Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14527 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FABIO ALBANO, QUINTAVALLE GIOVANNI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2629/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

25/02/10, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di ANGIULLI PAOLA;

– intimata –

consiglio del 27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

PICCIALLI;

udito l’Avvocato Albini Carlo, (delega avvocato Luigi Manzi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis del 27.3.11 il consigliere designato per l’esame preliminare riferiva e proponeva quanto segue:

“premesso che con la sentenza di primo grado il Giudice di Pace aveva condannato la convenuta A. al pagamento della somma di Euro 224,25, oltre a quelle del giudizio, in favore dell’architetto Z., a titolo di insolute spettanze professionali dell’importo di Euro 122,00, nonchè di accessori (interessi, spese di liquidazione della parcella e stragiudiziali per il recupero del credito) per l’ulteriore importo di Euro 102,75; rilevato che il Tribunale,adito in appello, ha riformato la suddetta decisione equitativa, riducendo la condanna al pagamento di Euro 102,75, oltre agli interessi ulteriori, ed eliminando invece l’importo della somma capitale, corrispondente alle spettanze professionali,sul rilievo che quest’ultima, inviata a mezzo di un assegno circolare prima del giudizio,non aveva formato oggetto dell’ iniziale domanda ed era stata inammissibilmente richiesta (sull’assunto che l’assegno non fosse stato incassato) soltanto con il “foglio di conclusioni”;

rilevato, altresì,che il giudice di appello ha integralmente compensato le spese di primo grado ed ha posto quelle del secondo a carico dell’appellato Z.; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da quest’ultimo, deducente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., è manifestamente infondato, considerato che la sentenza pronunziata secondo equità ben avrebbe potuto essere appellata, senza dover dedurre anche violazione dei principi informatori della materia, per malgoverno di norme processuali, come nella specie lo era stata deducendo l’inosservanza del principio di cui all’art. 112 c.p.c.;

correttamente,peraltro la stessa è stata riformata dal giudice di appello,sul rilievo ex actis che l’attore aveva inizialmente agito soltanto per il recupero degli interessi e delle spese accessorie, mentre la domanda relativa alle spettanze era stata ritualmente e tardivamente introdotta, ampliando l’originario petìtum; nè il fatto che la circostanza relativa al mancato incasso dell ‘assegno fosse stata dedotta nel corso del giudizio e dei vani tentativi di conciliazione poteva comportare l’ampliamento della domanda,occorrendo al riguardo l’accettazione del contraddittorio della controparte; ritenuto invece manifestamente fondato il secondo motivo, deducente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato che il giudice di appello,avendo riformato la sentenza impugnata,non avrebbe potuto differenziare il regolamento delle spese dei due gradi, ma avrebbe dovuto adottare un criterio unitario, tenente conto, ai fini della determinazione della soccombenza e della relativa proporzionale incidenza agli effetti de quibus,dell’esito finale e complessivo della lite. Tanto premesso si propone il rigetto del primo e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio, nella quale la difesa del ricorrente si è limitata a confermare il ricorso,senza addurre nuove argomentazioni atte a superare le ragioni reiettive esposte nella riportata relazione,il collegio ritiene di condividere ed accogliere la proposta del relatore, quanto al rigetto dei primi due motivi e,tuttavia,di dovere respingere, in difformità dalla stessa,anche il terzo mezzo d’impugnazione. A tal riguardo va osservato che il regolamento delle spese da parte del giudice di appello,contrariamente a quanto ritenuto dal relatore, costituisce frutto di una valutazione di merito, come tale incensurabile, dell’esito finale del giudizio, nell’ambito della quale si è adeguatamente tenuto conto della prevalente soccombenza della parte attrice, consistita nell’aver introdotto un capo di domanda tardivo e resistito al gravame che ne aveva fondatamente dedotto l’inammissibilità; sicchè nessuna violazione dell’art. 91 c.p.c. è stata posta in essere,mentre la mancata compensazione ex art. 92 c.p.c. in tutto o in parte, delle spese anche del giudizio di appello non può essere sindacata in questa sede, costituendo esercizio di una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito.

Si rigetta conclusivamente il ricorso.

Nulla sulle spese del presente grado, non avendo l’intimata resistito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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