Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14524 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1769-2019 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 334,

presso lo studio dell’avvocato DAMASO PATTUMELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS);

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, in sede di accertamento tecnico preventivo, omologava la non sussistenza del requisito sanitario, in relazione a T.I., per l’indennità di accompagnamento, e poneva a carico della predetta le spese processuali e quelle di CTU;

è chiesta la cassazione della statuizione sulle spese da T.I. sulla base di due motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale;

I’ASL è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; parte ricorrente deduce di avere allegato, sia nel ricorso introduttivo dell’ATP, sia su foglio separato, richiamato nel primo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, debitamente sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, ai fini dell’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza;

come noto, ai fini della disciplina di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero, deve dar conto della ricorrenza di dette condizioni nell’atto introduttivo del giudizio, anche tramite foglio separato, espressamente richiamato nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotto con il medesimo;

in proposito, questa Corte ha osservato che: “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (ex plurimis, Cass. n. 22952 del 2016);

tuttavia, ha anche precisato che “(…) va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo “(v. tra le altre, Cass. n. 16284 del 2011; Cass. n. 24303 del 2016; Cass. n. 23424 del 2018);

quanto, poi, al suo contenuto, la Corte ha rilevato che: ” (…) l’art. 152 disp. att. c.p.c. (…) non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi”(Cass. n. 24303 del 2016; Cass. n. 8478/2017);

così delineati i principi di diritto, la fattispecie concreta presenta, sulla base degli atti, le condizioni per l’invocato esonero; il primo motivo è, pertanto, fondato;

resta assorbito il secondo motivo con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato che la difesa in giudizio dell’Istituto, a mezzo funzionario, non consentiva comunque la condanna al pagamento delle spese;

conclusivamente, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito e la parte ricorrente va dichiarata non tenuta al pagamento delle spese processuali della fase di merito, con le spese di CTU sostenute interamente dall’Inps;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell’INPS, sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to Damaso Pattumelli; nulla deve, invece, disporsi in relazione all’ASL intimata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di CTU a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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