Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14524 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14524 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso RG 1450012010 proposto
DA
VASILE CODREANU,

elettivamente domiciliato in Roma, Via

Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avv. Luisa
Gobbi, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Carollo come da
procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
• ROSSI LEGNAMI S.r.1, in persona del legale rappresentante pro

Intimata

tempore,
NONCHE’ CONTRO

ALLIANZ S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.), in

Data pubblicazione: 10/06/2013

persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Panama n. 88, presso lo studio dell’Avv.
Giorgio Spadafora, che la rappresenta e difende come da procura
in calce al controricorso

Controricorrente

Venezia 9.12.2008/21.05.2009 nella causa RG n. 921/2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15.05.2013 del Pres. Dott. Alessandro De Renzis.
Udito l’Avv. Giorgio Spadafora per la Allianz S.p.A;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello
Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 659/2008, nel
confermare la decisione di primo grado n. 48/2004 del Tribunale
di Bassano del Grappa, ha ribadito, sulla base delle deposizioni
resa dai testi Bonato e Vescovi, che l’infortunio occorso in data
29.05.2000 a VASILE CODREANU, operaio boscaiolo, non era
imputabile a responsabilità della datrice di lavoro ROSSI
LEGNAMI S.r.l., in quanto era riconducibile alla condotta
imprevedibile del lavoratore ed esorbitante dalle mansioni a lui
affidate, per non essere stato addetto all’utilizzo della motosega,
sul funzionamento della quale non aveva ricevuto alcuna istruzione.
La Corte ha perciò escluso la sussistenza di violazioni alla
normativa antinfortunistica, proprio in ragioni dell.€ mansioni cui

per la cassazione della sentenza n. 659 della Corte di Appello di

era addetto il lavoratore.
Il Valsile ricorre con un solo articolato motivo.
La Rossi Legnami non si è costituita, mentre la Alleanza S.p.A.
resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 CPC.

1. Con il l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2043, 2049 Cod. Civ., degli artt. 116
CPC e. 4 del DPR n. 547 del 1955; vizio di motivazione, nonché
violazione del diritto alla prova.
Osserva al riguardo che il giudice di appello ha ingiustificatamente non considerato la responsabilità del datore di lavoro anche per
“culpa in vigilando” ed ha altrettanto ingiustificatamente rifiutato
l’ammissione di consulenza tecnica di ufficio sulla motosega,
causa dell’infortunio, e ha altresì omesso di accertare la
dinamica del sinistro, con l’effettiva addebitabilità dell’infortunio
ad un difetto meccanico o a non conformità della macchina.
Contesta inoltre al giudice di appello di non avere esercitato il
potere-dovere di accertare ex officio, con i suoi poteri istruttori, le
circostanze volte ad attestare la fondatezza dell’assunto del
lavoratore.
Lo stesso ricorrente aggiunge che era a carico del datore di
‘ lavoro l’onere di provare di avere predisposto tutte le necessarie
,

cautele per il non verificarsi dell’infortunio e di avere comunque
rispettato gli obblighi di sicurezza e di vigilanza. Né incombeva,
ad avviso del ricorrente, su di lui l’onere di dimostrare che

MOTIVI DELLA DECISIONE

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l’incidente si era verificato per malfunzionamento o non conformità del macchinario.
Le doglianze così esposte sono prive di pregio e vanno disattese.
La Corte territoriale nell’escludere la responsabilità della società

zione del teste Vescovi, il quale ha riferito che Vasile Cadreanu
non adoperava la motosega e il titolare della stessa società gli
aveva detto di non prenderla in mano perché inesperto. Lo stesso
teste ha aggiunto che la “ramatura” veniva effettuata dall’addetto
Gianfranco Bonato, che ha confermato la circostanza, precisando
che a Codreanu Vasile era stata espressamente raccomandato di
non utilizzare lame azionate a motore e di rivolgersi, se necessario, allo stesso Bonato o al titolare Rossi.
Correttamente la Corte ha accertato, alla stregua delle riferite
risultanze testimoniali, un comportamento abnorme del Codreanu
Vasile, tale da interrompere il nesso causale tra eventuali
violazioni della normativa antinfortunistica e l’evento dannoso.
A tale accertamento in fatto, fornito di adeguata e logica motivazione, la parte ricorrente si è limitata ad opporre unckdiversa
ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità
La Corte ha poi spiegato che il profilo della culpa in vigilando in
capo alla datrice di lavoro e ai suoi incaricati non rileva nel caso
di specie, in quanto una responsabilità sotto tale aspetto era stata
indicata per la prima volta in grado di appello, mentre con
l’originario ricorso era stato dedotto che il lavoratore era stato

datrice di lavoro ha fatto richiamo, come già detto, alla deposi-

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adibito volontariamente alle operazioni di ramatura con l’ausilio
della sega a motore.
Nessun pregio assume infine la censura riguardante l’omesso
esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di merito,

nazione sottratta al sindacato di legittimità, tanto più che nel caso
di specie le prove per testi ammesse ed espletate avevano
evidenziato la condotta imprevedibile ed abnorme del lavoratore,
per cui ulteriori accertamenti, anche mediante consulenza tecnica.
erano stati ritenuti non necessari.
t In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Ricorrono giustificate ragioni nei rapporti tra il ricorrente e la
società Allianz S.p.A. per compensare le spese del giudizio di
legittimità, stante la particolarità della fattispecie e la qualità delle
parti in causa.
Nulla per le spese nei confronti dell’intimata Rossi Legnami, non
essendosi costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti della
Allianz S.p.A. Nulla per le spese nei confronti dell’intimata Rossi
” Legnami.
Così deciso in Roma addì 15 maggio 2013
Il Presidente rel. estensore

trattandosi di poteri discrezionali ed essendo la relativa determi-

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