Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14527 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14527 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 9918-2014 proposto da:
CAMANZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato L1LIANA BENINI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistenteavverso la sentenza n. 69/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BOLOGNA dell’I/07/2013, depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTENO;

a999-

Data pubblicazione: 13/07/2015

udito l’Avvocato Cherubini Maria Laura difensore della resistente che si riporta ai
motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
li sig. Giuseppe Camanzi ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha
rigettato la domanda di rimborso IRPEF avente ad oggetto le ritenute alla fonte

della cessazione del suo rapporto di lavoro.
La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 I .7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-l28/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’ istanza di rimborso proposta dal
contribuente era tardiva rispetto al termine quadriennale di cui all’articolo 38 d.P.R.
602/73.
Il ricorrente censura la sentenza gravata denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 38 d.p.r. 602/73 in cui la Commissione Tributaria
Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine ivi previsto al
momento dell’effettuazione delle ritenute invece . che alla data della suddetta
ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16.1.08;
L’Agenzia delle entrate si è costituita

ai soli fini della discussione

orale.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.2015, alla quale è intervenuto
il rappresentate dell’Avvocatura dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il ricorso va giudicato infondato, in quanto la sentenza gravata è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13676/14, hanno infatti chiarito che, nel caso in
cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza
previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602
del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita
istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta, o, nel caso in cui la
Ric. 2014 n. 09918 sez. MT – ud. 23-04-2015
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effettuate sulle somme da lui percepite a titolo di incentivo all’esodo in occasione

domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui
la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva all’ordinamento
comunitario.
Le spese del giudizio di cassazione si compensano.

La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’articolo 13, comma I quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo I bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2015

11 Cons. estenso

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