Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5637/2015 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, (OMISSIS), in persona del Legale Rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GILAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/03/2013, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, difensore del ricorrente, che chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Italfondiario s.p.a., nella sua qualita’ di mandataria di Castello Finance s.r.l. (cessionaria dei crediti in sofferenza di Banca Intesa s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a., impugna con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’8.1.014 che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato N.M. al pagamento in favore della banca della somma di Euro 400.000.

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte del mento omesso di pronunciare sulla domanda di condanna del N. al pagamento degli interessi legali sulla somma capitale dal 16 agosto 2000 (data di costituzione in mora).

2) Andra’ preliminarmente verificata la ritualita’ della notifica del ricorso, non emergendo dal fascicoletto d’ufficio l’elezione di domicilio del N. (rimasto contumace nel giudizio d’appello) nel luogo dove la notificazione e’ stata eseguita, ovvero presso l’abitazione della signora D.F.M. in (OMISSIS) (che ha rifiutato di ritirare l’atto).

3) Cio’ premesso, il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto la condanna del convenuto/appellato al pagamento degli interessi legali e’ stata richiesta dall’allora Banca Commerciale Italiana (cui e’ succeduta in corso di causa l’incorporante Banca Intesa s.p.a., a sua volta divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a.) con l’atto di citazione.

Salvo il difetto di notifica, si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.

La ricorrente ha depositato memoria.

Si rileva preliminarmente che il ricorso e’ stato e’ stato ritualmente notificato al N. a mezzo posta ed e’ stato ritirato dal destinatario il 25 febbraio 2015.

Il collegio, esaminati gli atti e ritenute pienamente condivisibili le conclusioni della relatrice, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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