Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14523
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37891-2019 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FEA 9,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,
PATRIZIA CIACCI;
– resistente –
avverso il decreto RG n. 5113/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositato il 02/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Presidente Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., omologava la sussistenza del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento relativo a D.A. con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei e delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 800,00.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, era proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali l’art. 10 c.p.c., e l’art. 113 c.p.c., comma 1, l’art. 2233 c.c., comma 2, il D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente ha rilevato che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Ha rilevato comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.
Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).
La somma liquidata dal tribunale (Euro 800,00) è inferiore ai minimi tabellari indicati (Euro 911,00) e pertanto la doglianza avanzata è fondata (Cass. n. 12537 del 2019).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della esiguità della differenza tra quanto liquidato e quanto spettante, e, quindi, dell’accoglimento solo in minima parte della domanda (cfr. in tal senso Cass. n. 21684 del 2013), vanno interamente compensate tra le parti.
In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021