Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14526 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14526 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 9655-20] 4 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
ZANON ISIDORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114-A,
presso Io studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 69/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA del 23/10/2013, depositata il 13/11/2013;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Maria Laura Cherubini difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. lsidoro Zanon per la cassazione della

domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute
alla fonte effettuate dal suo datore di lavoro sull’ incentivo all’esodo versatogli
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte. di Giustizia Europea del 21.7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva, in quanto il termine di cui all’articolo 38 DPR 602/73 doveva farsi
decorrere dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione dell’articolo
38 DPR 602/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
ancorando la decorrenza del termine di decadenza previsto da tale disposizione non
alla data in cui era stata operata la ritenuta ma alla data della pronuncia della Corte di
Giustizia.
11 contribuente si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso
erariale e, in via incidentale, la refusione delle spese di gradi di merito.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite
di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel
caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da
una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza
previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602
del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita
istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta, o, nel caso in cui la
domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui
Ric, 2014 n. 09655
-2-

sez. MT ud. 23-04-2015

sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto la

la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva all’ordinamento
comunitario.
Alla stregua di tale principio, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;
poiché nello stesso controricorso del contribuente si dichiara che la ritenuta fu
operata nel 2004 e che la domanda di rimborso fu presentata nel 2010, dunque oltre

può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente per
essere lo stesso decaduto dal diritto al rimborso
La richiesta svolta nel controricorso con riferimento alle spese dei gradi di merito, ove
anche fosse qualificabile come ricorso incidentale per la cassazione del capo della
sentenza di secondo grado relativo alle spese, risulterebbe assorbita dalla decisioktdi
merito di questa Corte.
Le spese si compensano per l’intero giudizio.
PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta
il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2015
Il Cons. estensore

48 mesi dopo la percezione della somma assoggettata alla ritenuta alla fonte, la causa

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