Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14525 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16.889/10) proposto da:

– D.L.O. (c.f. (OMISSIS));

– G.B. (c.f. (OMISSIS));

parti entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Russo Luigi e

Russo Domenico Antonio ed elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’avv. Caccese Giuseppe in Roma, via Circonvallazione Clodia n.

36, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Avv. GI.Ed.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.446/2010 pubblicata

il 17/03/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 27/05/2011

dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

udito l’avv. Gi.Ed., in proprio, costituitosi solo per

la discussione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso concordando con la

relazione.

Fatto

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Tribunale di Avellino, pronunziando sentenza 446/2010, accogliendo l’appello proposto dall’avv. Gi.Ed. che così aveva inteso sindacare la liquidazione – ritenuta poco congrua- effettuata dal locale giudice di pace, a seguito di ricorso del medesimo professionista, quantificò dette spettanze nella misura di 1.200,00, a carico dei clienti del predetto, parti nel giudizio liquidatolo, D.L.O. e G.B..

Contro tale decisione i predetti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo; la parte intimata non ha svolto difese. Il Consigliere delegato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo relazione ex art. 380 bis c.p.c. nella quale ha osservato quanto segue.

“1 – I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 assumendo che la sentenza non avrebbe dato conto del percorso logico seguito; deducono altresì la violazione delle voci di tariffa in materia penale.

2 – Il motivo prospettato è inammissibile in quanto: a – non vengono prospettate le norme che si assumono violate – risultando evidente che l’art. 360 c.p.c., nelle sue vane ipotesi, non rappresenta la norma violata bensì il parametro per identificare la violazione-; b – perchè, in deroga all’art. 366 c.p.c., n. 3, non viene descritta la materia controversa (del resto neppure ricavabile dalla laconica sentenza del giudice d’appello), sottraendo dunque al potere delibativo di questa Corte la possibilità di scrutinare le eventuali manchevolezze di motivazione in cui il giudice di merito fosse incorso ed impedendo altresì la possibilità (contemplata dall’art. 384 c.p.c., comma 4) di confermare la sentenza pur se all’esito di un percorso argomentativo differente.

3- La riscontrata inammissibilità del motivo fa ritenere sussistenti i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; art. 375 c.p.c., n. 5; artt. 376 e 380 bis c.p.c.”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M.;

all’adunanza del maggio 2011 l’intimato, stante in giudizio in proprio, ha discusso la causa, essendosi a tale solo scopo costituito con comparsa; il PG ha concordato con la relazione. Ritiene il Collegio di poter integralmente recepire le conclusioni esposte nella relazione, limitandosi a sottolineare che per contestare la liquidazione complessiva delle competenze professionali occorre indicare, a tema di inammissibilità, le singole attività svolte e le rispettive somme ex tariffa.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 620,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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