Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14524 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14641/2016 R.G. proposto da:

N.M.C., N.G.L., N.R.M. e

N.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Currao,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Carpinteri,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso i decreti del Tribunale di Siracusa depositati il 4 febbraio

2016 ed il 29 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che N.M.C., G.L., R.M. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso: a) il decreto emesso il 4 febbraio 2016, con cui il Tribunale di Siracusa ha dichiarato estinto, per mancata comparizione dei ricorrenti in due successive udienze, il giudizio di opposizione da loro proposto avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., b) il decreto emesso il 29 aprile 2016, con cui il medesimo Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo da loro proposto avverso il decreto di estinzione, in quanto avente ad oggetto un provvedimento collegiale;

che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 132, 181, 308 e 309 c.p.c., la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, u.c. e la violazione del principio di apparenza ed affidamento, lamentando l’abnormità e la nullità del decreto di estinzione del giudizio, per assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 181 e 309 cit., in quanto alla prima udienza era presente la difesa del curatore, mentre la seconda udienza non era stata preceduta dalla comunicazione alla parte non comparsa;

che, in ordine alla dichiarazione d’inammissibilità del reclamo, i ricorrenti osservano invece che, a seguito delle modificazioni apportate all’art. 181 c.p.c., dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 99, ultimo comma, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio è impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c., il quale richiama l’art. 178 c.p.c., risultando tale disciplina prevalente su quella dettata dalla L. Fall., art. 99 e comunque applicabile in virtù dei principi di apparenza ed affidamento, dovendo altrimenti ammettersi l’impugnabilità del decreto di estinzione con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.;

che, nella parte riguardante il decreto di estinzione, l’impugnazione è inammissibile, in quanto la dedotta mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 181 e 309 c.p.c., per l’adozione del provvedimento non integra una patologia procedimentale talmente grave da consentire di escluderne la riconducibilità allo schema processuale tipico nel quale s’inserisce, e quindi da giustificarne la qualificazione come provvedimento abnorme, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione;

che, infatti, è proprio l’applicabilità degli artt. 181 e 309 cit., non incompatibili con la natura camerale del procedimento delineato dalla L. Fall., artt. 98 e 99 e non derogati da specifiche disposizioni (cfr. Cass., Sez. 6, 9/10/2014, n. 21366), a rendere astrattamente ammissibile la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui illegittimità in concreto, a causa della mancanza delle condizioni richieste dai predetti articoli, può e deve essere fatta valere con i mezzi d’impugnazione previsti dalla legge per tale provvedimento;

che nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i predetti mezzi non possono essere identificati nel reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c., il cui richiamo da parte dell’art. 308 c.p.c., comma 1, deve intendersi limitato all’ipotesi in cui l’estinzione sia dichiarata dal giudice istruttore in un giudizio devoluto al tribunale in composizione collegiale, non essendo applicabile tale rimedio nei giudizi dinanzi al giudice monocratico o quando l’estinzione sia dichiarata dal collegio, in quanto il provvedimento, implicando una statuizione definitiva sui presupposti e sulle condizioni processuali della domanda giudiziale, riveste natura sostanziale di sentenza, anche quando sia reso in forma diversa, e resta pertanto soggetto agli ordinari mezzi d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 7/10/2011, n. 20631; 22/10/2002, n. 14889; Cass., Sez. 3, 22/06/2007, n. 14574);

che non merita pertanto censura la decisione adottata dal Tribunale in ordine al reclamo proposto dai ricorrenti avverso il decreto di estinzione del giudizio, la cui pronuncia da parte del collegio ne avrebbe imposto l’impugnazione con il mezzo tipico previsto per i giudizi di opposizione allo stato passivo, ovverosia con il ricorso ordinario per cassazione, da proporsi entro il termine previsto dalla L. Fall., art. 99, uc.c.;

che il ricorso avverso il decreto di estinzione del giudizio va pertanto dichiarato inammissibile, mentre quello avverso la dichiarazione d’inammissibilità del reclamo va rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso avverso il decreto emesso il 4 febbraio 2016 e rigetta il ricorso avverso il decreto emesso il 29 aprile 2016. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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