Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14523 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 7482-2014 proposto da:
NARDUZZO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI
PAIUOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 57/06/013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA -MESTRE, depositata il 17/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENT1NO;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udito l’Avvocato Renato Marini (delega avvocato Giuseppe Marini) difensore del
ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;
udito l’avvocato Maria Laura Cherubini difensore della controricorrente che si riporta
ai motivi del controricorso.

Il sig. Luciano Narduzzo ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione
della sentenza

con cui la

Commissione Tributaria Regionale del Veneto,

confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di rimborso
avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute alla fonte effettuate dal suo
datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni.
In particolare, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute operate
dal datore di lavoro, invocando il disposto del comma 4 bis dell’articolo 19 d.p.r.
917/86, il quale appunto prevedeva il dimezzamento dell’aliquota IRPEF applicabile
sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la suddetta agevolazione
presupporrebbe due requisiti – la sussistenza di un accordo sindacale collettivo
concernente la cessazione anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di
lavoratori ed una situazione aziendale di esubero di personale connessa all’espressa
volontà di porvi rimedio attraverso gli strumenti organizzativi

“piano di

riorganizzazione ed incentivi all’esodo” – la cui prova non sarebbe stata offerta dal
contribuente; con la conseguenza che l’accordo da costui concluso con il datore di
lavoro sarebbe stato da qualificare come una convenzione transattiva di natura
individuale, non riconducibile alle ipotesi agevolative previste dalla legge.
Il ricorso si articola su due mezzi, riferiti, rispettivamente, ai no. 3 e 4 dell’articolo

360 n. 5 c.p.c.
Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
articoli 16 comma 1, lett. a), e 17, comma4 bis, TU1R (vecchia numerazione) in cui
la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che l’agevolazione
fiscale in questione presupporrebbe un accordo collettivo concernente la cessazione
anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di lavoratori ed una situazione
aziendale di esubero di personale connessa all’espressa volontà di porvi rimedio
attraverso gli strumenti organizzativi “piano di riorganizzazione ed incentivi
all’esodo”.
Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza gravata per
Ric. 2014 n. 07482 sez. MT – ud. 23-04-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’inadeguatezza della motivazione relativa alla natura dell’accordo intercoso tra il
contribuente ed il suo datore di lavoro.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.15, per la quale non sono state
depositate memorie.

Il primo mezzo di ricorso è fondato.
Nella sentenza gravata si afferma (pag. 4) che il beneficio fiscale previsto dal comma
4 bis dell’articolo 17 (ora 19) TU1R presupporrebbe:
l) la sussistenza di un accordo sindacale collettivo concernente la cessazione
anticipata del rapporto di lavoro di diverse categorie di lavoratori;
2) la sussistenza di una situazione aziendale di esubero di personale connessa
all’espressa volontà di porvi rimedio attraverso gli strumenti organizzativi
“piano di riorganizzazione ed incentivi all’esodo”.
Tale affermazione non può essere condivisa in relazione a nessuno dei due
presupposti dalla stessa contemplati.
Osserva, infatti, il Collegio che, se va condiviso il principio che la norma
agevolatrice in esame è “norma eccezionale, di strettissima interpretazione, in quanto
pone una deroga al principio di capacità contributiva” (Cass. n. 2931/09) – tale
principio non legittima, tuttavia, una interpretazione di tale norma che ne riduca il
campo applicativo mediante l’inserimento di limiti non previsti nella legge.
Tanto premesso, si rileva che la disposizione in commento parla soltanto di “somme
corrisposte … al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”, senza alcuna riferimento
né alla necessità che l’ esodo concerna una pluralità di lavoratori, né alla necessità
che l’incentivazione all’esodo sia finali77ata a rimuovere un esubero di personale (e
non, per esempio, ad accelerare il ricambio generazionale dei dipendenti).
Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare:
– quanto al primo profilo, che la disposizione in commento “non presuppone che ne
siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, e neppure che il datore
di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di
uscita anticipata dall’azienda” (sentt. nn. 4910/05, 9049/05, 9334/06);
– quanto al secondo profilo, che la ratio dal comma 4 bis dell’articolo 17 (ora 19)
TUIR tende “alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove
opportunità di lavoro” (sent. n. 9049/05), cosicché risulta del tutto arbitrario
pretendere di risolverla, come ha fatto la Commissione Tributaria Regionale, nella
Ric. 2014 n. 07482 sez. MT ud. 23 04 2015
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MOTIVI DELLA DECISIONE

mera rimozione degli esuberi di personale (obbiettivo mai menzionato nella legge).

Il primo mezzo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo,
dichiaratamente proposto in linea di subordine.
La sentenza gravata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso
introduttivo del contribuente.

PQM
La Corte accoglie il primo mezzo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la
sentenza gravata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del
contribuente.
Compensa le spese per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2015

Il Cons. estenyre

I IW4 sidente

Le spese si compensano per l’intero giudizio.

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