Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14525 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37938-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3084/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Presidente Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 3084/2019 aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai contributi richiesti con la cartella di pagamento notificata dall’Inps a B.C. in data (OMISSIS) e dallo stesso impugnata. Rilevava la corte territoriale che la cartella era riferita a contributi omessi dal datore di lavoro per il periodo gennaio 2001/ottobre 2003 e che per il periodo febbraio 2001/settembre 2003 era intervenuto lo sgravio a seguito di pagamento da parte del B.. Soggiungeva che per i residui periodi, non coperti dallo sgravio, si era peraltro consumato il termine di prescrizione in quanto nessuna valenza aveva la istanza di regolarizzazione attribuita al B. e qualificata dall’Inps quale atto interruttivo del termine prescrizionale, in quanto la ctu grafologica disposta nel giudizio aveva escluso che la firma apposta alla predetta istanza fosse del B..

Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Inps affidato ad un solo motivo.

Il B. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo l’Inps deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per aver, la corte d’appello, dichiarato prescritti i contributi relativi all’ottobre 2003 pur a fronte dell’intervenuto sgravio sino al settembre 2003 e a fronte di notifica avvenuta nel dicembre 2007.

Deve rilevarsi che la corte territoriale ha espressamente dato atto della cessazione della materia del contendere in riferimento al periodo febbraio 2001/settembre 2003, per il quale vi è stato lo sgravio della cartella a seguito del pagamento del dovuto da parte del B..

Deve altresì premettersi che il credito oggetto della originaria imposizione era relativo a contributi per il periodo gennaio 2001/ottobre 2003.

La corte territoriale, escludendo le somme per le quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere, ha poi dichiarato prescritto il residuo credito (ottobre 2003).

Tale ultima statuizione non risulta correttamente assunta in relazione all’atto interruttivo della prescrizione intervenuto in data (OMISSIS) (notifica della cartella), in ragione del quale risultano non prescritti tutti i crediti relativi al quinquennio antecedente a tale data (per il termine di prescrizione cfr. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) e, dunque, in particolare, i contributi dell’ottobre 2003, non interessati dallo sgravio sopra richiamato.

Per tali ragioni il motivo risulta fondato. La sentenza, con riguardo al motivo accolto, deve essere cassata e rinviata la causa alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perchè decida la controversia sulla base dei principi indicati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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