Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14526 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4141-2019 proposto da:

P.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO

32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE CARLUCCIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CASARANO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1042/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di P.V.A., confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale della Direzione provinciale del lavoro dell’1.10.2002 e dell’avviso di accertamento e irrogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di Casarano, nonchè di opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) e all’avviso di iscrizione ipotecaria dell’1.10.08 emessi da Equitalia Lecce spa;

2. la Corte territoriale ha respinto la censura relativa alla nullità dell’avviso di accertamento “per carenza del potere di firma del Dirigente che risulta aver sottoscritto l’avviso di irrogazione della sanzione” in ragione della mancata produzione dell’avviso medesimo, da parte dell’appellante, e quindi della impossibilità di accertare chi fosse il firmatario; ha escluso che fosse applicabile alle sanzioni amministrative il principio di retroattività della legge successiva più favorevole; ha escludo l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale;

3. avverso tale sentenza P.V.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’Agenzia delle Entrate di Casarano e l’Agenzia Entrate Riscossione (ex. Equitalia spa) non hanno svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito addossato all’appellante l’onere di dimostrare il possesso della qualifica di dirigente da parte del firmatario dell’avviso di accertamento;

6. il motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata non ha invertito gli oneri di prova ma ha rilevato che l’allegazione, secondo cui l’avviso di accertamento non era sottoscritto “dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, era incompleta, in quanto priva della indicazione di chi fosse il firmatario, elemento essenziale ai fini dell’accertamento del possesso della necessaria qualifica in capo al predetto, con onere di prova a carico dell’Agenzia;

7. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, che impone la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva;

8. pur prescindendo dalla mancata trascrizione e allegazione, anche in questo grado, dell’avviso di accertamento, la censura deve ritenersi assorbita dal rigetto del primo motivo;

9. col terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., con conseguente violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. dalla L. n. 73 del 2002, per avere la Corte d’appello omesso di considerare gli estratti contributivi Inps prodotti per ciascuno dei lavoratori il cui rapporto è stato oggetto di accertamento;

10. il motivo è inammissibile, anzitutto per mancato adempimento degli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass., S.U, n. 22726 del 2011; Cass. n. 19069 del 2011; n. 20535 del 2009; n. 15628 del 2009; n. 29279 del 2008), atteso che non risultano trascritti nè depositati i documenti su cui la censura si fonda; comunque, perchè i giudici di appello hanno preso in esame e valutato gli estratti conto previdenziali e il motivo di ricorso in esame sollecita una revisione dell’apprezzamento di merito, non consentita in questa sede di legittimità;

11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

12. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che le controparti non hanno svolto difese;

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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