro mercantile di Milazzo ai sensi della legge sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno n. 64 del 1986, convenzione con la quale il Consorzio A.S.I. si impegno’ alla realizzazione dell’opera assumendo anche gli oneri relativi alle procedure espropriative. Successivamente il Consorzio richiese al Comune di Milazzo l’emissione del provedimento di occupazione di urgenza ed indico’ il tecnico incaricato per le procedure espropriative.

8.3. Tali evidenze, unitamente all’avvenuto pagamento alla L. da parte del Consorzio A.S.I. dell’acconto corrispondente all’80 per cento del valore del suolo, impongono di qualificare il solo Consorzio quale beneficiario dell’espropriazione e soggetto attivo del relativo rapporto, tenuto a sostenerne i connessi oneri, laddove il Sindaco ha emesso l’ordinanza di occupazione di urgenza quale autorita’ espropriante ai sensi delle menzionate leggi regionali.

Mette conto richiamare i consolidati principi enunciati da questa Corte in tema di legittimazione passiva nei giudizi concernenti la determinazione degli obblighi indennitari da occupazione nelle procedure espropriative: detta legittimazione spetta al soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento (Cass. n. 11768/2010, n. 539/2004), cosi’ come parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennita’ verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, e’ il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore e’ pronunziato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di piu’ enti nell’attuazione dell’opera pubblica; dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione (cfr. Cass. n. 176/1988 e n. 6029/1991; da ultimo, Cass. n. 1242/2013 e n. 12541/2012).

8.4. Deve aggiungersi che, in ogni caso, nessuna incertezza poteva residuare nell’occupazione temporanea in esame, come gia’ chiarito da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. n. 7908/2012): ed invero, la citata L.R. n. 1 del 1984, art. 21, contenente la disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale, devolveva a questi ultimi (comma 2) il compimento delle “espropriazioni occorrenti per l’esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali (..), con le procedure previste dall’art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218”, per cui anche nella convenzione stipulata tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. per l’esecuzione dell’opera e’ stato ribadito che detto ente avrebbe agito in nome e per conto proprio, essendo titolare esclusivo dei poteri attribuitigli dalla legge in relazione a tutta l’attivita’ da compiere.

Per altro verso, e come pure chiarito da questa Corte in altra fattispecie analoga (Cass. n. 4491/2015), l’occupazione temporanea e’ stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Milazzo quale autorita’ espropriante ai sensi della citata L.R. n. 21 del 1985 (art. 29), sicche’ deve ribadirsi il condiviso principio di diritto, gia’ reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui in materia di espropriazione per pubblica utilita’, le autorita’ amministrative, quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, che pur hanno emesso il decreto di esproprio e quello di occupazione temporanea, devono rimanersi estranee ai giudizi di opposizione alla stima o di determinazione dei relativi indennizzi ovvero ancora a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, non essendo tali autorita’ identificabili con l’espropriante e neppure la loro attivita’ riferibile, in base ad un rapporto d’immedesimazione organica, all’amministrazione d’appartenenza (cfr. tra le altre, ed in termini, Cass., n. 11053/2011; si v. inoltre Cass., Sez. Un., n. 24397/ 2007, Cass. n. 6057/1996, n. 790/1999, n. 15687/2001, n. 10354/2005, n. 15486/2005).

9. Il ricorso del Consorzio A.S.I. e’ infondato.

9.1. Privo di pregio risulta il primo motivo – riguardante l’asserita valenza limitatrice della domanda della dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato -, essendo sufficiente in questa sede ribadire che la detta dichiarazione non puo’ essere considerata parte della “domanda”, ne’ vale ad integrarla, poiche’ essa ha finalita’ esclusivamente fiscale (Cass. n. 18732/2015, n. 26988/2007) ed e’ indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (Cass. n. 15714/2007), concretando la eventuale omissione della dichiarazione una mera irregolarita’ fiscale (Cass. n. 8555/2006).

9.2. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso.

Nell’ordinare il deposito della somma determinata a titolo di indennita’ per l’occupazione legittima “o la differenza rispetto alla eventuale indennita’ depositata”, all’evidenza la Corte di appello (pp. 13-14 della sentenza) non ha disposto la detrazione da tale importo dell’anticipo a suo tempo (febbraio 1991) corrisposto dal Consorzio A.S.I. alla L. avendo correttamente rilevato che tale anticipo era gia’ stato preso in considerazione dal Tribunale.

Cio’ posto, attesa la diversita’ di natura delle obbligazioni in esame – l’una risarcitoria, da occupazione illegittima; l’altra indennitaria, da occupazione legittima – la questione posta dal Consorzio non puo’ che trovare ingresso in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale che quella detrazione ha, come detto, disposto (il che in effetti appare avvenuto, sulla scorta della copia della sentenza della Corte di appello di Messina allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., del Comune di Milazzo).

Per altro verso, tuttavia, l’assunto del Consorzio risulta infondato in considerazione dell’avvenuta percezione dell’acconto da parte della L., dovendosi fare richiamo al principio secondo cui, premesso che il deposito di somma a titolo di indennita’ presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, artt. 48 e 49, ha efficacia liberatoria, per l’espropriante debitore, soltanto nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio e/o di occupazione temporanea – e, quindi, con riguardo sia all’indennita’ di espropriazione che a quella di occupazione temporanea – ma non anche allorche’ l’effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva, nel qual caso la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente all’espropriato, “il giudice puo’ detrarre dal risarcimento dovuto l’importo delle somme eventualmente gia’ depositate a titolo di indennita’ soltanto se sia accertato che l’espropriato le abbia effettivamente percepite” (tra le altre, Cass. n. 22923/2013, n. 5560/2004, n. 3003/1997).

10. In conclusione, rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale notificati dal Consorzio A.S.I., in accoglimento del ricorso incidentale del Comune di Milazzo la sentenza impugnata va cassata in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell’amministrazione comunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. respingendo la relativa domanda del L. nei confronti del Comune. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso principale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Messina;

accoglie il ricorso incidentale del Comune di Milazzo notificato il 14 novembre 2011;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Messina notificato il 16 dicembre 2011;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.M.A. nei confronti del Comune di Milazzo e la condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Comune di Milazzo in Euro 2.200 per il giudizio di merito ed in Euro 5.200 per quello di legittimita’;

condanna il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Messina alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive sostenute, il tutto oltre gli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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