Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14525 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22816/2016 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Muriti, con

domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, n. 27, presso lo studio

dell’Avv. Gianni Massignani;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Belluno depositata il 13

giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.M. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso l’ordinanza del 13 giugno 2016, con cui il Giudice di pace di Belluno ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Belluno l’8 aprile 2016;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato, come nella specie, al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16178; Cass., Sez. 1, 19/01/2010, n. 825; 21/06/2006, n. 14293);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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