Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14526 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 14526 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA

sul ricorso 4857-2010 proposto da:
GRIMITI

ARMANDO

GRMRND39B22B799F,

DE

AGOSTINI

FRANCESCO DGSFNC47P22E2400, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentati e
difesi dall’avvocato MODENA FRANCO giusta delega in
atti;
– ricorrenti 2013
764

contro

BUGIN ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO
DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BACCHIEGA MARIO giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 10/06/2013

- controricorrente nonchè contro

BUGIN GIANFRANCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 59/2010 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per rinuncia.

2

ROVIGO, depositata il 29/01/2010 R.G.N. 25/08;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 maggio 2007 la Corte d’appello di Venezia
dichiarò prescritto il reato di calunnia commesso in data 10
agosto 1993 da Gianfranco Bugin in danno di Francesco De
Agostini e Armando Gremiti, riliquidando il danno subito dalle

Queste provvidero quindi a notificare al Bugin il titolo
esecutivo con pedissequo atto di precetto, con il quale
intimarono all’obbligato il pagamento del complessivo importo
di euro 9.078,48.
Decorso inutilmente il termine ivi previsto,

i creditori, con

la procedura dell’espropriazione presso terzi, pignorarono, nei
limiti di legge, la pensione erogata dall’INPS all’obbligato,
scoprendo che la stessa era già stata pignorata da Roberto
Bugin, figlio del debitore, in forza di cambiali a lui
rilasciate dal padre.
Sospesa l’esecuzione,

a seguito della opposizione degli

esecutanti all’istanza del Bugin di assegnazione in via
esclusiva del cespite, gli stessi proposero / nel termine
assegnato giudizio di merito per sentir dichiarare inefficace
nei loro confronti,
debito cambiario,

ex art. 192 cod. pen.,

ovvero,

la contrazione del

ex art. 193 cod. proc. civ., l’atto

dispositivo da cui era derivato il debito rappresentato dalle
cambiali.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse
deduzioni.

3

parti offese.

Con sentenza del 29 gennaio 2010 il Tribunale di Rovigo ha
respinto le domande attoree.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione Francesco De
Agostini e Armando Grimiti, formulando due motivi e notificando
l’atto a Roberto Bugin e a Gianfranco Bugin.

attività difensiva ha svolto l’altro intimato.
Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria
un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai
loro avvocati.
Ne consegue

che, a norma

dell’art. 390 cod. proc. civ., il

processo deve essere dichiarato estinto.
Nulla sulle spese processuali,

ex art. 391, quarto comma, cod.

proc. civ.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Roma, 3 aprile 2013

Solo il primo ha resistito con controricorso, mentre nessuna

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