Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14526 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23.519/10) proposto da:

– B.P. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’avv. Covino Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del medesimo in Roma, via Flaminia n. 213, giusta procura a

margine del ricorso per correzione di errore materiale;

– ricorrente –

contro

Srl MENEGHINI ATTILIO; B.G.;

– intimati –

Per la correzione della sentenza n. 13.243/2010 della Cassazione

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 27/05/2011

dal Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso concordando con la

relazione.

Fatto

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Decidendo sul ricorso di B.P. – che così aveva inteso impugnare la sentenza resa il 16.3/15.7.2004 della Corte di Appello di Venezia- e nel contraddicono della srl Meneghini Attilio e di B.G., questa Corte ha emesso sentenza n. 13.243/2010 con la quale, parzialmente accogliendo il ricorso, ha cassato, in relazione al motivo accolto, l’impugnata decisione, rinviando per nuovo esame alla medesima Corte distrettuale in diversa composizione;

nel dispositivo peraltro la Corte ha indicato il giudice del rinvio nella Corte di Appello di Palermo. B.P. ha di conseguenza depositato ricorso per correzione dell’errore materiale;

gli intimati non si sono costituiti.

Il Consigliere delegato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo relazione ex art. 380 bis c.p.c. nella quale ha osservato quanto segue.

“1 – L’esposizione del fatto processuale come sopra riportata rende evidente il lapsus calami in cui è incorsa la Corte nell’indicare – solo nel dispositivo – un giudice di rinvio diverso da quello correttamente designato nella parte motiva; a tale errore può dunque porsi rimedio con la speciale procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., previa trattazione in camera di consiglio”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M.;

all’adunanza del 27 maggio 2011 il PG ha concluso in conformità.

Va disposta la richiesta correzione, atteso che l’errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c. è quello che sia prodotto da una semplice svista o lapsus calami (Cass. 17 maggio 1974 n. 1440; 23 novembre 1999 n. 12982), come quello del caso di specie, in cui la Corte, correttamente indicando in motivazione la Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, nel dispositivo ha fatto erroneo riferimento alla Corte di Appello di Palermo.

Nulla va disposto in merito alle spese in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis c.p.c.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza. (così Cass. 591/1983, cui adde: Cass 9438/2002; Cass. 10.203/2009).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione in accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, ordina che nel dispositivo della propria sentenza n. 13.243/2010, depositata il 31 maggio 2010, alle parole “della Corte di Appello di Palermo” siano sostituite le parole “della Corte di Appello di Venezia”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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