Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1362-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA DI FEO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da P.A. avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile la domanda con la quale la predetta P. aveva contestato il giudizio espresso dalla commissione sanitaria, in sede di revisione, di non (persistente) sussistenza del requisito sanitario relativo all’indennità di accompagnamento, prestazione in precedenza riconosciuta per effetto di provvedimento giudiziale;

per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello ha premesso le vicende fattuali rilevanti ai fini di causa:

– P.A. aveva ottenuto, con sentenza n. 45 del 2010 del Tribunale di Lucca, passata in cosa giudicata, l’indennità di accompagnamento;

– in data 3.10.2012, veniva sottoposta a visita di revisione, all’esito della quale la Commissione sanitaria non confermava il requisito sanitario per la prestazione in godimento (riconoscendo solo il 100% di invalidità e non le ulteriori condizioni necessarie per beneficiare dell’indennità di accompagnamento);

– il verbale sanitario era comunicato all’interessata il 25.10.2012;

– la domanda giudiziale veniva proposta il 21.3.2017; la Corte territoriale ha ritenuto:

– tardiva l’azione giudiziaria, in quanto proposta decorso il termine di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (a tenore del quale: “La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudizi aria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”);

– non invocabile il giudicato formatosi sulla precedente decisione del Tribunale di Lucca posto che, anche in caso di prestazione riconosciuta con sentenza, sussiste il potere-dovere di revisione dell’INPS, con il limite del (id est: in presenza di) miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle cristallizzate nel provvedimento giudiziale di riconoscimento della prestazione; situazione quest’ultima verificatasi nel caso di specie (così testualmente nella sentenza impugnata: “è quanto è avvenuto nel caso di specie”; v. pag. 2);

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, P.A. sulla base di un unico ed articolato motivo;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e della L. n. 118 del 1971, art. 21, nonchè falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c.;

secondo la parte ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il potere di revisione da parte dell’INPS, esercitato, invece, in assenza dei presupposti di legge; ciò in quanto, in sede di verifica, alcun raffronto con le condizioni di salute, come accertate in sede di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sarebbe stato effettuato dalla commissione sanitaria al fine di evidenziarne un miglioramento; in altri termini, difetterebbe il mutamento del quadro sanitario, idoneo a giustificare la revoca della prestazione in godimento;

sotto diverso profilo, parte ricorrente deduce di aver proposto l’azione giudiziaria il 21.3.2017, in quanto solo nel mese di novembre 2016 l’INPS comunicava il provvedimento di riliquidazione e, solo nel dicembre 2016, sospendeva l’erogazione dell’indennità di accompagnamento;

reputa il Collegio che il motivo si arresti ad un rilievo di inammissibilità;

le censure investono la sentenza, essenzialmente, per la mancata applicazione del principio di diritto (di recente espresso da Cass. n. 26090 del 2019) secondo cui ” Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate”;

si imputa alla decisione impugnata di aver ritenuto legittimo il giudizio espresso in sede amministrativa, pur nell’invarianza delle condizioni di salute della ricorrente;

come genericamente prospettato, il motivo non è idoneo a incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito;

in disparte la considerazione che le censure non attingono specificamente la ratio decidendi fondata sull’argomentazione secondo cui la domanda giudiziaria avrebbe dovuto proporsi nel termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica (a tale riguardo prospettandosi una questione nuova -ovvero quella dell’esercizio dell’azione giudiziale dopo il provvedimento di riliquidazione e di sospensione della prestazione assistenziale-, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) è decisivo osservare come la principale deduzione di violazione del giudicato, esclusa – si badi bene – dalla Corte del merito, sia sviluppata senza riferimenti precisi agli atti necessari a sostenerla;

nel ricorso, infatti, non risultano trascritti nè il verbale della commissione sanitaria del 3.10.2010, nè, tanto meno, la pronuncia giudiziale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

dette omissioni si pongono in evidente contrasto con le disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

nello specifico, le evidenziate carenze impediscono l’esame della questione che, con valenza assorbente, si pone quale antecedente logico di ogni altro profilo controverso in causa;

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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