Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14525 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/06/2017), n. 14525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22816/2016 R.G. proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Muriti, con
domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, n. 27, presso lo studio
dell’Avv. Gianni Massignani;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Belluno depositata il 13
giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio
2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che C.M. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso l’ordinanza del 13 giugno 2016, con cui il Giudice di pace di Belluno ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Belluno l’8 aprile 2016;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato, come nella specie, al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16178; Cass., Sez. 1, 19/01/2010, n. 825; 21/06/2006, n. 14293);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017