Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14526 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 15/07/2016), n.14526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16761/2012 R.G. proposto da:

FIORILE S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante sig.ra V.M., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Marco

Di Toro (C.F. DTRMRC61D19F205U) ed elett.te dom.ta presso lo studio

del medesimo in Roma, Piazza Giunone Regina n. 12016;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS (P. IVA (OMISSIS)), in

persona del procuratore speciale sig. B.L. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale autenticata

dal notaio Dott. Angelo Chianale di Torino il 29 gennaio 2016, rep.

79120, dall’avv. Massimiliano Genco (C.F. GNCMSM72C27L219U) ed

elett.te dom.ta nello studio del medesimo in Torino, Via Giacinto

Collegno n. 52;

f- controricorrente –

e sul ricorso n. 16931/2012 R.G. proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS, come sopra rappresentata

difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

FIORILE S.R.L., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso le sentenze della Corte d’appello di Torino n. 1661/2008, non

definitiva, depositata il 19 novembre 2008, e n. 736/2011,

definitiva, depositata il 18 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Anselmo CARNEVARO, per delega;

udito per la contro ricorrente e ricorrente incidentale l’avv. Paolo

PERFETTI, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo sottoscritto il 5 giugno 2006 all’esito di procedimento iniziato nel marzo 2005 dalla Fiorile s.r.l. (di seguito semplicemente Fiorile) contro L’Arciere Assistenza soc. coop. onlus (di seguito semplicemente Arciere), un collegio arbitrale defini’ un complesso contenzioso tra le parti, la seconda delle quali aveva espletato i servizi per il funzionamento di due strutture di assistenza per anziani – “La Consolata” di Borgo d’Ale e “La Palazzina” di Salussola – appartenenti alla prima.

Gli arbitri accertarono che tra le parti non era intercorso un rapporto di appalto e, liquidate le spettanze di Arciere a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., condannarono la stessa a restituire a Fiorile 403.811,86 per somme percepite in piu’ nel corso del rapporto, nonche’ a pagare ulteriori Euro 50.000,00 per danni, 129.629,70 a titolo di avviamento ed 136.239,36 per canoni arretrati.

Il lodo fu impugnato da Arciere per nullita’ davanti alla Corte d’appello di Torino.

La Corte, con sentenza non definitiva del 19 novembre 2008, confermate le statuizioni relative all’insussistenza di un rapporto di appalto e al diritto di Arciere a un’indennita’ ai sensi dell’art. 2041 c.c., dichiaro’ la nullita’ parziale del lodo limitatamente ai capi di condanna di Arciere a corrispondere a Fiorile le somme di cui sopra e, con separata ordinanza, dispose la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria, con l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio per accertare il costo storico delle prestazioni eseguite da Arciere in favore di Fiorile per la gestione delle due case di riposo, nonche’ il valore di mercato delle medesime prestazioni all’epoca della loro esecuzione.

Con sentenza definitiva del 18 maggio 2011 la Corte ha accertato, sulla scorta della consulenza tecnica, il costo storico predetto in e 8.429.932,30 e il valore di mercato in Euro 8.493.162,30; ha determinato in quest’ultima somma l’entita’ dell’arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dell’accipiens Fiorile, e nel costo storico di cui sopra, maggiorato del 10% a titolo di mancato guadagno liquidato equitativamente, e dunque in complessivi Euro 9.272.925,50, il depauperamento del solvens Arciere; ha conseguentemente determinato l’indennita’ spettante ad Arciere, ai sensi dell’art. 2041 c.c., nella minore di dette somme, corrispondente all’arricchimento di Euro 8.493.162,30, che ha detratto dalla maggior somma di 8.946.850,52 corrisposta alla cooperativa da Fiorile nel corso del rapporto, determinando conseguentemente in Euro 453.688,20 l’importo che Arciere doveva restituire a Fiorile. Quanto alle ulteriori somme pretese da Fiorile – in particolare ai 129.629,70 euro a titolo di indennita’ di avviamento e ai 136.239,36 a titolo di canoni arretrati – ha respinto le relative domande per carenza di titolo giustificativo.

Fiorile ha impugnato con ricorso per cassazione sia la sentenza definitiva che quella non definitiva, in virtu’ di riserva ritualmente formulata, articolando sette motivi di censura. Arciere – nel frattempo divenuta Il Quadrifoglio soc. coop. onlus – ha resistito con controricorso seguito a precedente ricorso, da qualificarsi incidentale, con cui ha impugnato la sola sentenza definitiva per tre motivi. A tale ricorso Fiorile ha resistito con controricorso e ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 2041, 1223 e 2043 c.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 3 e 111 Cost., si censurano le statuizioni della Corte di merito relative all’applicazione dell’art. 2041 c.c., lamentando in particolare che essa:

a) abbia compreso nell’ammontare del depauperamento del solvens (Arciere) anche il mancato guadagno del medesimo, liquidato nel 10% degli esborsi sostenuti;

b) senza alcuna motivazione abbia omesso di considerare nella sentenza definitiva, ai fini della determinazione dell’arricchimento dell’accipiens (Fiorile), l’aspetto qualitativo delle prestazioni effettuate in suo favore, in realta’ largamente carenti sotto tale aspetto considerata l’inadeguatezza del personale utilizzato da controparte, che aveva reso necessaria l’integrazione del servizio con ulteriori prestazioni professionali, delle quali si era dovuta fare carico la ricorrente per un importo complessivo di Euro 146.961,34; importo che andava percio’ detratto da quello dell’arricchimento come determinato dai giudici di merito.

2.1. – La censura sub a) e’ fondata.

Con la sentenza n. 23385 del 2008, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno gia’ avuto occasione di chiarire, a composizione di contrasto di giurisprudenza, che l’indennita’ prevista dall’art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtu’ di un contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Tale principio, per quanto enunciato con riguardo a fattispecie di rapporto tra privato e pubblica amministrazione, ha portata generale, radicandosi nella differenza – sottolineata dalle Sezioni Unite – tra arricchimento senza causa e inadempimento contrattuale (in tal senso cfr. Cass., Sez. 3, 23780/2014).

2.2. – La censura sub b) e’ invece inammissibile.

La ricorrente la rivolge alla sentenza definitiva, dolendosi che questa, nel liquidare l’arricchimento in favore dell’accipiens, non motivi la totale pretermissione degli aspetti qualitativi della prestazione resa dal solvens (Arciere), ampiamente deficitari come da essa evidenziato nelle proprie difese, e comunque erri nel pretermettere tali aspetti.

Sennonche’ non e’ la sentenza definitiva a contenere la motivazione del criterio seguito nella liquidazione dell’arricchimento, bensi’ la sentenza non definitiva, delle cui statuizioni l’altra si limita a fare applicazione.

La sentenza non defintiva, nell’accogliere il motivo d’impugnazione del lodo articolato in proposito da Arciere:

– stigmatizza la decisione degli arbitri che avevano “decurtato il valore delle prestazioni di Arciere del costo sostenuto da Fiorile stessa per sopperire a mancanze che, proprio per l’assenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, non costituiscono inadempimento e non possono dar luogo, pertanto, a responsabilita’”;

– disattende l’osservazione di Fiorile “che sulla base della (esatta) premessa per cui secondo la corretta interpretazione dell’art. 2041 c.c., l’arricchimento dell’accipiens deve essere commisurato al valore della prestazione determinabile in base a quanto questi avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un contratto, perviene, pero’, all’errata conclusione che, quindi, dovrebbe rilevare il raffronto tra la pianta organica ottimale e quella effettivamente impiegata da Arciere per le prestazioni rese”;

– osserva, conclusivamente, che “la spesa necessaria per conseguire mediante contratto le utilita’ ricevute con prestazione non assistita da causa debendi, non e’, evidentemente, quella necessaria a conseguire un risultato ottimale secondo l’interesse dell’accipiens, ma, appunto, quella che corrisponde alle prestazioni quali-quantitative eseguite in suo favore, indipendentemente dal fatto che esse valgano a soddisfare le esigenze di lui. L’equivoco in cui mostrano di essere incorsi gli arbitri, riside nell’aver determinato l’arricchimento per sottrazione di spese ritenute necessarie alla migliore gestione e in quanto tali imputabili ad Arciere, come se quest’ultima, nonostante il difetto di un vincolo obbligatorio, fosse ugualmente tenuta a rendere le sue prestazioni in maniera corrispondente a quanto esigibile in base ad un ipotetico contratto di gestione in appalto delle due strutture di ricovero”.

La ricorrente da’ solo parzialmente atto, nella parte narrativa del ricorso, di questa articolata motivazione, che e’ alla base della decisione dei giudici di merito di non riconoscere la richiesta decurtazione dell’importo liquidato quale arricchimento dell’accipiens, e, soprattutto, non la censura nella esposizione del motivo in esame. Considera, anzi, implicitamente la sentenza non definitiva coerente con la sua tesi, dolendosi che “tuttavia, nella sentenza definitiva la Corte d’appello… ha omesso ogni riferimento alla qualita’ delle prestazioni erogate da Quadrifoglio, incorrendo in una violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.”.

In conclusione, per quanto la ricorrente dichiari nel ricorso di impugnare entrambe le sentenze – quella non definitiva e quella definitiva – della Corte di merito, con specifico riferimento alla censura di cui trattasi essa limita invece l’impugnazione alla sola seconda sentenza, senza censurare le determinanti statuizioni della prima e la relativa ratio decidendi; con conseguente inammissibilita’ della censura stessa.

2.3. – Per concludere sul motivo in questione, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilita’ dello stesso, sollevate nel controricorso di Quadrifoglio, per omissione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. e per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo state dedotte con un unico motivo critiche riferite indistintamente sia alla sentenza definitiva che a quella non definitiva, vincolante per il giudice in sede di decisione definitiva.

La prima eccezione e’ infondata sia perche’ il motivo di ricorso si conclude col quesito ai sensi dell’art. 366 bis, cit. (benche’ formulato in termini di principi di diritto che questa Corte e’ richiesta di enunciare), sia, soprattutto, perche’ la disciplina di cui a detto articolo non e’ applicabile al ricorso per cassazione che sia stato proposto, come nella specie, a seguito di una riserva precedentemente formulata nei confronti della sentenza non definitiva, pubblicata dopo l’entrata in vigore (2 marzo 2006) dell’articolo richiamato (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e prima della data di entrata in vigore (4 luglio 2009) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che l’ha abolito, allorche’ la sentenza definitiva sia stata pubblicata dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge: infatti il riferimento alla “pubblicazione” e’ funzionale all’individuazione del momento a decorrere dal quale puo’ essere proposta l’impugnazione, mentre, per effetto della riserva, questa viene differita al momento della pubblicazione della sentenza, ragion per cui la sentenza non definitiva si intende convenzionalmente pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione sull’intera controversia (Cass. 343/2013, 8272/2014).

La seconda eccezione e’ infondata perche’ il cumulo delle censure avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva nulla toglie alla chiarezza delle stesse circa la statuizione che ne e’ oggetto specifico (l’inserimento del mancato guadagno nell’ambito del depauperamento del solvens), contenuta sia nell’una che nell’altra sentenza.

Una terza eccezione d’inammissibilita’, sollevata dalla controricorrente con riferimento alla seconda parte del motivo in questione (la censura sopra indicata alla lett. b), relativa, come si e’ visto, alla determinazione dell’arricchimento dell’accipiens) e’ assorbita dalla declaratoria d’inammissibilita’ di quella censura.

3. – Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, contenenti critiche subordinate della statuizione riguardante il riconoscimento del mancato guadagno nella determinazione del depauperamento del solvens, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo sul punto in questione.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 829, nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e art. 342 c.p.c., viene censurata la statuizione della sentenza non definitiva con cui, in accoglimento del corrispondente motivo d’impugnazione del lodo proposto da Arciere, la Corte d’appello ha annullato il lodo medesimo nella parte in cui liquidava in favore di Fiorile le somme di Euro 129.629, 70 a titolo di avviamento ed Euro 136.239,36 a titolo di canoni arretrati. La ricorrente sostiene che la Corte abbia errato sia (a) nel negare l’inammissibilita’ del motivo d’impugnazione per difetto di specificita’, sia (b) nell’accogliere tale motivo in applicazione del richiamato art. 829, comma 1, n. 4 (contraddittorieta’), dando a tale disposizione un ambito di applicazione comprensivo delle ipotesi previste, invece, dal successivo n. 5 (difetto di motivazione).

4.1. – La censura sub (a) e’ infondata perche’ dal testo dell’atto di impugnazione del lodo, come riportato nello stesso ricorso, risulta chiaramente che era stata denunciato anche il difetto di motivazione del lodo.

Si legge infatti nell’atto d’impugnazione: “Queste disposizioni del Collegio sono incomprensibili e comunque paiono contraddittorie con l’asserita inesistenza di un contratto… Non c’e’ alcuna prova che possa supportare la richiesta, tanto che non si capisce a quali risultanze probatorie il Collegio faccia riferimento. E difatti non le indica con grave difetto di motivazione”. Le parole riportate in corsivo (enfasi nostra) esprimono chiaramente una censura di incomprensibilita’ e (dunque di) mancanza di motivazione, poi riscontrata dalla Corte d’appello, che l’ha posta a base dalla declaratoria di nullita’ della statuizione di cui trattasi, come meglio si vedra’ appresso esaminando la censura sub b).

Quest’ultima e’ infondata. La sentenza della Corte d’appello, a proposito della statuizione arbitrale di cui trattasi, osserva anzitutto: “In pratica assente, invece, e’ la motivazione a base della pronuncia di condanna di Arciere a pagare Euro 129.629,70 a titolo di avviamento” e di Euro 136.239,36 “a titolo di canoni arretrati”; e, dopo aver riportato il testo della motivazione del lodo in parte qua, aggiunge: “Non e’ dato di comprendere le ragioni in fatto e in diritto per cui Arciere dovrebbe corrispondere a Fiorile una somma per l’uno e per l’altro titolo, nel contesto di un giudizio che ha per oggetto l’esistenza di un contratto d’appalto, e non gia’ di una cessione di azienda o di una locazione. La motivazione del lodo non lascia alcuna possibilita’ di comprensione al riguardo, di talche’ ddeve ritenersi senz’altro integrato il vizio di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, vecchio testo”.

Risulta evidente che la Corte d’appello ha inteso affermare la mancanza, per incomprensibilita’, della motivazione del capo di lodo in esame, ossia il difetto di uno dei requisiti di cui dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e precisamente il requisito di cui dell’art. 823, comma 2, al n. 3 richiamato da quello. Il richiamo del n. 4 dell’art. 829 c.p.c., comma 1, costituisce chiaramente un mero refuso.

5. – Con il quinto motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 829 c.p.c. (vecchio testo) e degli artt. 1988, 2702, 2697 e 2727 c.c., si contesta che il lodo fosse privo di motivazione comprensibile in ordine alle medesime pretese, ponendolo in relazione agli atti del procedimento arbitrale che avrebbero consentito di coglierne appieno il significato.

5.1. – Il motivo e’ inammissibile perche’ presuppone – in fattispecie pacificamente disciplinata dalla normativa vigente prima della riforma dell’arbitrato introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, cit. – il diretto esame e interpretazione del lodo e degli atti del giudizio arbitrale, invece preclusi in sede di legittimita’ (Cass. 2216/2007, 17801/2005).

6. – Il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente. Anch’essi attengono alle pretese per indennita’ di avviamento e canoni arretrati, censurandosi la statuizione di rigetto adottata in sede rescissoria dalla sentenza definitiva. La quale esclude la sussistenza di un titolo giuridico che giustifichi tali pretese, osservando: “Ovviamente, se, per un verso, non e’ riscontrabile alcun riconoscimento della controparte, comunque non posto a base della pretesa azionata al momento della proposizione della domanda nel corso della procedura arbitrale, sotto altro profilo si osserva che i resoconti testimoniali in atti non possono sopperire alle carenze in questione”.

Con il sesto motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1362 e segg., artt. 1988, 2702 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 214, 215 e 829 c.p.c., si contesta che nel giudizio arbitrale non fosse stata presentata domanda di pagamento delle predette somme sulla base del riconoscimento del relativo debito da parte di Arciere, che comportava l’applicazione dell’art. 1988 c.c.. Tale riconoscimento risultava dai prospetti consegnati da Arciere a Fiorile, prodotti davanti agli arbitri, nei quali risultava che dalla fatturazione la prima detraeva mensilmente “l’importo di Euro 1.815,85, quale data sull’importo complessivo di Euro 200.000,00 riconosciuto da l’Arciere Assistenza alla Fiorile a titolo di avviamento”, nonche’ “l’importo di Euro 1.946,25, quale rata sull’importo complessivo di Euro 210.198,00 riconosciuto da l’Arciere Assistenza alla Fiorile a titolo di canoni di affitto arretrati per la struttura di Salussola”, ed era confermato dalle prove testimonilai assunte dagli arbitri. La sentenza definitiva, dunque, avrebbe dovuto accogliere la domanda facendo applicazione dell’art. 1988 c.c., essendo onere di Arciere fornire la prova contraria all’esistenza del debito.

Con il settimo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato la documentazione prodotta da Fiorile a sostegno delle pretese in questione, ossia i prospetti di cui si e’ riferito sopra, comprovanti il riconoscimento del debito.

6.1. – Tali motivi sono fondati nei sensi che seguono.

La sentenza definitiva contiene due autonome rationes decidendi a fondamento del rigetto delle pretese di cui si discute sotto il profilo della ricognizione di debito: a) la mancata deduzione davanti agli arbitri; b) l’infondatezza.

Con il sesto motivo viene efficacemente contestata la prima ratio, di inammissibilita’ della domanda per omessa proposizione nel procedimento arbitrale. La sentenza non definitiva, infatti, smentisce l’assunto secondo cui Fiorile non aveva dedotto davanti agli arbitri il riconoscimento del debito da parte di Arciere, riferendo invece testualmente della sua domanda di “condannare, in ogni caso, L’Arciere Assistenza a corrispondere la somma di Euro 129.629,70 quale residuo (al 30.5.2005) riconosciuto da L’Arciere Asssitenza a Fiorile s.r.l. a titolo di avviamento, nonche’ la somma di Euro 136.239,36 quale residuo importo (al 30.5.05) riconosciuto da L’Arciere Assistenza alla Fiorile a titolo di canoni arretrati per la struttura di (OMISSIS)”. Esso va pertanto accolto sotto tale assorbente profilo.

Con il settimo motivo viene efficacemente censurata la ratio di rigetto nel merito della medesima domanda. La sentenza definitiva, infatti, incorre nel denunciato vizio di motivazione sotto per omesso esame di documenti decisivi, quali indubbiamente sono i prospetti indicati dalla ricorrente.

6.2. – Devono essere infine respinte le eccezioni d’inammissibilita’ dei predetti motivi sollevate dalla controricorrente.

Quanto al sesto motivo essa ha dedotto: la preclusione derivante dalla sentenza non definitiva, non fatta oggetto d’impugnazione con il motivo in questione; l’incongruo richiamo del n. 3, anziche’ 5, dell’art. 360 c.p.c..

La prima eccezione e’ infondata perche’ la sentenza non definitiva si e’ limitata a dichiarare la nullita’ del lodo, riservando al prosieguo il giudizio rescissorio, contenuto appunto nella sola sentenza definitiva.

La seconda eccezione e’ infondata sia perche’ rileva, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sostanza delle censure articolate dal ricorrente per cassazione, anche a dispetto della formale indicazione del tipo di vizio denunciato, sia perche’, anche nella sostanza, quello denunciato con il sesto motivo del ricorso principale non e’ affatto un vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cit..

Quanto al settimo motivo la controricorrente ha sia richiamato le medesime eccezioni d’inammissibilita’ formulate con riguardo al primo motivo, sia osservato che sarebbe inammissibile la formulazione, come nella specie, di una censura subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi.

Rinviando, quanto alla riproposizione delle eccezioni relative al primo motivo, alle considerazioni gia’ svolte in proposito sopra al par. 2.3, va qui esclusa la fondatezza dell’ultimo rilievo della controricorrente, non esistendo alcuna norma o principio ostativi alla deduzione di censure subordinate al mancato accoglimento di altre censure.

7. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello nella sentenza defintiva, dopo aver quantificato in Euro 9.272.925,50 l’importo complessivo dell’indennizzo dovuto ad Arciere, abbia poi, incomprensibilmente, sostituito tale importo con quello di Euro 8.493.162,30, sul quale ha basato la propria decisione.

7.1. – Il motivo e’ inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, ha indicato in Euro 8.493.162,30 il valore di mercato delle prestazioni rese da Arciere, corrispondente all’arricchimento dell’accipiens, ed in Euro 8.429.932,30 il costo storico delle stesse, che, maggiorato, del 10% a titolo di mancato guadagno – e dunque raggiungendo l’ammontare di Euro 9.272.925,50 – andava a constituire la voce alternativa ai fini della liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., ossia l’entita’ del depauperamento del solvens. La ragione per cui la Corte ha poi liquidato l’indennizzo spettante ad Arciere in Euro 8.493.162,30 consiste nel fatto che tale somma corrisponde a quella minore tra depauperamento del solvens e arricchimento dell’accipiens, come appunto previsto dall’art. 2041 c.c..

8. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale la medesima questione viene riproposta sotto il profilo della violazione del giudicato interno, di cui alla sentenza non definitiva, che contemplava anche il mancato guadagno nell’ambito del depauperamento del solvens.

8.1. – Il motivo e’ inammissibile in base a quanto chiarito sopra: anche la sentenza definitiva riconosce il mancato guadagno come componente del depauperamento del solvens, ma poi liquida l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., nella minor somma corripondnete all’arricchimento dell’accipiens.

9. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2041 c.c., si sostiene che la Corte d’appello, nella sentenza definitiva, avrebbe fatto applicazione del principio enunciato da Cass. Sez. Un. 23385/2008, cit., che esclude il mancato guadagno dall’ambito del depauperamento del solvens rilevante agli effetti dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c.. Nel che essa avrebbe errato, atteso che in realta’ la maggiorazione del 10% dei costi rappresentava non gia’ un utile d’impresa, bensi’ una componente dei costi stessi, relativa alla copertura delle spese generali di organizzazione del servizio.

9.1. – Il motivo e’ inammissibile in quanto, come si e’ visto, la sentenza definitiva della Corte d’appello non esclude affatto il riconoscimento, in favore di Arciere, della maggiorazione del 10% dei costi (depauperamento) a titolo di mancato guadagno.

10. – In conclusione, vanno accolti il primo, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazone. Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile.

Le sentenze impugnate vanno conseguentemente cassate in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto enunciato in motivazione al capoverso del par. 2.1 ed esaminera’, altresi’, la domanda di Arciere (ora Quadrifoglio) di pagamento delle somme di Euro 129.629,70 ed Euro 136.239,36 in quanto basata su riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., tenendo conto dei prospetti consegnati da Arciere a Fiorile, richiamati nel sesto e settimo motivo di ricorso.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa le sentenze impugnate in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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